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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
incapacità del curatore
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Mauro Canducci
Savignano sul Rubicone (FC)24/10/2014 15:30incapacità del curatore
Sottopongo il seguente caso:
il nominando curatore è socio accomandante di una società di elaborazione dati che ha curato gli adempimenti fiscali della società fallita anteriormente al fallimento. La società di elaborazione non ha tenuto la contabilità della fallita. Il nominando curatore non ha comunque avuto rapporti di consulenza con la società fallita prima del fallimento e - anche per tale motivo - nemmeno ha concorso in qualche modo a creare il dissesto della fallita, non ha crediti verso la fallita nè ha operazioni per le quali possa trovarsi in conflitto patrimoniale con la fallita.
Premesso che sulla base della nuova norma fallimentare non è causa di incapacità l'aver prestato attività lavorativa per il soggetto fallito, a vostro parere nel caso prospettato può ravvisarsi una qualche incompatibilità all'incarico?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2014 12:45RE: incapacità del curatore
Classificazione: CURATORE / NOMINA E ACCETTAZIONEDal punto di vista strettamente giuridico non ricorre nel caso prospettato alcun motivo di incompatibilità sia perché il socio accomandante è soggetto distinto dalla società in accomandita sia perché né quest'ultima né il socio accomandate hanno concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, né si trovano in conflitto di interessi con il fallimento, che sono gli impedimenti previsti dall'art. 28 l.f., oltre i vincoli familiari con il fallito. La questione, quindi non è di diritto ma di opportunità, perché troverà sempre qualcuno che dubiterà de suo effettivo intento di perseguire gli interessi della massa piuttosto che salvaguardare quelli della società di cui fa parte, anche se non esiste un vero e proprio conflitto di interesse. Le suggeriamo pertanto, al momento dell'accettazione, di far presente al tribunale la situazione in cui si trova (quella descritta nella domanda) e la sua serenità nell'accettare l'incarico nell'esercizio delle funzioni di curatore, non sentendosi limitato o condizionato dalla sua posizione, fermo restando che se il tribunale ritenga susistere una incompatibilità, è pronto a rinunciare all'incarico. Crediamo che l'Ufficio apprezzerà la sua chiarezza e lealtà.
Zucchetti SG Srl
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Alessandra Basile
VITERBO13/04/2016 19:10RE: RE: incapacità del curatore
Buona sera, approfitto della presente discussione senza avviarne una nuova:
Sono stata nominata Curatore in una procedura aperta ad aprile 2016 di una società di capitali per la quale, nel 2008, ho reso consulenza professionale per l'elaborazione delle buste paga.
La suddetta attività (cessata il 31 dicembre 2008) è stata regolarmente quietanzata dalla società per cui, ad oggi, non vanto alcuna posizione creditoria.
Mi chiedo se possano sussistere cause ostative all'accettazione della nomina considerato che la mini riforma fallimentare dell'estate 2015 ha eliminato ogni riferimento temporale.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2016 20:32RE: RE: RE: incapacità del curatore
Non ci sembra che sussistano incompatibilità. Invero, il secondo comma dell'art. 28 prevede che non possano essere nominati curatore "il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento". Chi ha prestato attività professionale in favore del fallito potrebbe, al più rientrare nella categoria di coloro che si trovano in conflitto di interesse, ma questo va valutato in concreto; orbene, in una situazione in cui lei ha fatto una prestazione professione risalente ad oltre otto anni fa e per la quale è stata regolarmente pagata, per cui non vanta alcun credito nei confronti della società ora fallita, considerata anche la tipologia di prestazione effettuata che ha riguardato il settore della formazione delle buste paga senza entrare nella struttura organizzativa, ci sembra che il conflitto sia da escludere.
Ciò nonostante le consigliamo, per correttezza, di indicare questo precedente nella lettera di accettazione, facendo presente che lei non ritiene di essere incompatibile per le ragioni sopra sintetizzate e di riferire la circostanza anche al giudice delegato.
Zucchetti SG srl
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