Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Impianto fotovoltaico incentivato di proprietà società fallita

  • Armando Sorrentino

    Portici (NA)
    24/10/2016 17:52

    Impianto fotovoltaico incentivato di proprietà società fallita

    In caso di fallimento, la presenza di un impianto fotovoltaico incentivato localizzato su struttura pubblica, comporta esercizio provvisorio in quanto identifica un ramo di attività della società fallita? È evidente l'interesse della procedura a proseguire nel contratto cedendo l'energia prodotta al GSE. La domanda è posta nell'ottica di comprendere quali provvedimenti autorizzativi richiedere, se del caso, e quali attività porre in essere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/10/2016 20:29

      RE: Impianto fotovoltaico incentivato di proprietà società fallita

      Per accedere alle tariffe incentivanti o alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile dell'impianto deve stipulare una specifica convenzione (o contratto) con il GSE. Il fallimento del Soggetto Responsabile comporterà la vendita dell'impianto e quando viene trasferito da un soggetto responsabile a un altro, anche la titolarità delle convenzioni deve mutare, per cui la variazione va comunicata al Gestore, attraverso "la procedura del cambio titolarità dei contratti precedentemente stipulati".
      In attesa della cessione lei chiede se è possibile continuare l'utilizzazione dell'impianto per cedere l'energia in esubero. Ciò è possibile solo attraverso l'esercizio provvisorio, ma posto che, se abbiamo ben capito, lei non parla di continuazione dell'attività dell'impresa che utilizza l'impianto, ma dell'impianto soltanto, per stabilire se sia possibile l'esercizio provvisorio, si deve in primo luogo stabilire se detto impianto possa considerarsi un autonomo ramo d'azienda. La risposta non è agevole perché è dibattuta la stessa natura giuridica degli impianti fotovoltaici e, se per le centrali fotovoltaiche- che comprendono gli impianti di potenza superiore a 20 kW generalmente preordinate alla produzione di energia per la vendita- si può parlare di ramo di azienda, il dubbio permane quando si tratta di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, di norma installati su immobili privati e che possono usufruire del servizio "Scambio energia alla pari".
      Tuttavia questo non è il solo requisito per l'esercizio provvisorio, perché anche si si ammetta la sussistenza di un ramo di azienda, l'art. 104 l.f. richiede per l'esercizio provvisorio dell'impresa disposto in corso di procedura dal giudice delegato (visto che non è stato aperto con la sentenza di fallimento) che esso corrisponda all'interesse dei creditori; ossia deve compiersi una valutazione attinente all'economicità, in modo da verificare se l'esercizio sia strumento conveniente od opportuno alla più proficua vendita, a norma dell'art. 105, nell'interesse dei creditori. nel caso, se abbiamo ben capito, l'ulteriore utilizzo dell'impianto servirebbe solo ad incassare il prexzzo per la cessione dell'energia in esubero.
      Se, ritiene che l'impianto configuri un ramo di azienda e che la continuazione dell'attività sia nell'interesse dei creditori nel senso detto, potrà richiedere al giudice delegato di disporre l'esercizio provvisorio dell'impianto a norma del secondo comma dell'art. 104 l.f..
      Zucchetti SG srl