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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
Fallimento società di persone e soci illimitatamente responsabili
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Sandra Vinciguerra
REGGIO EMILIA (RE)27/04/2012 12:27Fallimento società di persone e soci illimitatamente responsabili
Con la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone, vengono altresì dichiarati falliti i soci illimitatamente responsabili.
Nel caso in cui i soci, dichiarati falliti in quanto soci di società di persone, siano a loro volta soci e amministratori di una s.rl. e di una s.n.c., come si deve comportare il curatore?
1) srl: se uno dei soci è anche rappresentante legale della s.r.l.; chi diventa rappresentante legale della srl e da quale momento? chi deve gestire l'attività? occorre prima inventariare le quote dei soci falliti? è giusto che la cartella di pagamento venga notificata al curatore?
e la srl, che ha anche altri soci e amministratori, può continuare a svolgere la sua attività? chi deve firmare anche solo un accatastamento?
2) sas:uno dei soci è l'unico socio accomandatario, come ci si deve comportare? se ci sono cause pendenti come ci si deve comportare?
Operativamente parlando, inoltre, il curatore come dovrà comportarsi nei confronti della srl e della snc? i relativi adempimenti (ad es. presentare le dichiarazioni fiscali, bilanci) chi dovrà firmarli?
Ringrazio fin d'ora quanti vorranno rispondere.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/04/2012 20:31RE: Fallimento società di persone e soci illimitatamente responsabili
Per quanto riguarda la srl, il fallimento dell'amministratore determina la decadenza si ufficio dalla carica, giusto il disposto dell'art. 2382 c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Dipende poi dallo statuto quali siano gli effetti della decadenza di un amministratore e gli effetti sull'attività della società. Se nulla è previsto (tipo clausole simul stabunt simul cadent), l'assemblea provvederà alla sostituzione del socio decaduto e a prendere altri provvedimenti, e nel frattempo l'attività gestoria viene svolta dagli altri amministratori. Di sicuro il curatore del fallimento dell'amministratore non subentra nella posizione dello stesso quale amministratore, data la personalità della carica.
Il fallimento del socio di una srl invece non produce effetti sulla società e la disponibilità della quota passa, così come per ogni altro bene del fallito, al curatore. Di conseguenza il curatore, fin quando non liquida la quota, svolge le funzioni di socio, al posto del fallito, e partecipa pertanto all'assemblea che provvederà alla sostituzione dell'amministratore fallito o ad altro provvedimento che si riterrà di prendere in ordine all'amministrazione della società.
Per quanto riguarda la sas, e, in genere, le società di persona, il fallimento del socio illimitatamente responsabile, comporta la liquidazione della quota a lui appartenete e non il subentro del curatore nella qualità di socio. Se poi il socio fallito è l'unico socio accomandatario, che aveva la gestione della società, è chiaro che egli cessa da tale attività e i soci superstiti debbono ricostruire la pluralità delle categorie sociali, altrimenti la società si scioglie.
In sostanza, per quanto riguarda la srl, il curatore del fallimento del socio amministratore della stessa assume la disponibilità della quota del socio fallito e ne svolge le funzioni, fermo restando che quel socio è comunque decaduto dalla carica di amministratore, nella quale non subentra il curatore. Per quanto riguarda la sas, il curatore del socio accomandatrio fallito ha diritto soltanto alla liquidazione della quota e non partica ad alcun organo societario.
Le risposte alle altre domande sono consequenziali.
Zucchetti Sg Srl
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