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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
apposizione sigilli
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Marco Lombi
Forlì (FC)31/10/2016 17:42apposizione sigilli
Buongiorno,
sono curatore di un fallimento di SNC. La società svolgeva la propria attività di bar-ristorante-alloggio, in forza di un contratto di locazione. Prima della dichiarazione di fallimento la società ha cessato l'attività e nell' edificio che costituiva la sede, sono rimasti gli arredi, celle frigorifere e un vecchio furgone.
Dal momento che il contratto di locazione è ancora in essere, nonostante la società abbia cessato l'attività già dallo scorso agosto, ritengo possibile apporre i sigilli alle porte del locale, anche se non costituisce più la sede dell'impresa, e procedere successivamente ad erigere inventario, con il cancelliere ma senza l'ausilio di stimatore ( avrei intenzione di redigere personalmente la perizia di stima). E' corretto?
Inoltre un socio è proprietario di un autovettura in comproprietà.
In questo caso ritengo di dover trascrivere sentenza al PRA sull'intero bene e procedere con una notifica dell'avviso ex art. 599 cpc da parte dell'ufficiale giudiziario, al comproprietario non fallito.
Se cosi facessi, dovrei inventariare il bene comunque? il pignoramento verrebbe effettuato dall'ufficiale giudiziario e la successiva vendita seguirebbe le norme del cpc, oppure acquisirei immediatamente il bene all'attivo in sede di inventario e procederei io stesso alla vendita?
Ringrazio per la disponibilità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/10/2016 20:22RE: apposizione sigilli
Quanto al primo punto, i sigilli sono funzionali a preservare il posto ove si trovano i beni da inventariare in vista dell'inventario, per cui può apporli, anche se è sempre consigliabile procedere quanto prima all'inventariazione non essendo i sigilli un antifurto. La nomina di uno stimatore non è obbligatoria come si capisce dalla dizione del secondo comma dell'art. 87, tuttavia nella prassi si omette tale nomina solo quando si tratta di beni di modesto valore o di beni di agevole valutazione in base a listini o altro, anche perché la'rt. 107 prevede che la vendita dei beni va effettuata sulla base di una stima, a meno che non si tratti di beni di modesto valore, per cui al di fuori di questa ipotesi, al momento della vendita dovrebbe comunque ricorrere ad una stima.
Più complessa è la seconda questione perché l'auto è bene in comproprietà indivisibile. Posto che lei può apprendere al fallimento solo la quota di competenza del fallito, può vendere solo questa quota; altrimenti deve ricorrere ad un giudizio di divisione nell'ambito del quale, accertata la indivisibilità del bene, si procede alla vendita unitaria. Come vede la definizione andrebbe per le lunghe, per cui la cosa migliore sarebbe, per intanto trovare un accordo con il comproprietario per l'uso dell'auto (un comodato, un noleggio, ecc.), e poi definire anche l'acquisto dell'altra metà da parte del comproprietario in bonis o anche del fallimento, che poi venderà l'intero.
Zucchetti SG srl
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Marco Lombi
Forlì (FC)05/11/2016 09:14RE: RE: apposizione sigilli
Riprendo la discussione, siccome, da una prima analisi, il fallimento, essendo per lo più composto da beni integrati al locale, il cui valore verrebbe notevolmente ridotto in caso di asporto, mi sembra piu' opportuno procedere ad una cessione dell'azienda (bar-ristorante affitta camere. Ciò premesso, è giusto nominare uno stimatore per l'inventario e successivamente un perito per la stima dell'azienda, oppure ci sono alternative più opportune, anche economicamente?
Inoltre, in caso di cessione d'azienda, i tre lavoratori che erano alle dipendenze della società, devono necessariamente essere trasferiti anch'essi oppure posso procedere col licenziamento? Premetto che ho ricevuto già proposte di acquisto d'azienda senza la volontà di ricevere anche i dipendenti.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2016 19:49RE: RE: RE: apposizione sigilli
L'intento di vendere unitariamente il complesso aziendale è sicuramente da perseguire, tant'è che il primo comma dell'art. 105 l.f. dispone che "la liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori". Ossia è proprio la legge che indica come preferibile la vendita unitaria, da evitare solo quando dalla vendita atomistica sia prevedibile un miglior realizzo; cosa difficilmente realizzabile perché la vendita del complesso aziendale consente di realizzare anche quei valori immateriali non recuperabili con una vendita particellizzata dei singoli beni, sicchè a quest'ultima si ricorre sostanzialmente quando non si trovano interessati all'acquisto dell'insieme.
Ovviamente, qualunque strada seguirà, lei deve preventivamente procedere all'inventario e contestualmente alla stima, nominando un soggetto che sia in grado di rappresentare sia valori unitari sia i valori in caso di azienda funzionante; dioende poi dal tempo che decorre tra la stima e la vendita se, al momento della stessa dovrà procedersi ad uhn aggiornamento.
Quanto al rapporto di lavoro, l'art. 2119 c.c. stabilisce che "non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa", di modo che tale rapporto, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, entra in una fase di sospensione, secondo il principio generale posto dall'art. 72 l.f. per la regolamentazione dei contratti pendenti, sicchè durante tale periodo non matura a favore del dipendente il diritto alla retribuzione- salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo- dato che manca l'effettuazione di prestazioni da parte del lavoro cui corrisponde la retribuzione in un rapporto per sua natura sinallagmatico; conseguentemente viene meno anche l'obbligo retributivo (Cass. n. 7473 del 2012) . L'intersecazione delle varie discipline comporta anche che l'atto con il quale il curatore si scioglie dal contratto, che si identifica nel licenziamento, non può essere acausale, ma deve seguire la normativa lavoristica sui licenziamenti, giustificando che non vi sono prospettive di continuazione dell'attività, né da parte del fallimento a mezzo esercizio provvisorio, né nell'ottica di una immediata vendita o affitto dell'azienda.
Se mancano queste prospettive è bene che il curatore proceda al licenziamento per eliminare la situazione di incertezza, nel mentre, al contrario, può ritardare il licenziamento in vista di un affitto o vendita dell'azienda per tutelare i dipendenti.
Zucchetti SG Srl
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Marco Lombi
Forlì (FC)07/11/2016 20:40RE: RE: RE: RE: apposizione sigilli
Ringrazio infinitamente. Un' ultima cosa. Dopo aver provveduto ad effettuare visura al PRA, relativamente ai beni mobili registrati di proprietà del fallito, ho proceduto a notificare sentenza di fallimento per l'annotazione nei pubblici registri per 2 automezzi e 2 rimorchi (nella visura è indicato: rimorchio privato per uso speciale - telaio attrezzato per trasporto di imbarcazioni o velivoli) . Ora il fallito dichiara che uno dei due rimorchi è stato ceduto anni orsono e mi presenta copia della carta di circolazione dove risulta che il mezzo è effettivamente intestato all'acquirente. l'agenzia di pratiche auto che si è occupata del caso si giustifica sostenendo che la trascrizione della compravendita al pra non è obbligatoria, trattandosi di rimorchio per trasporto attrezzature turistiche e sportive uso proprio. Mi chiedo se il curatore abbia l'onere, anche laddove il bene risulti in visura, di verificare, prima di trascrivere sentenza di fallimento, se ci sono stati, comunque, passaggi di proprietà?! Ad ogni modo, la soluzione logica, ora, sarebbe l'applicazione dell'articolo 87 bis lf, laddove riconosce che i beni sui quali i terzi vantano diritti reali facilmente riconoscibili, possono essere restituiti con decreto del GD, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori. Secondo voi è corretto o ci sono altre soluzioni? Qual è la procedura alla quale il terzo deve attenersi per richiedere la restituzione al GD? La richiesta puo' pervenire direttamente dal curatore, quale pare interessata? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/11/2016 19:40RE: RE: RE: RE: RE: apposizione sigilli
Determinante per la risposta è capire se la vendita del rimorchio in questione dovesse essere trascritta al PRA o non. Lei fa capire che si trattava di un rimorchio rimorchi T.A.T.S., destinato, cioè, al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive e questi tipi di rimorchio hanno una targa propria e sono oggetto di iscrizione al P.R.A., a differenza dei carrelli appendici, che sono rimorchi a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi che fanno parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non devono essere immatricolati, non hanno targa propria e non devono essere iscritti al P.R.A.
Questo è quello che noi desumiamo dal cod. strad. ,in particolare dall'art. 56, ma sarebbe bene informarsi presso il Pra, perché, come si diceva la questione è importante.
Se, infatti la vendita del rimorchio era soggetta a trascrizione , la stessa non essendo stata effettuata prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile al falliemnto giusto il disposto dell'art. 45 l.fall.; in tal caso dovrebbe il rimorchio essere restituito al fallimento, salvo cercare un accordo con l0'acquirente, che presumibilmente ha acquistato in buona fede.
Se, invece, effettivamente non vi era bisogno della trascrizione della vendita, questa è opponibile alla massa ma, contestualmente sarebbe inefficace la trascrizione della sentenza di fallimento, visto che a norma dell'ult. comma dell'art. 88 l.fall., solo se " il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri". In questo caso, potrebbe applicarsi l'art. 87bis, visto che il rimorchio- nell'ipotesi ora contemplata- è da considerare un bene mobile qualunque e non un mobile registrato. La stessa norma precisa che la restituzione avviene "con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato", sicchè la richiesta dell'interessato è indispensabile e questa, poiché è sostituiva di una domanda di rivendica, va fatta con le stese modalità di cui all'art. 93 l.f,, ossia con una istanza rivolta al curatore via Pec.
Zucchetti SG srl
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