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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)02/11/2014 12:58contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
buongiorno,
vorrei un vostro parere in merito alla seguente situazione.
Una società di leasing risolve il contratto per morosità della società poi fallita con raccomandata rr sulla base della clausola di risoluzione espressa contenuta nel contratto.
Successivamente al fallimento, la società di leasing presenta:
1) domanda di insinuazione al passivo per i canoni non corrisposti fino alla data di risoluzione del contratto;
2) domanda di restituzione del bene.
Premesso che si tratta di leasing traslativo e che la giurisprudenza di merito è orientata prevalentemente verso l'applicazione dell'art. 1526 c.c.( Trib. Busto Arsizio 07.04.2014, Tribunale di S.M. Capua Vetere 05.08.2014) per i contratti risolti in data anteriore al fallimento e non all'estensione dell'art. 72 quater L.F.
Si chiede quale è il comportamento che deve avere il curatore.
Lo scrivente ritiene che debba:
1) restituire il bene alla società di leasing;
2) chiedere la restituzione dei canoni pagati;
3) non ammettere al passivo il credito chiesto dalla società di leasing in quanto:
a) i canoni devono essere restituiti;
b) il credito chiesto non è l'indennizzo previsto dall'art. 1526 c.c.
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/11/2014 20:47RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
Classificazione: CONTRATTI PENDENTI / LEASINGAnche noi siamo dell'idea che a seguito della risoluzione antecedente al fallimento del contratto di leasing, non sia applicabile l'art. 72 quater l.f.; per quanto però riguarda le conseguenze, fermo restando la restituzione del bene, va detto che l'art. 1526 del c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo, prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, l'utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, al concedente) - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa.
Quando però, come quasi sicuramente è accaduto anche nel suo caso, nel contratto è previsto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, questi trattiene le rate, non ha diritto all'equo compenso (visto che non restituisce le rate) e può chiedere il pagamento delle rate scadute e non pagate fino al momento della risoluzione oltre al risarcimento danni per l'inadempimento anteriore alla dichiarazione di fallimento. In questa situazione l'unico spiraglio per la curatela è offerta dalla possibilità data al giudice di ridurre la indennità spettante al concedente, in considerazione delle somme pagate, della durata del contratto, del valore del bene restituito, ecc., di modo che, ad esempio, se il concedente ha ricevuto rate per 1.000 e il giudice ritiene che può trattenerne 800, così riducendo l'entità della indennità costituita dal trattenimento di quanto avuto, è chiaro che il concedente deve restituire al fallimento 200, ma rimangono gli altri crediti cui accennavamo (per rate impagate e danni) verso il fallito, da insinuare al passivo e non compensabili con il debito per 200 verso il fallimento, anche se la riduzione dell'indennità, ove operata con oculatezza, lascia intendere che il concedente non dovrebbe poter vantare altre pretese.
In sostanza nel caso da lei proposto, ammesso che nel contratto di leasing sia contenuta la clausola dell'acquisizione delle rate pagate, le converrebbe ammettere il credito richiesto e contestualmente chiedere al giudice di ridurre la indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c,c., ove ne risultino le condizioni.
Zucchetti SG srl
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Andrea Bartolini
ANCONA06/05/2016 19:39RE: RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
Scusate, non mi è chiaro il punto della risposta dove indicate che "se il concedente ha ricevuto rate per 1.000 e il giudice ritiene che può trattenerne 800....è chiaro che il concedente deve restituire al fallimento 200, ma rimangono gli altri crediti cui accennavamo (per rate impagate e danni) verso il fallito, da insinuare al passivo e non compensabili con il debito di 200 verso il fallimento..."
Perchè "non compensabili"? La risoluzione è ante fallimento e l'obbligo di restituzione delle rate (nella misura ammessa dal Giudice) nasce ante fallimento come i debiti verso il leasing...-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/05/2016 20:25RE: RE: RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
Ci fa piacere tornare sull'argomento per dire che la nostra intuizione, conforme a quella di una parte della giurisprudenza di merito, circa la inapplicabilità dell'art. 72quater al contratto di leasing risolto antecedentemente al fallimento dell'utilizzatore, ha trovato l'avallo della S. Corte (Cass. 09 febbraio 2016, n. 25389) che ha, appunto, statuito che "Nell'ipotesi in cui il contratto di leasing si sia risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo, la norma che viene in rilievo non è l'articolo 72-quater legge fall., che presuppone la pendenza del contratto, bensì l'art. 72, comma 5, legge fall. che, recependo l'orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza prima della riforma, sancisce l'opponibilità alla massa dell'azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento. In tal caso conserva validità il distinguo tra leasing di godimento e leasing traslativo ed il concedente può far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1458, comma 1, c.c. o ai sensi dell'articolo 1526 c.c., ferma la necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande restitutorie o risarcitorie".
Venendo alla sua specifica domanda, noi abbiamo escluso la compensazione tra il credito della società concedente e il suo debito di restituzione nell'ipotesi che contrattualmente fosse stato stabilito che le rate pagate restassero acquisite al venditore a titolo di indennità, con possibilità data al giudice di ridurre tale indennità, in considerazione delle somme pagate, della durata del contratto, del valore del bene restituito, ecc. Di conseguenza se l'utilizzatore ha pagato 1.000- importo che contrattualmente in caso di risoluzione il concedente potrebbe trattenere- e il giudice ritiene che l'importo pagato non sia giustificato ma che il concedente può trattenere soltanto 800, il debito restitutorio di 200 nasce, a nostro avviso, dal provvedimento del giudice e in favore della massa. Tanto esclude la compensabilità per mancanza di reciprocità in quanto il credito del concedente per canoni è nei confronti del fallito, nel mentre il suo debito restitutorio di 200, nato dopo la dichiarazione di fallimento per ordine del giudice, è nei confronti della massa fallimentare.
Zucchetti SG Srl
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Luigi Lucchetti
ROMA02/11/2016 12:06RE: RE: RE: RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
In un caso che mi occupa, la società fallita - utilizzatrice di un terreno a destinazione edificatoria - aveva investito sul terreno stesso aumentandone il valore.
Il contratto si è risolto di diritto in base ad una clausola risolutiva espressa.
Poiché il fallimento dovrà restituire il bene, il cui valore si è accresciuto, si ipotizza che il valore del terreno ecceda il credito della concedente.
Il GD può stabilire un equo indennizzo in favore del fallimento ai sensi del 1526 c.c.
Domanda:
a) lo fa nell'ambito della procedura di verificazione dello stato passivo della rivendica?
b) se la società concedente non è d'accordo, impugna l'ammissione al passivo ed in sede di opposizione si decide sulla spettanza dell'indennizzo a favore del fallimento?
E se la società concedente non impugna il verbale di stato passivo, il curatore agisce per le vie ordinarie per il recupero dell'indennizzo stabilito dal GD ed alle eventuali eccezioni della società concedente oppone la tardività delle medesime, adducendo che avrebbe dovuto impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2016 19:03RE: RE: RE: RE: RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
Esatto, è il giudice delegato che nell'ambito della verifica delle domande di rivendica e restituzione, in applicazione dell'art. 1526 c.c. pertinente alla fattispecie, decide l'equo compenso. Che ci sia o non l'opposizione allo stato passivo delle rivendiche nulla cambia, se non il fatto che in sede di impugnazione la decisione può essere ovviamente modificata, ma se questa viene confermata e diventa definitiva, la stessa ha lo stesso valore della decisione del giudice delegato non impugnata. Ossia il curatore dispone di un titolo giudiziario che ha accertato l'entità dell'equo compenso o comunque della somma che la controparte deve al fallimento, sicchè se questa non adempie il curatore non deve iniziare un nuovo giudizio di cognizione per appurare il credito, ma può portare ad esecuzione il titolo che già ha, iniziando un processo esecutivo. E' vero che, a norma dell'art. 96, le decisioni in sede di verifica sia del giudice che del tribunale hanno effetto endofallimentare, ma nel caso si fa valere un titolo tra le stesse parti del giudizio fallimentare.
Zucchetti Sg srl
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Luigi Lucchetti
ROMA07/11/2016 17:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
Ringrazio per le conferme.
In tal caso riterrei opportuno far nominare un CTU che indichi al GD l'ammontare dell'equo compenso. Qual è il vostro parere in merito?
Grazie anticipate.
Dott. Luigi Lucchetti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2016 19:56RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: contratto di leasing risolto ante fallimento e insinuazione della società di leasing
In linea di massima, nella fase sommaria del giudizio di verifica dei crediti e esame delle domande di rivendica e restituzione, il giudice delegato potrebbe anche nominare un CTU, ma le implicazioni sarebbero non poche, per cui, nella prassi si preferisce non accogliere la domanda con una motivazione di stile, in modo il creditore/richiedente apra un giudizio di opposizione allo stato passivo, che, seppur non è un giudizio a cognizione piena ordinario, consente l'esperimento di una CTU.
Qualora non si sia già nella fase della verifica, si potrebbe nominare un consulente di parte per supportare il curatore e il giudice nella determinazione dell'equo compenso e questo potrebbe passare attraverso la nomina di un coadiutore a norma del secondo comma dell'art. 32 l.f.
Zucchetti SG srl
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