Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
revocatoria fallimentare - esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g
-
Matteo Panelli
VALENZA (AL)30/09/2014 10:47revocatoria fallimentare - esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g
Buongiorno,
come noto l'art. 67, comma 3, lett. g), L.F. prevede che non siano soggetti ad azione revocatoria "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo".
Ora mi chiedo quanto segue.
Un professionista incaricato dell'attestazione di cui all'art. 161, LF, durante l'espletamento del proprio incarico, ha ricevuto degli acconti ma la domanda di concordato non è poi stata depositata ed è stata sostituita dal istanza di fallimento in proprio. Gli acconti sono stati pari al lavoro effettivamente eseguito ed infatti è stato ammesso al passivo per la differenza a privilegio ex. art. 2751bis c.1 n. 2.
A mio avviso, l'esimente di cui all'art. 67. c. 3, lett. g, LF si applica anche in questo caso, ovvero a prescindere dall'effettivo deposito della domanda.
Tale impostazione è corretta?
Inoltre, sempre a mio avviso, essendo nel frattempo intervenuta l'ammissione definitiva al passivo per la differenza, l'azione revocatoria non era possibile a priori.
Ringraziandovi, porgo cordiali saluti
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/09/2014 19:00RE: revocatoria fallimentare - esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g
Classificazione: REVOCATORIE / REVOCATORIE FALLIMENTARI / ESENZIONICi permettiamo di dubitare della bontà delle sue conclusioni.
L'art. 67, co.3, lett. g), sottraendo alla revocatoria fallimentare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo, costituisce un chiaro indice del regime di favore introdotto al fine d'incentivare il ricorso a procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento, anzi più specificatamente è espressione dell'intento di favorire l'accesso alla procedura di concordato preventivo, sicchè ove una tale procedura non venga aperta, viene meno nelle fondamenta il principio della strumentalità; tanto più quando, come nel caso, il mancato accesso alla procedura di concordato non è frutto di una valutazione giudiziaria ma della mancata presentazione della domanda di concordato, cui la prestazione del professionista era finalizzata.
La norma sulla revocatoria è stata più volte portata a sostegno della interpretazione del secondo comma dell'art. 111 per giustificare la prededuzione per i crediti dei professionisti vari che hanno collaborato con il debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo (cfr. ad es. Cass. 17/04/2014 n. 8958), per essere entrambe le norme finalizzate allo stesso scopo di favorire il ricorso a procedure alternative al fallimento. Ed, infatti, non a caso, nella fattispecie da lei rappresentata il residuo credito del professionista attestatore (o su sua richiesta o su contrario provvedimento del giudice) è stato ammesso al passivo in via privilegiata e non in prededuzione, sul presupposto, evidentemente, della mancanza di strumentalità tra la prestazione effettuata e una procedura mai aperta, per cui sarebbe contraddittorio per il fallimento rinunciare alla revocabilità degli acconti versati a causa della citata esenzione (il che non esclude che il curatore desista egualmente dal proporre l'azione per altri motivi, ad esempio per mancanza di interesse perchè l'attivo consente comunque di ridare a quel creditore quanto dovrebbe restituire a seguito della vittoriosa revocatoria).
Quanto poi alla revocabilità dei pagamenti parziali avvenuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento qualora il creditore sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, va ricordato che la questione è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 14 ottobre 2010, n. 16508) che l'ha convincentemente giustificata con la considerazione che il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti. E, sotto questo profilo, la Corte traccia la differenza tra questa ipotesi e quella del creditore che richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, giacchè qui il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, con preclusione ad impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza.
Nel caso degli acconti e dell'ammissione al passivo del residuo, invece, non si è formata alcuna preclusione, tale da impedire l'esperibilità dell'azione revocatoria, con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore giacchè il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta in conformità della richiesta non presupponeva, neppure implicitamente, alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta.
Zucchetti Sg Srl
-
Matteo Panelli
VALENZA (AL)01/10/2014 10:11RE: RE: revocatoria fallimentare - esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g
Innanzitutto, molte grazie per la risposta ricevuta.
Mi permetto di abusare della vostra cortesia e professionalità per approfondire i due temi e magari ampliare il ragionamento al comma a) e seguenti del comma 3.
Sul primo punto, mi pare di capire che a vostro giudizio l'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), L.F. sia applicabile solo al caso in cui la domanda sia effettivamente depositata.
Bene, ma allora mi chiedo l'attestatore - che peraltro ritengo che nel caso in specie abbia svolto una funzione di salvaguardia per i creditori dal momento che con il suo operato ha permesso l'interruzione dell'emorragia finanziaria indicando all'imprenditore ed ai suoi professionisti che la proposta non risultava fattibile e che quindi non dovevano essere disperse inutilmente delle risorse finanziarie in sterili azioni prive di beneficio per i creditori ed anzi dannose - quale tutela può avanzare?
Mi spiego meglio, se l'art. 67, comma 3, lett. g), L.F. si applicasse solo ai cp effettivamente depositati, dato che in questo caso l'attestatore godrebbe di prededuzione, la sua portata non sarebbe molto limitata (o quasi nulla)?
Ancora, alla luce dei vari esimenti di cui allo stesso articolo ed in particolare quello di cui alla lett. a, il professionista non vi pare che abbia alcuna tutela?
Sul secondo punto, invece, comprendo la vostra interpretazione, anche se alcuni commentari utilizzano la stessa sentenza per arrivare alla conclusione opposta.
Permettetemi di ringraziarvi ancora per la risposta già ricevuta ed anticipatamente per ogni contributo alla discussione.
Buon lavoro
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/10/2014 19:48RE: RE: RE: revocatoria fallimentare - esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g
Si effettivamente, a nostro avviso, l'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.f. è applicabile solo al caso in cui la domanda sia effettivamente depositata, anzi solo al caso in cui la procedura sia aperta, anche se poi viene meno per una ragione qualsiasi (revoca ex art. 173, mancata approvazione, mancata omologa, ecc.), per cui egualmente inapplicabile è detta esimente quando, pur depositata la domanda di concordato, lo stesso viene dichiarato inammissibile. E' vero, infatti che fin dalla presentazione della domanda si producono gli effetti protettivi del patrimonio del debitore ed altri effetti, ma si tratta di effetti provvisori perché solo l'accesso alla procedura di concordato preventivo garantisce quella consecutio tra procedure che poi permetta di dire che il credito sorto per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso al concordato sia esente nella successiva procedura di fallimento. Insomma, se non c'è mai stata una procedura di concordato (o perché la domanda è stata dichiarata inammissibile o, a maggior ragione, se non è stata mai presentata una domanda) manca un dato per collegare l'attività espletata in funzione della preparazione della domanda di concordato con il successivo fallimento potendo la consecuzione esistere soltanto tra due procedure.
Lei si chiede quale tutela può avere il professionista che contratta con un debitore in crisi, e la risposta è che il professionista non ha tutele maggiori di quelle di altri soggetti che contrattano con un imprenditore in crisi; i professionisti devono sperare o che il concordato vada in porto o che, seppur non arrivi ad un esito positivo, sia aperta quanto meno le procedura concordataria in vista e in funzione della quale hanno svolto il loro lavoro, per ottenere, da un lato l'esenzione da revocatoria di eventuali acconti ricevuti, e dall'altra, la prededuzione per il residuo credito; se non viene aperta la procedura concordataria, il credito del professionista non godrà della prededuzione nel successivo fallimento né sarà esente da revocatoria.
Per questo avevamo evidenziato nella precedente risposta il rapporto tra l'esenzione in esame e la prededuzione, richiamando Cass. 17/04/2014 n. 8958; forse ancor più esplicita sul punto è Cass.14/03/2014, n. 6031, quando afferma che "L'art. 111, secondo comma, l. fall. interpretato alla luce del disposto dell'art. 67, lett. g) l. fall. consente di affermare che il credito sorto "in funzione" di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto "per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali", non rilevando la natura del credito stesso, per essere sorto in periodo anteriore al fallimento". In base a questa relazione avevamo detto anche che l'ammissione del residuo credito in privilegio e non in prededuzione era una conferma che non spettasse l'esenzione da revocatoria.
Il richiamo della lett. a) del terzo comma dell'art. 67 ci sembra non pertinente perché tale esimente non presuppone una procedura minore antecedente in quanto tratta dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Sulla seconda questione, la posizione delle sez. Unite è così chiara e inequivoca, che non crediamo si presti ad interpretazioni diverse da quelle emergenti dalla contesto della sentenza e che abbiamo in parte riportato.
La ringraziamo per i suoi apprezzamenti e sappia che per noi il dialogo è fondamentale, specie quando è diretto ad approfondire tematiche complesse e a dibattere osservazioni interessanti, per cui non si faccia scrupolo a scrivere e intervenire sul Forum, anche per far sentire la sua opinione su domande di altri.
Zucchetti Stg Srl
-
-
-