Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

relazione 33, I comma L.F.

  • Riccardo Colombo

    Milano
    09/11/2012 19:01

    relazione 33, I comma L.F.

    La presente per avere conferma che la relazione inziale possa essere trasmessa ad un membro del comitato dei creditori che ne faccia richiesta (motiviata?) solo dopo autorizzazione del GD e, ovviamente, unicamente nella forma eventualmente secretata.
    E se analoga richiesta venisse formulata da un creditore e/o un terzo? si potrebbe fornire alle medesime condizioni suindicate?
    Grazie per il riscontro e per il punto di rifermento che rappresentate.

    Dott. Riccardo Colombo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/11/2012 18:46

      RE: relazione 33, I comma L.F.

      La sua domanda trova risposta nei commi secondo e terzo dell'art. 90 l.f..
      Per quanto attiene i creditori e terzi la norma è chiara, nel mentre rimangono dubbi circa i poteri del comitato dei creditori o di un suo componente, nel senso che non è pacifico se la possibilità per costoro prevista dal secondo comma dell'art. 90 si estenda, per quanto riguarda la relazione ex art. 33, all'intera e integrale relazione o alla sola parte non secretata . Noi optiamo per questa seconda soluzione perché la parte secretata contiene elementi destinati a confluire nel fascicolo del P.M. e la cui conoscenza potrebbe pregiudicare le indagini; da tanto consegue anche che alla chiusura delle indagini, riprende il diritto del comitato e di ciascun membro di prendere visione di qualunque atto e documento contenuto nel fascicolo fallimentare.
      Zucchetti Sg Srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        30/05/2014 17:08

        RE: RE: relazione 33, I comma L.F.

        Fallimento recentissimo di una srl. Ho depositato da alcuni giorni una relazione 33 1° c. LF che conteneva l'esposizione di fatti di rilevanza penale compiuti dagli amministratori e chiedevo l'autorizzazione al sequestro di determinati beni.
        Tra l'altro, gli amministratori hanno rifiutato l'invito a presentarsi avanti il sottoscritto ed i documenti contabili sarebbero stati spediti al mio indirizzo (non ho ancora visto niente e nessuno!).
        Ricevo quindi la telefonata di uno degli amministratori che mi riferisce candidamente di essersi recato in tribunale e la cancelleria gli ha messo a disposizione il fascicolo avendo così avuto modo di leggere la relazione (l'avrà anche fotocopiata???) contestando quanto chiesto al GD e pregiudicando, a mio avviso, le indagini della Procura e la stessa procedura
        Ma è possibile che questo accada?
        Grazie per la risposta
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/05/2014 20:48

          RE: RE: RE: relazione 33, I comma L.F.

          Sono cose che non dovrebbero accadere, perché il terzo comma dell'art. 90 espressamente stabilisce che il fallito, e, in caso di società quindi i legali rappresentanti della stessa, hanno il diritto di prendere visione liberamente del fascicolo della procedura, ossia senza necessità di alcuna autorizzazione, "con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato". Questo significa che al fallito è precluso l'accesso all'intera relazione ex art. 33, data la chiara dizione della norma, che non limita l'eccezione alle sole parti segretate.
          Ciò detto è anche vero che le cancellerie fallimentari di quasi tutti i tribunali sono sovraccariche di lavoro, che non consente una attenta selezione dei soggetti che consultano i fascicoli fallimentari, per cui diventa ancora più opportuno che il giudice, nell'ordinare il deposito della relazione in cancelleria, disponga espressamente la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari (comma 4 art. 33), impedendo, almeno che queste parti, che sono le più delicate, non siano nella disponibilità di chi ha libero accesso alle cancellerie.
          Zucchetti SG Srl
          • Fabrizio Tagliabracci

            Mestre (VE)
            25/07/2016 15:30

            RE: RE: RE: RE: relazione 33, I comma L.F.

            Devo chiedere l'autorizzazione al C.d.c. di effettuare una transazione con uno degli amministratori di una srl fallita per le gravi irregolarità da questo commesse ed esposte nella relazione nella parte penale che, ovviamente é secretata.
            Ovviamente il C.d.c. Per poter decidere se autorizzare o no la transazione deve avere cognizione delle irregolarità commesse. Mi domando quindi se posso inviare al C.d.c. un copia della relazione comprensiva delle parti secretate o almeno alcuni stralci.
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              25/07/2016 19:43

              RE: RE: RE: RE: RE: relazione 33, I comma L.F.

              A norma del comma quarto dell'art. 33 è il giudice delegato che "ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi", per cui è solo il giudice delegato che renderla non segreta anche per i membri del comitato dei creditori. E' vero, infatti che questi, a norma del secondo comma dell'art. 90 "hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo", a appunto le parti segretate non sono comprese nel fascicolo, come si deduce dal comma primo dello stesso articolo. Deve, pertanto chiedere al Giudice delegato se può tarsmettere al c.d.c. l'intera relazione o comunque le parti segretate; in mancanza di autorizzazione del giudice, deve limitarsi ad esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. con esclusine delle vicende di rilevanza penalistica.
              Zucchetti SG srl