Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

insinuazione con precetto fondato su cambiali

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    23/11/2014 18:59

    insinuazione con precetto fondato su cambiali

    salve,
    un creditore si insinua con un atto di precetto (fondata su 10 titoli cambiari, quindi nessun decreto ingiuntivo) notificato alla società poi fallita in data anteriore al fallimento.
    Premesso a) che non viene prodotta nessuna documentazione che consenta di verificare se in seguito al precetto è iniziata la fase esecutiva. b)che a norma dell'art. 481 cpc l'atto di precetto perde la propria efficacia se trascorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso non è iniziata l'azione esecutiva. c) che il precetto si fonda anche su 4 titoli cambiari non protestati.
    lo scrivente ritiene di dover ammettere solo il credito portato dai titoli cambiari protestati (data certa), con esclusione dei titoli cambiari non protestati e delle spese per il precetto.
    Si chiede se quanto illustrato è corretto.
    anticipatamente ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/11/2014 20:06

      RE: insinuazione con precetto fondato su cambiali

      E' corretta la irrilevanza del precetto ai fini probatori, ma, se lo stesso non è perento, le spese relative vanno riconosciute, sebbene in chirografo e non con il privilegio di cui agli artt. 2755 o 2770 c.c., in quanto il primo atto della fase esecutiva è il pignoramento e non il precetto.
      Per quanto riguarda i titoli prodotti, va ricordato che il protesto ha la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, di modo che se nel caso il portatore è il primo prenditore delle cambiali emesse dal fallito, il protesto non è necessario per l'ammissione al passivo del credito.
      Zucchetti SG srl