Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

conto corrente postale cointestato.

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    07/10/2015 21:19

    conto corrente postale cointestato.

    Dall'interrogazione alle poste italiane, il socio, di snc fallita, risulta intestatario del conto X, con altra persona, su cui giace la somma di Euro 5000,00, vi chiedevo, premesso che le poste mi hanno comunicato che procederanno ala chiusura del conto, se non pervine contraria disposizione dal sottoscritto, quale è la procedura da adottare essendo il conto cointestato.
    Il dubbio mi sorge perchè se invito le poste a bonificare la somma sul conto della procedura "prelevo" anche il denaro di persona totalmente estranea al fallimento.
    nel ringraziarvi porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2015 20:36

      RE: conto corrente postale cointestato.

      In primo luogo, poiché nel suo caso si tratta di un conto corrente postale, va stabilito se a questo si applica la disciplina dell'art. 78, co, 1, l.f. che riguarda i conti correnti ordinari e bancari, disponendo che questi si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
      Presumibilmente si, dato che la finalità che è alla base della norma di far cessare automaticamente rapporti incompatibili con la procedura fallimentare, ricorre anche nell conto corrente postale.
      Se si segue questa linea, si pone immediatamente un altro quesito per il fatto che il contro è cointestato, e cioè se l'effetto dello scioglimento investe tutti i cointestatari o soltanto quello fallito, con conseguenze di non poco conto sia per eventuali prelievi fatti dopo la dichiarazione di fallimento da parte del cointestatario non fallito, che sarebbero inefficaci nel primo caso, ma salvi nel secondo, sia per la soluzione della presente questione.
      In un risalente intervento la Cassazione (Cass. n. 2096 del 1977) aveva optato per lo scioglimento parziale, ove però, vi fosse la facoltà per i cointestatari di compiere le operazioni anche separatamente (in tal senso anche Trib. Napoli 26.5.2005). Anche a noi questa sembra la soluzione preferibile, per cui, se nel suo caso ricorre questa condizione, premesso che il curatore del fallimento di uno dei cointestatari ha diritto ad ottenere soltanto la metà delle liquidità risultanti dal conto, lei può prelevare la metà o farsi accreditare la metà dell'importo e, con contestuale dichiarazione sua e della moglie del fallito, autorizzare la continuazione del conto a nome esclusivo della signora.
      Se, invece, non ricorre la citata condizione o, comunque, si ritiene che il conto si sia estinto nella sua integrità, l'Ufficio postale le accredita l'intero importo e l'altro cointestatario avrà diritto ad ottenere la restituzione della metà in prededuzione; il problema è se l'attivo non è sufficiente per far fronte a tutte le predeuzioni, perché in tal caso bisognerà fare una graduazione tnell'ambito della categoria dei crediti prededucibili.
      Zucchetti SG srl