Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
Inventario: beni presso terzi e mancanza contabilità
-
Francesco Mazzoletti
Brescia08/04/2011 16:01Inventario: beni presso terzi e mancanza contabilità
Buongiorno.
Il caso: fallimento con documentazione contabile NON consegnata alla curatela; attraverso informazioni pervenute al curatore, è noto che presso il magazzino di terzi sono depositate attrezzature e macchinari della fallita. In quale modo si può agire per inventariare tali beni? Come unica prova potrei fornire documentazione contabile (mastrini dell'attivo di stato patrimoniale risalenti a qualche mese prima del fallimento, ma NON fatture d'acquisto - non pervenute -). Grazie infinite.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2011 10:33RE: Inventario: beni presso terzi e mancanza contabilità
Sia il vecchio che il nuovo testo del n. 2 del primo comma dell'art. 25 prescrive che il giudice delegato "emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio".
La norma della legge del 1942 si fermava a questo punto dando la stura ad una serie di problemi interpretativi di non poco conto, tra cui quello dei c.d. decreti di acquisizione di beni detenuti da terzi. Sul punto, dopo un dibattito che aveva visto la dottrina su posizioni più restrittive, si era formato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. 14.7.1997, n. 6353,; Cass. 2.9.1996, n. 8004; Cass. 2.1.1995, n. 2; Cass. 4.2.1993, n. 1402; Cass. 5.5.1992, n. 5306; ecc. fino a risalire a Cass. S.U. 9.4.1984 n. 2258) secondo cui, "il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, comma 1 n. 2 legge fall., provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. Se, ciò nonostante, tali provvedimenti vengono pronunziati, essi devono ritenersi giuridicamente inesistenti per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che contro i medesimi, non suscettibili di passare in giudicato, e contro quelli adottati dal tribunale in sede di decisione sul reclamo, ex art. 26, non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici con l'actio nullitatis finalizzata, appunto, a denunciare l'abenormità".
Il legislatore della riforma ha fatto proprio questo orientamento e così, dopo aver ribadito che il giudice emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ha aggiunto "ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione".
Di conseguenza, oggi è codificato che l'apprensione fallimentare va limitata ai beni posseduti dal fallito o da terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza e non può, invece, estendersi ai beni posseduti da terzi che ne contestino l'appartenenza all'asse fallimentare; questi beni, quindi, non vanno inventariati, neppure allo scopo di assicurare provvisoriamente il possesso alla massa dei creditori concorsuali, in attesa che ne venga definita nella sede competente la situazione giuridica.
Alla luce di questa disciplina giuridica, lei per chiedere un decreto di acquisizione dovrebbe chiedere a chi ha la disponibilità del magazzino in cui sono depositate le attrezzature e i macchinari che lei intende inventariare la sua non contrarietà a farlo. Se, come riteniamo, questa strada non è percorribile sapendo già che a questa richiesta otterrà un rifiuto, non le resta che agire in via ordinaria di cognizione, chiedendo preventivamente o in corso di causa un sequestro giudiziario.
Ovviamente in giudizio deve fornire la prova della proprietà o comunque del diritto del fallito ad avere la disponibilità delle attrezzature e macchinari in contestazione e la documentazione attualmente in suo possesso non ci sembra adeguata. per evitare il fondato rischio di un rigetto, con aggravio di spese legali, dovrebbe avere qualcosa di più in mano e l'audizione del fallito, l'audizione di alcuni ex dipendenti, la consultazione del commercialista, ecc. potrebbero servire allo scopo.
Zucchetti SG Srl
-