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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
Creditore fondiario - fallito datore di ipoteca su immobile in comproprietà
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Vincenzo Morelli
Ravenna04/01/2013 18:34Creditore fondiario - fallito datore di ipoteca su immobile in comproprietà
Nel 2010 è stata dichiarata fallita una snc, con l'estensione del fallimento ai due soci.
Uno di questi, residente all'estero dal 2009, è titolare della metà di una casa, in comproprietà con un soggetto non fallito, situata in una provincia limitrofa a quella dove ha sede il Tribunale che ha dichiarato il fallimento.
Il fallimento, dopo il tentativo di cedere al comproprietario e dopo aver attivato infruttuosamente la procedura di mediazione, ha dato il via ad un'azione di divisione, presso il Tribunale che ha dichiarato il fallimento, per giungere alla vendita dell'immobile e ripartire il ricavato tra i comproprietari.
Una banca nel 2005 aveva concesso un mutuo fondiario alla moglie del fallito, ottenendo in garanzia l'ipoteca del socio (poi fallito) e del comproprietario.
La banca era stata informata dell'intervenuto fallimento, ma non ha presentato nessuna insinuazione al passivo. Probabilmente perché il fallito non era debitore principale nei suoi confronti, ma solo datore di ipoteca.
Presso il Tribunale della provincia limitrofa, la banca titolare del credito fondiario, nel corso del 2012, ha iniziato l'azione esecutiva per la vendita dell'immobile. Tale banca ha comunicato solo a metà dicembre 2012 l'avvio di tale procedura e in precedenza non ha mai preso contatti con il curatore. Avrebbe, invece, comunicato al fallito (non più residente in Italia dal 2009) a marzo 2012 l'avvio di tale procedimento. L'assenza del fallito ha portato al deposito dell'atto presso la casa comunale del comune dell'ultima residenza in Italia.
L'avvio di questa esecuzione immobiliare ha portato all'intervento di altri creditori ipotecari (Equitalia e creditori della società fallita, di cui alcuni con istanza di ammissione al passivo presentata ed accolta, altri senza nessuna istanza di ammissione al passivo).
Sulla base del titolo di credito fondiario, la banca aveva titolo di iniziare la procedura di esecuzione immobiliare, da cui deriva la probabile inutilità della contemporanea azione di divisione pendente sullo stesso immobile presso un diverso Tribunale (che non è quello di riferimento del luogo dove ha sede l'immobile).
Il valore dell'immobile non è elevato e non si conosce il credito residuo del creditore fondiario, da cui deriva l'impossibilità attuale di stimare eventuali eccedenze dopo il pagamento di tale creditore.
Una volta che sarà stata venduta la casa, a questo punto con l'esecuzione immobiliare, troverà soddisfazione il creditore fondiario e mi chiedo se abbiano titolo ad incassare tutto o parte del loro credito i creditori "concorsuali" intervenuti nella procedura esecutiva.
Si ritiene consigliabile l'intervento del fallimento in questa procedura esecutiva, o si rischia di incrementare le già rilevanti spese sostenute per avviare tutti gli adempimenti finalizzati all'azione di divisione?
Siete a conoscenza di simili situazioni precedenti per fornire indicazioni utili alla migliore gestione della posizione del fallimento?
Grazie
Vincenzo Morelli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/01/2013 20:37RE: Creditore fondiario - fallito datore di ipoteca su immobile in comproprietà
La situazione descritta è abbastanza particolare e se il creditore fondiario si fosse mosso prima avrebbe evitato le spese del giudizio di divisione, che a questo punto è superfluo continuare, visto che il creditore fondiario, avendo ipoteca sull'intero immobile, può espropriare l'intero e ricavare un prezzo superiore a quello della vendita della quota della metà del fallito (del resto, come lei dice, l'azione di divisione era stata promossa proprio per far vendere l'immobile, probabilmente indivisibile).
Ovviamente il creditore fondiario può iniziare e continuare l'azione esecutiva perché gode di questo privilegio speciale in deroga al disposto dell'art. 51 l.f., concessogli dall'art. 41 del TUB; sarà da vedere se poi dovrà insinuarsi nel fallimento (come previsto dall'attuale ult. comma dell'art. 52 l.f.), posto che egli non è creditore verso il fallito.
Gli altri creditori intervenuti nell'esecuzione individuale non potrebbero continuare ad essere presenti se l'immobile fosse di proprietà esclusiva del fallito perché essi non godono dell'eguale privilegio processuale del creditore fondiario; nella fattispecie, però, l'immobile è di proprietà del fallito soltanto per la quota del 50%, il che comporta che il loro intervento è improcedibile sulla quota del fallito (potendo i loro crediti ammessi al passivo essere rappresentati dal curatore), nel mentre possono partecipare con il creditore fondiario all'esecuzione sulla restante quota.
In una situazione del genere a noi sembra opportuno che il curatore intervenga nel giudizio esecutivo a norma dell'art. 41 TUB per far valere in quella esecuzione i crediti prioritari sull'ipoteca fondiaria (eventuali prededuzioni o privilegi speciali immobiliari) e poi per acquisire l'eventuale surplus, una volta pagato il creditore fondiario. In ogni caso conviene essere presente anche per controllare che la vendita venga fatta al meglio, essendo evidente che il creditore fondiario ha interesse a recuperare il proprio credito soltanto.
Zucchetti SG Srl
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