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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
Esecuzione immobiliare / fallimento del mutuatario comproprietario per 1/3
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)30/06/2014 19:47Esecuzione immobiliare / fallimento del mutuatario comproprietario per 1/3
Sono curatore del fallimento di un imprenditore il quale aveva contratto un mutuo fondiario con due congiunti, ciascuno comproprietario di 1/3 .
Subito dopo la dichiarazione di fallimento (2011) la banca finanziatrice, vista la asserita natura fondiaria del mutuo, ha iniziato una E.I. presso tribunale diverso da quello del fallimento. Premesso che il fallimento non è ancora intervenuto nell'esecuzione, ho recentemente chiesto ai legali della banca a che punto fosse arrivata la procedura esecutiva. Mi hanno risposto che l'udienza ex art 569 cpc non verrà fissata prima di un anno! Insomma a distanza di 3 anni dall'avvio delle EI si deve ancora nominare l'esperto per la stima.
Inoltre, dato che nonostante abbia trascritto la sentenza alle conservatorie e mi aspettavo la notifica ai creditori iscritti, mi hanno risposto che la notifica è stata fatta al fallito perché è una procedura "promossa dalla creditrice fondiaria ex art. 41 TUB"
Ciò detto, approfittando della Vs. gentilezza e conoscenza, Vi chiedo:
E' possibile accettare un'offerta da un soggetto terzo in ambito fallimentare e porre la quota dell'immobile appreso all'asta?
Se procedura rimane (pur forzatamente) immobile per anni in attesa che la banca venda il bene, a quali possibili conseguenze potrebbe incorrere il curatore?
Ritenete corretto non notificare al curatore l'avvio della procedura esecutiva per le motivazioni addotte dalla banca?
Molte grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/07/2014 16:46RE: Esecuzione immobiliare / fallimento del mutuatario comproprietario per 1/3
Classificazione: LIQUIDAZIONE ATTIVO / ESECUZIONE INDIVIDUALE O FONDIARIACome è noto, il creditore fondiario gode del privilegio processuale di poter iniziare o proseguire procedura esecutiva in danno del debitore anche in pendenza del fallimento di questi, ma la pendenza della procedura esecutiva individuale non esclude che sia il curatore a vendere il bene e la Corte ha stabilito che ciò è possibile fin quando non sia stata emessa l'ordinanza di vendita, per cui , nel suo caso, il curatore ben potrebbe procedere alla vendita fallimentare; il fatto che il fallimento disponga soltanto di un terzo della proprietà del bene staggito non comporta, dal punto di stretto diritto, alcun problema, perché il curatore procederebbe, ovviamente, alla vendita della sola quota di competenza e non certo dell'intero immobile.
Proprio questo dato però, in fatto, diventa determinante perché, presumibilmente, il ricavato della vendita pro quota dovrebbe essere inferiore a quello della vendita dell'intera proprietà. E sotto questo profilo si snoda il discorso sulla responsabilità del curatore, cui le fa cenno; poiché, infatti, la responsabilità dovrebbe nel caso derivare generalmente da una scarsa diligenza, da una mancata valutazione di ciò che doveva e poteva essere appurato, si tratta di vedere quale, alla luce dei dati esistenti e prevedibili, può essere il miglior comportamento del curatore nell'interesse dei creditori: attendere la vendita nella esecuzione individuale o procedere alla vendita della quota di un terzo in sede fallimentare.
Quanto alla notifica, crediamo abbia ragione la banca, perché essa sta procedendo nei confronti del fallito e il curatore non è equiparabile ad un creditore iscritto.
Zucchetti SG Srl
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