Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ammissibilità domande tardive

  • Luca Michelangeli

    Ancona
    17/09/2024 11:38

    Ammissibilità domande tardive

    Ho un dubbio sull'ammissibilità delle domande tardive in una liquidazione giudiziale vorrei un vostro riscontro.
    Il decreto di esecutività del passivo è datato 29.06.2023. A norma dell'art. 208 ccii quindi le domande pervenute entro 6 mesi sono tardive (un anno se indicato nella sentenza dichiarativa e non è il mio caso) oltre sono ultra-tardive. l'udienza è fissata per il 31.10.2024.
    Nessun creditore nelle domande pervenute ha motivato il ritardo. Pertanto ai sensi del comma 3 dell'art. 208 ccii sarei propenso a discutere tutte le domande il 31.10.2024 ma a ritenere ammissibili quelle giunte entro 29.12.2023 (entro sei mesi) e inammissibili quelle ricevute successivamente perchè il ritardo non risulta motivato (come specificato nel comma 3).
    Ritenete corretta la mia interpretazione?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2024 18:38

      RE: Ammissibilità domande tardive

      Si con due precisazioni.
      In primo luogo il termine semestrale per la presentazione delle tardive in senso stretto scade il 29 gennaio 2024 in quanto, a norma dell'ult. comma dell'art. 201 c.c.i.i. ai procedimenti di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini, in deroga al principio dettato in linea generale dall'art. 9, comma 1, per cui sono da considerare super tardive le domande trasmesse dopo questa data.
      Inoltre, l'ult. periodo dell'ult. comma dell'art. 208 dispone che "Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché' l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124". Il che comporta che nei casi indicati- che a quanto espone ricorrono nella fattispecie- il giudice può dichiarare la inammissibilità fuori dell'udienza di verifica, tant'è che il relativo provvedimento è impugnabile non con gli strumenti dell'impugnazione del passivo di cui agli artt. 206 e 207, ma mediate reclamo al collegio ex art. 124. La norma citata peraltro non prevede neanche un contraddittorio con i creditori interessati.
      La norma richiamata detta solo una semplificazione per abbreviare la durata del procedimento di accertamento delle super tardive rendendo superflua la fissazione dell'udienza quando la inammissibilità è palese, ma nulla toglie che anche domande chiaramente inammissibili, che potrebbero essere dichiarate tali direttamente, vengano considerate dal curatore nel progetto di stato passivo e sottoposte all'esame del giudice all'udienza, ove il giudice ne rileverà la inammissibilità; in tal caso, si perde un po' di tempo e il creditore, anche se il provvedimento del giudice riguarda solo la inammissibilità, è impugnabile con il messo della opposizione allo stato passivo. Così come accade quando non ricorre una delle ipotesi sopra richiamate; in tal caso il giudice decide all'udienza, previo deposito del progetto di stato passivo depositato dal curatore ed ovviamente deve preventivamente valutare l'ammissibilità che comprende la dimostrazione da parte del creditore anche di aver trasmesso la domanda al curatore entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ne aveva impedito la presentazione, e questa nuova condizione posta dal comma 3 dell'art. 208 non è sempre agevole da superare. Ovviamente anche in tal caso il provvedimento del giudice è impugnabile ex artt. 206, 207.
      Zucchetti SG srl