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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
vendita competitiva immobili soggetti a atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richie...
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Bernardo Colussi
Pordenone26/09/2023 07:01vendita competitiva immobili soggetti a atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richiesta del Tribunale -Gip
In una liquidazione giudiziale, devo procedere ad asta competitiva di immobili soggetti al seguente gravame: atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richiesta del Tribunale di ... Gip ...".
Posso procedere all'asta o prima devo chiedere la cancellazione del gravame? e in tal caso a chi va fatta l'istanza?"-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/09/2023 19:26RE: vendita competitiva immobili soggetti a atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richiesta del Tribunale -Gip
La questione è molto complessa, anche perché non sappiamo esattamente che tipo di sequestro è stato disposto per violazione di quale normativa e se intervenuto prima o dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia molte delle problematiche esistenti che hanno indotto la cassazione a rimettere, con ordinanza 22 febbraio 2023), n. 7633, la questione alle sezioni unite, sono risolte dal codice della crisi, applicabile alla fattispecie dal momento che lei parla di liquidazione giudiziale e non di fallimento. Invero gli artt. 317 e segg. trattano dei rapporti tra sequestro preventivo penale e apertura della liquidazione e può rifarsi all'art. 318 per trovare risposta ai suoi quesiti, che detta le seguenti linee generali:
"1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di
procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il
giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle
cose in suo favore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto
o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro
preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per
disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura".
Zucchetti SG srl-
Bernardo Colussi
Pordenone27/09/2023 06:44RE: RE: vendita competitiva immobili soggetti a atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richiesta del Tribunale -Gip
preciso si tratta di sequestro preventivo per equivalente per violazione di normativa tributaria ed è intervenuto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/09/2023 19:22RE: RE: RE: vendita competitiva immobili soggetti a atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richiesta del Tribunale -Gip
Nella specie è stato emesso dal giudice penale, prima dell'apertura della liquidazione giudiziaria, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (o per valore), che interviene quando non sia possibile procedere alla confisca diretta e che riguarda i beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato senza che sia necessario provare il nesso; tanto per violazione di norme tributarie la cui repressione si ricollega al disposto di cui agli artt. 321 e segg..
Di conseguenza trova applicazione il già richiamato (nella precedente risposta) comma due dell'art. 318 CCII, per il quale "Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore". La revoca va chiesta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare con le modalità di cui al comma terzo dell'art. 318 CCII.
E' opportuno attivarsi con sollecitudine perchè se interviene la confisca che non ha natura cautelare provvisoria come il sequestro, ma comporta l'ablazione definitiva delle utilità patrimoniali in sequestro a seguito della definizione del procedimento penale con sentenza di condanna ovvero con applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento), trova applicazione l'art. 12 bis D.lgs. 74/2000, il cui primo comma recita: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".
L'inciso "salvo che appartengano a persona estranea al reato" aveva fatto sorgere il dubbio se, in caso di fallimento dichiarato anteriormente alla adozione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo, emesso nel corso di un procedimento penale relativo alla commissione di reati tributari, avente ad oggetto beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale, indagato o, comunque, soggetto inciso dal provvedimento cautelare, per effetto della apertura della procedura concorsuale operi o meno quale causa ostativa alla operatività del sequestro ai sensi dell'art. 12-bis, comma I, del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale, appunto, come detto, la confisca e, conseguentemente, il sequestro finalizzato ad essa, non opera nel caso di beni, pur costituenti il profitto o il prezzo del reato, se questi appartengono a persona estranea al reato. Era questo l'oggetto della rimessione alle S.U. cui avevamo accennato nella risposta precedente, e le Sez. Un. nel giugno di quest'anno hanno statuito che ""l'avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari". Pertanto la confisca potrebbe ancora intervenire.
Zucchetti SG srl-
Bernardo Colussi
Pordenone29/09/2023 07:37RE: RE: RE: RE: vendita competitiva immobili soggetti a atto esecutivo o cautelare – sequestro preventivo a favore del Demanio su richiesta del Tribunale -Gip
Buon giorno,
ringrazio per la celerità, completezza e indirizzo operativo delle vostre risposte.
Sto approfondendo ora il passaggio in giudicato della sentenza di condanna con conseguente confisca del bene - prima oggetto di sequestro - che lo renderebbe già di "proprietà" dello Stato senza possibilità di metterlo all'asta (cfr. Sezione Unite, la confisca prevale sulle ipoteche).
Condividerò l'esito nella piattaforma.
Cordiali saluti, dott. Bernardo Colussi
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