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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Istanza ex art 196 CCII richiesta restituzione beni
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Giuseppe Labricciosa
Pescara03/05/2023 20:55Istanza ex art 196 CCII richiesta restituzione beni
Buonasera, in mertio a quanto in oggetto, espongo il seguente caso concerto.
Durante l'inventario dei beni in una liquidazione giudiziaria, non sono stati rinvenuti alcuni beni oggetto di locazione finanziaria.
In data successiva all'inventario, la società di leasing ha presentato richiesta di restituzione ex art 196 CCII di tali beni inizialmente non rinvenuti.
Solo a seguito di insistenza del curatore con gli amministratori, tali beni sono stati rinvenuti ed inventariati.
In vista della verifica di stato passivo e rivendica dei beni, considerando che i canoni corrisposti sono minimi rispetto ai contratti sottoscritti e che i beni sono stati inventariati in un secondo momento, si potrà in tale sede procedere
con la resituzione dei beni(rivendica), oppure occorre restituire i beni prima della verifica dello stato passivo?
Grazie per la vostra collaborazione .
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2023 18:15RE: Istanza ex art 196 CCII richiesta restituzione beni
Premesso che il diritto della società concedente alla restituzione dei beni oggetto di un contratto di leasing presuppone la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto, se lei opta per questa soluzione, il giudice delegato può disporre la restituzione dei beni inventariati al richiedente seguendo la procedura di cui all'art. 196 CCII, se risulta chiaro e inequivoco il diritto del richiedente. Se è imminente l'udienza di verifica, potrebbe anche considerare la domanda della società quale domanda di rivendica e decidere in quella sede; è sempre il giudice che provvede, ma il provvedimento viene emesso nel contesto del contraddittorio incrociato che si incardina in quella sede; ovviamente la restituzione materiale richiede poi la dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche.
In effetti la norma di cui all'art. 196 CCII- come quella di cui all'art. 87bis l. fall. da cui deriva- ha lo scopo proprio di velocizzare la restituzione dei beni agli aventi diritto quando sono chiaramente e immediatamente riconoscibili i loro diritti, per cui diventa superfluo attendere i tempi lunghi dello stato passivo e la partecipazione degli altri creditori e terzi; è in questa ottica che quindi bisogna affrontare il problema, ossia la regola è la verifica, ma si può procedere alla restituzione immediata quando, ricorrendo l'evidenza dei diritti del richiedente, si allungherebbero inutilmente i tempi della restituzione.
Zucchetti SG Srl-
Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)08/07/2023 11:42RE: RE: Istanza ex art 196 CCII richiesta restituzione beni
Buongiorno, mi permetto di collegarmi al tema del leasing e della restituzione del bene, per segnalare la seguente situazione.
Nel caso di specie il contratto di leasing immobiliare è stato risolto dalla società concedente un anno prima della dichiarazione di L.G. dell'utilizzatrice, per inadempimento. Fu inviata comunicazione ad hoc, ma la concedente non si attivò giudizialmente per recuperare il possesso del bene immobile. Ad oggi la stessa ha formulato domanda di rivendica, e/o di controvalore del bene, oltre a domanda afferente ai canoni impagati ed agli interessi maturati. L'esame del passivo sulle anzidette domande è stato differito dal G.D., al fine di acquisire ulteriori elementi. La curatela, previa audizione del debitore ex art. 149 CCII, ha verificato che il bene immobile è attualmente detenuto senza titolo da una società che non corrisponde a quella in L.G. Il debitore, in sostanza, lasciò, senza alcuna autorizzazione da parte della concedente, l'utilizzo materiale del bene immobile ad un collaboratore storico, che pare aver costiuito una società con analogo oggetto sociale, e che detiene l'immobile senza contratto.
Il curatore, già in sede di audizione, ha formalmente intimato al debitore l'immediata riconsegna delle chiavi del bene, con liberazione dei locali da persone e cose, ma senza esito concreto nell'immediato.
Oggi la società rivendicante chiede che la procedura si attivi anche giudizialmente per procurare la restituzione del bene.
Atteso che il contratto, come detto, fu risolto ante L.G. dalla società di leasing, ragion per cui la curatela, ad oggi, non ha potuto valutare la prosecuzione, né lo scioglimento dal contratto anzidetto, Vi chiedo se, oltre ad attività di natura stragiudiziale, a Vostro avviso sia la L.G. - peraltro priva della benchè minima risorsa finanziaria - a doversi attivare giudizialmente per procurare il possesso del bene alla società di leasing. In caso affermativo, ove risiederebbe la fonte della legittimazione attiva? Non m pare, infatti, che il GD possa emettere un ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., trattandosi di bene non appreso alla massa fallimentare perchè di proprietà di terzi, quindi non alienabile in sede concorsuale.
Ringrazio per un Vs. cortese riscontro.
Andrea Sabatini (RE)
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/07/2023 11:59RE: RE: RE: Istanza ex art 196 CCII richiesta restituzione beni
L'intervenuta risoluzione del contratto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'utilizzatore ha determinato gli effetti tipici della risoluzione di un contratto di leasing, tra cui l'obbligo della restituzione del bene, come chiarisce il comma 138 dell'art. 1 legge 4.8.2017 n. 124 (applicabile in quanto i presupposti della risoluzione si sono verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa- giur. pacifica quanto meno da Cass. sez. un. n. 2061 del 2021 e da ult. Cass. n. 27133 del 2022).
Tale obbligo, non adempiuto dall'utilizzatore, è ora passato in capo al curatore, che ha la disponibilità dei beni del liquidato, per cui la società di leasing può formulare domanda di rivendica e restituzione del bene, libero da persone e cose, così come avrebbe dovuto consegnarlo il debitore. ale obbligo del curatore si estende fin dove la diligenza lo consente, per cui va valutato, caso per caso, quali attività possa e debba compiere il curatore per ottenere la liberazione dell'immobile occupato da terzo senza titolo, ed in questa valutazione un ruolo lo gioca anche il fatto che la curatela non dispone di mezzi per iniziare una azione giudiziaria, che graverebbe interamente sullo Stato ove si chiedesse il gratuito patrocinio.
La questione tuttavia non finisce qui giacchè, a norma dell'art. 210 CCII, la società di leasing, se il bene oggetto del contratto non viene restituito, può chiedere l'insinuazione al passivo per il controvalore (oltre che naturalmente formulare le altre istanze per il pagamento del credito non pagato e residuo, come quantificabile secondo la citata legge); per cui la cosa più opportuna è parlare con la società di leasing facendo presente che la procedura non dispone di mezzi per ottenere la liberazione dell'immobile sicchè sarebbe preferibile che si accordasse la società direttamente con il terzo occupante eventualmente per contrattualizzare il rapporto.
Zucchetti SG Srl-
Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)10/07/2023 18:39RE: RE: RE: RE: Istanza ex art 196 CCII richiesta restituzione beni
Vi ringrazio per il cortese e puntuale riscontro. La linea da Voi suggerita è in effetti quella che si ritiene opportuno percorrere.
Cordiali saluti.
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