Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

formazione c.d.c.

  • Giovanni Enrico Arcieri

    Roma
    19/12/2024 12:48

    formazione c.d.c.

    Buongiotno

    Con la presente chiedo se il c.d.c. debba essere formato d' ufficio dal G.D. o se questo debba essere formato dopo istanza del c.d.c. Poi chiedo cosa possa accadere in caso di rinunzia di uno dei componenti a farne parte in mancanza di un numero sufficiente di creditori o di creditori disponibili a comporre il c.d.c. .
    Infine chiedo , se come spesso avveniva con l' " antica " l.f. se il G.D. puo' designare i componenti del c.d.c.
    all' udeinzx di verifica dei crediti .

    Grazie per l' attenz<ione .
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/12/2024 20:10

      RE: formazione c.d.c.

      A norma dell'art. 138, comma 1, c.c.i.i., la nomina del comitato dei creditori compete al giudice delegato, il quale vi deve provvedere entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo presenti le indicazioni sui possibili componenti desumibili dalla documentazione già acquisita (nella fase preliquidatoria o già reperita dal curatore), dalle informazioni che può fornire il curatore, dalle manifestazioni di diponibilità eventualmente espresse dai creditori nelle domande di ammissione al passivo o precedentemente. Il giudice, quindi provvede d'ufficio senza la necessità di una istanza del curatore o di altri, ma è chiaro che deve essere il curatore a far presente al giudice la scadenza del termine per la nomina e i nominativi dei possibili candidati, non essendo ipotizzabile che il giudice si ricordi da solo della scadenza e vada a cercare nel fascicolo i nomi dei possibili futuri componenti il comitato.
      La valutazione della disponibilità dei creditori di cui al comma 1 sopra riportato e la previsione del comma 5 per il quale Il comitato si considera costituito con l'accettazione della nomina evidenziano che il creditore possa rifiutarsi di fra parte del comitato. A seguito del rifiuto di un creditore nominato il giudice può procedere alla sostituzione dello stesso e, se non si riesce a formare il comitato, per mancanza di un numero di creditori sufficienti disponibili, trova applicazione il comma 4 dell'art. 140, per il quale nei casi in cui i pareri sono vincolanti, "in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato"; fermo restando che se in seguito si riesce a formare il comitato in grado di funzionare, lo stesso può essere nominato rilevando il giudice dal compito sostitutivo indicato.
      Zucchetti SG srl