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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
BILANCI EX ART.130 C.4 E 198 C.2 CCII
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Pietro Boraschi
Fornovo di Taro (PR)10/03/2024 12:54BILANCI EX ART.130 C.4 E 198 C.2 CCII
SOCIETA' FALLITA IL 27 GENNAIO 2024:
ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO CCIAA 2020;
CONTABILITA' AGGIORNATA AL 2021;
CHIEDO, IL BILANCIO 2023 EX ART.198 C.2 CCII,SE NON DEPOSITATO IN CANCELLERIA O AL CURATORE DAL DEBITORE, VA' DEPOSITATO DAL CURATORE ENTRO 30 GG,COME PRESCRIVE IL 198 C.2 O ENTRO 60 GG COME DICE IL 130 C.4 CCII?
IL RENDICONTO EX ART.2487 BIS(PERIODO 01/01/24-27/01/24) DI CUI AL 130 C. CCII SE NON PREDISPOSTO DALLA FALLITA NON VA' PREDISPOSTO DAL CURATORE E' CORRETTO?
IL CURATORE PREDISPORRA' QUINDI SOLO AI FINI FISCALI IL BILANCIO 01/01-27/01?
GRAZIE
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2024 19:54RE: BILANCI EX ART.130 C.4 E 198 C.2 CCII
Escluderemmo immediatamente il termine di 30 giorni dall'apertura della liquidazione di cui all'art. 198, comma 2, CCII in quanto questo è il termine fissato al debitore per la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio (nel caso quello relativo all'anno 2023), per cui, poiché l'obbligo del curatore di provvedere alla redazione del bilancia scatta quando non provvede il debitore in liquidazione giudiziale, è chiaro che tale obbligo inizia a decorrere dalla scadenza dei 30 giorni dall'apertura della liquidazione. Né è possibile trasferire il termine indicato dal debitore al curatore facendolo decorrere dalla scadenza del primo termine perché sarebbe una interpretazione arbitraria non consentita dalla norma, che fissa un solo termine di 30 dall'apertura della liquidazione per la presentazione del bilancio del debitore.
Il fatto è che la norma di cui al secondo comma dell'art. 198 non pone alcun termine per il curatore per sopperire alla carenza del debitore, per se ne dovrebbe dedurre che il curatore, alla scadenza dei trenta giorni dall'apertura della procedura, constatato che il debitore non ha adempiuto a quanto dovuto, debba provvedere immediatamente alla redazione del bilancio; ma non è così, perché il comma quarto dell'art. 130 nel prevedere che il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, debba presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata, alla quale va allegato "il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2", fa capire che il termine finale per la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, sostitutivo di quello non prodotto dal debitore, sia quello indicato in quest'ultima norma, come da lei correttamente ipotizzato.
E' vero che la norma continua prevendendo che alla relazione sia allegato anche "il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate", ma quest'ultimo inciso non ci sembra riferibile al bilancio- come a dire che alla relazione va allegato il bilancio presentato dal curatore, evidenziando le modifiche apportate dal curatore- giacchè nel quarto comma dell'art. 130 si parla di "bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, che è quello appunto "formato" dal curatore in sostituzione della inerzia del debitore, altrimenti la norma avrebbe parlato non di bilancio formato ai sensi del secondo comma dell'art. 198, ma di bilancio presentato dal debitore.
Le rettifiche, quindi, si riferiscono solo al rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis, che, come il terzo comma di tale norma dispone, deve essere consegnato al curatore nel mentre l'art. 198 non prevede che, in mancanza, debba essere redatto dal curatore; del resto tale rendiconto è tipico di chi lascia una carica- come nella norma civilistica richiamata gli amministratori che vengono sostituiti dal liquidatore- per cui esso non può essere redatto da chi si sostituisce. In sostanza, a nostro avviso, il curatore ha "solo l'obbligo di ricevere il rendiconto dal precedente organo ammnistrativo, qualora gli amministratori uscenti abbiano avuto cura di redigerlo", con la precisazione che, in questo caso, il curatore può apportare eventuali rettifiche e deve depositare il rendiconto con evidenziate le rettifiche nel termine di cui al comma quarto dell'art. 130.
Inoltre, ai soli fini fiscali deve redigere il bilancio da inizio 2024 fino alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)12/03/2024 09:13RE: RE: BILANCI EX ART.130 C.4 E 198 C.2 CCII
Salve,
mi permetto di intromettermi nella discussione per significare le seguenti osservazioni.
Nell'ipotesi in cui il debitore non provveda al deposito del bilancio ai sensi dell'art. 198, comma secondo, C.C.I.I., e, quindi, a tanto sarebbe tenuto il Curatore, mi chiedo come quest'ultimo possa (compiutamente e doviziosamente) adempiervi se viene a trovarsi in una delle seguenti fattispecie:
1) non ha mai acquisito le scritture contabili in quanto giammai depositate dal Legale Rappresentante in Cancelleria;
2) la documentazione contabile e fiscale acquisita si appalesa incompleta (oppure non aggiornata), ovvero, rispetto alla stessa, il Curatore "nutre" delle "riserve" e, pertanto, non ritiene di assumersi la responsabilità di far transitare determinati valori nel bilancio.
Infine, mi chiedo se, giusta relazione da sottoporre all'attenzione del G.D., la Curatela possa evidenziare le ragioni sottese il mancato adempimento del deposito del Bilancio atteso che
il rispetto della littera legis della prefata disposizione normativa, almeno nelle fattispecie innanzi evidenziate (che sicuramente non sono esaustive) e dal mio punto di vista, andrebbe a collidere con la ratio della redazione (e successivo deposito) del bilancio d'esercizio che risulta essere quella di rappresentare, in modo chiaro, corretto e veritiero (art. 2423 c.c.), la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2024 20:12RE: RE: RE: BILANCI EX ART.130 C.4 E 198 C.2 CCII
L'art. 198, comma 2, CCII (come in precedenza l'art. 89, comma 2, l. fall.)prevede che alla redazione del bilancio relativo all'esercizio precedente qualora non l'abbia presentato il debitore, ma ad impossibilia nemo tenetur, per cui, se lei non dispone, neanche dopo una diligente ricerca, dei documenti per redigere il bilancio serio e attendibile, darà atto di tanto nella comunicazione al giudice, spiegando i motivi per cui non è stato in grado di dare esecuzione al precetto di cui all'art. 198. Comma 2.
Zucchetti SG srl
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)13/03/2024 09:51
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