Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Debiti contributivi e responsabilità solidale

  • Matteo Saccani

    Parma
    13/09/2024 12:05

    Debiti contributivi e responsabilità solidale

    Sono curatore di un'azienda in liquidazione giudiziale, che aveva in essere più contratti di appalto nei confronti di un committente soggetto al regime pubblicistico.
    La società vanta svariati crediti nei confronti del committente, il quale afferma non essere dovuti in applicazione del comma 2, art.26 Dlgs 10/09/2003 n.276, come modificato dall'art.1, co.911, della Legge 27/12/2006 n.296, che stabilisce: "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
    Tengo a precisare che nel caso di specie INPS si è regolarmente insinuata al passivo per i contributi previdenziali non corrisposti, così come i dipendenti per gli emolumenti ancora dovuti.
    Mi pongo ora il problema se nel caso di specie si debba dare prevalenza all'esigenza di garantire in ogni caso il soddisfacimento del credito previdenziale e dei dipendenti, oppure ai principi che regolano i procedimenti di liquidazione giudiziale secondo cui tutti i crediti debbano essere pagati al curatore. A riguardo ho rinvenuto giurisprudenza che sembrerebbe optare per questa seconda soluzione, che a me sembra condivisibile. In particolare, il Tribunale di Milano sentenza n.9772/2015 e Corte di Appello di Roma sentenza del 14/9/2020 n.4912 hanno affermato che il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è acquisito dalla massa con la conseguenza, che un eventuale pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F..
    Quanto da me ritenuto trae, inoltre, conforto dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30/01/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 16/5/2016 n.78, che prevede, in caso di fallimento con esercizio provvisorio dell'impresa, che vada rilasciata l'attestazione della regolarità contributiva a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati al passivo.
    Alla luce di tutto quanto sopra esposto ritengo che la liquidazione del credito maturato da un'impresa in liquidazione giudiziale nel corso dell'appalto debba essere pagato dal committente a favore della curatela, mentre gli istituti previdenziali creditori e i dipendenti debbano trovare soddisfazione dei loro crediti esclusivamente in sede concorsuale e che non possano rivolgersi direttamente alla stazione appaltante.
    Chiedo cortesemente il Vostro parere sulla questione e se via siano precedenti giurisprudenziali in contrasto a quelli da me citati.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/09/2024 19:33

      RE: Debiti contributivi e responsabilità solidale

      Effettivamente l'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti dall'appaltatore, per cui la tesi del committente ha un sostegno legislativo.
      Non abbiamo trovato giurisprudenza che espressamente escluda l'applicazione di tale norma in caso di fallimento, ma Cass. 6 ottobre 2023, n. 28194, riprendendo un indirizzo introdotto con Cass. n. 33350 del 2018 e confermato da Cass. sez. unite 2 marzo 2020, n. 5685 e n. 5686, nell'affrontare il problema della sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante del credito dell'affidatario dei lavori in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori in base all'art. 118 del d.lgs D.Lgs. n. 163 del 2006, ha escluso che la stazione appaltante possa opporre il potere di sospensione del pagamento previsto dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 all'appaltatore fallito e, dunque, al curatore con la conseguenza che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante per pretendere il pagamento dovuto.
      Interessanti sono e ragioni poste a fondamento di tali decisione e cioè che "la sospensione del pagamento, in quanto prevista dalla legge (art. 118, comma 3, codice del 2006), si traduce in concreto in una eccezione di inadempimento che la stazione appaltante è legittimata ad opporre all'appaltatore (inadempiente all'obbligo di dimostrare il pagamento al subappaltatore). La proponibilità della suddetta eccezione postula, tuttavia, che il rapporto contrattuale sia in corso, poiché è solo nella fase esecutiva del rapporto in essere che è consentito alle parti far valere reciprocamente adempimenti e inadempimenti contrattuali. A seguito del fallimento che rende il contratto di appalto, anche di opera pubblica, inefficace "ex nunc" e, dunque, non più eseguibile (arg. L. Fall., ex art. 72, comma 1), al curatore spetta il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento; la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d'arte, ma non può invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., in tema di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora sciolto e quindi eseguibile (cfr. Cass. n. 4616 del 2015; cfr. n. 23810 del 2015)….".
      In sostanza, posto che la suddetta eccezione di inadempimento può essere sollevata solo nel corso del rapporto contrattuale e che con il fallimento il rapporto di appalto si scioglie ma, in esito al fallimento, la sospensione del pagamento può essere opposta solo all'impresa in bonis e quando il contratto sia in corso, nel mentre, in caso di fallimento, il curatore ha diritto di ottenere il pagamento per le prestazioni eseguite sino allo scioglimento del contratto stesso.
      Questo iter argomentativo ci sembra trasferibile nella fattispecie in esame, ove la stazione appaltante eccepisce una sospensione per due anni del pagamento del corrispettivo dell'appalto per lavori eseguiti per la possibilità di dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dalla normativa richiamata nel quesito, ma il contratto è sciolto.
      Zucchetti SG srl