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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Responsabilità socio accomandante per la non rinnovazione della locazione commerciale dei locali usati dalla società
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Paola Peruzzi
CIVITAVECCHIA (RM)20/01/2024 17:52Responsabilità socio accomandante per la non rinnovazione della locazione commerciale dei locali usati dalla società
La società ALFA S.A.S. in liquidazione giudiziale gestiva attività di ristorazione in un immobile di proprietà di CAIA, che era socia di maggioranza, con il relativo contratto di locazione formalmente risolto dal 2012, cosa che ora impedisce la vendita del ramo di azienda da parte della curatela.
Più precisamente, dalla risoluzione del contratto non è mai stata versata l'indennità di avviamento da parte della socia CAIA e, per questo, non è stato mai effettuato il rilascio del bene, stante la tutela prevista con il cosiddetto "diritto di ritenzione", soggetto alla prescrizione decennale che decorre dal momento del rilascio dell'immobile.
Può il comportamento della socia CAIA, che non ha versato l'indennità e non ha rinnovato il contratto di locazione dei locali in uso alla società ALFA, essere considerato ex art.2320 cc. una ingerenza indebita, dato che all'accomandante non è consentito proporre né atti di amministrazione, né atti di opposizione ad operazioni proposte dagli accomandatari, né decidere sull'opposizione ad operazioni sociali formulate dagli altri soci accomandatari ?
Inoltre, è' adesso pervenuta una richiesta di affitto temporaneo del ramo di azienda da parte della società BETA, con allegato un preliminare di contratto di locazione dei detti locali sottoscritto dalla proprietaria CAIA e da BETA: tuttavia nel preliminare si pone la condizione, per la stipula del definitivo contratto di locazione, che venga sottoscritto il contratto di affitto temporaneo di azienda dalla curatela solo con la società BETA.
Considerato che l'interesse della curatela è la vendita del ramo di azienda che includa anche il contratto di locazione, la questione che pongo è la seguente: è possibile, previa autorizzazione, formulare un diverso contratto di locazione le cui parti siano CAIA e la curatela, condizionato alla sottoscrizione del contratto temporaneo di affitto di azienda e che resti valido anche per la successiva vendita del ramo di azienda? Si precisa che non è costituito il Comitato dei creditori.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2024 16:08RE: Responsabilità socio accomandante per la non rinnovazione della locazione commerciale dei locali usati dalla società
E' da escludere, a nostro avviso, che il comportamento tenuto in passato da Caia, socio accomandante di Alfa sas, possa essere considerato come ingerenza nella gestione della società, tale da portare alla sua responsabilità illimitata per le obbligazioni societarie e all'eventuale assoggettamento alla liquidazione giudiziale, in quanto dai fatti da lei esposti risulta che Caia ha sempre agito nella sua qualità di proprietaria dell'immobile ove veniva esercitata l'attività di Alfa, curando nel modo che credeva opportuno i propri interessi di proprietario, in contrasto anche con quelli societari.
Egualmente negativa è la risposta alla domanda finale. La curatela ha la disponibilità soltanto della parte mobiliare costituente l'azienda di ristorazione; detiene, se abbiamo ben capito, ancora l'immobile, soltanto perché ha esercitato il diritto di ritenzione, a norma degli artt. 34 comma 3 e 69 comma 8 della L. 392/78, che, appunto, attribuiscono "al conduttore un diritto di ritenzione sull'immobile anche in pendenza della relativa controversia, sino al pagamento dell'indennità" (Cass. 16.10.2017 n. 24285), ma tale detenzione presuppone la cessazione del contratto di locazione ed è finalizzata soltanto ad ottenere il pagamento dell'avviamento.
Essendo cessata la locazione, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, non esiste un contratto pendente di locazione nel quale lei, come curatore della procedura del conduttore subentri, salvo recesso, ai sensi dell'art. 185, comma 2 CCII. Di conseguenza non può disporre del contratto di locazione e non può, quindi, cedere tale contratto nell'ambito di un contratto di vendita dell'azienda, né imporre a Caia comportamenti che lei ritiene essere nell'interesse della massa ma che l'interessata non condivide; tanto meno può disporre definitivamente di tale contratto che non sia una cessione (lei parla di vendita di azienda che includa anche il contratto di locazione) in quanto, in tal caso verrebbe a disporre anche dell'immobile, del quale il liquidato non era proprietario.
Zucchetti SG srl
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