Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
leasing immobiliare ante L. n. 124/2017
-
Alessandro Rimato
roma19/04/2025 11:22leasing immobiliare ante L. n. 124/2017
In materia di leasing immobiliare traslativo risolto anticipatamente dalla BANCA nel settembre del 2015 – dunque prima del fallimento dichiarato nel luglio del 2016 – il momento della riconsegna degli immobili come sappiamo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia del rapporto [ = stima ( riportiamo un passaggio di Cass. SSUU n. 2061/2021 pag. 16 " A tal riguardo, tenuto conto delle circostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi la situazione innanzi evidenziata e, quindi, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima dei beni ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso.... ".
Nello specifico i fatti hanno avuto il seguente sviluppo :
- la rivendica posta dalla BANCA è stata rigettata ( il verbale porta la data del 17.5.2018 ) in quanto i beni immobili non erano nella disponibilità della fallita ( invero è nella mani della Curatela una nota datata 24.7.2017 con la quale l'amministratore da atto, da un lato che gli immobili non sono nella disponibilità della fallita e, dall'altro che gli stessi sono pronti per essere restituiti alla BANCA );
- sul rigetto si è formato il giudicato endo fallimentare;
- in una data imprecisata comunque gli immobili sono rientrati nella disponibilità della concedente dal momento che è nella mani della Curatela una nota con la quale si afferma che dalla vendita è stata ricavata un minusvalenza da ricollocazione.
Per patto espresso l'utilizzatore era tenuto a riconsegnare immediatamente l'immobile appena il contratto si era risolto.
Sempre secondo le condizioni contrattuali si rileva come la riconsegna debba avvenire " nel luogo e con le modalità e nei termini indicati dalla Concedente ".Adempimento questo non assolto dalla BANCA, vero è che non v'è né alcuna traccia nella domanda di rivendica.
Il quesito è : il Curatore era tenuto comunque ad adoperarsi al fine di rientrare nella disponibilità degli immobili - previa indagine sul titolo del possesso a favore di terzi - allo scopo di provvedere lui personalmente alla riconsegna degli immobili.
Ipotesi questa più verosimile.
Oppure è assolto da ogni adempimento configurandosi nella cronologia dei fatti un'inadempimento della BANCA per non essersi attivata tempestivamente ( vale a dire al momento della risoluzione del vincolo come da contratto) per il recupero del bene ?
Credo che vada tenuta nella debita considerazione anche il giudicato endofallimentare formatosi sul rigetto della rivendica.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/04/2025 11:19RE: leasing immobiliare ante L. n. 124/2017
La dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, con la conseguenza che le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 c.p.c. e ss.; pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p.c., norma che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni (o presunzioni) nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
In questa ottica vanno inquadrati i poteri e i doveri del curatore a fronte di una domanda di rivendica e restituzione che si riallacciano al principio di diligenza che, a norma del'art. 38 l. fall. deve governare l'operato del curatore. Pertanto più che nella prima parte dell'art. 103, che prevede che il bene rivendicato non sia stato mai acquisito all'attivo, la diligenza entra in ballo nella seconda parte per valutare se la perdita del possesso sia riconducibile, con nesso di causalità, ad un comportamento attivo od omissivo del curatore, cui compete la custodia dei beni.
Tuttavia, nel caso in esame, questi discorsi, come lei ben intuisce alla fine della sua domanda, sono nella spece irrilevanti in quanto la domanda di rivendica è stata respinta con la precisa motivazione che i beni rivendicati non erano nell'attivo fallimentare; a quel punto il rivendicante poteva chiedere l'ammissione al passivo per il controvalore, ma ha preferito non farlo pensando probabilmente di poter comunque ricuperare i beni. Non avendo impugnato il provvedimento, è rimasto definitivamente accertato nell'ambito della procedura fallimentare che i beni rivendicati non dovevano essere restituiti dalla curatela, che non ne aveva la disponibilità, né è stato detto che questa si sarebbe adoperata a ricuperarli. Di conseguenza eventuali ritardi nell'acquisizione da parte del rivendicante dei beni non sono ascrivibili alla massa né ad una mancanza di diligenza del curatore.
Zucchetti SG srl
-