Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Dichiarazione di inefficacia ex art. 144 co.2 CCII

  • Francesco Barletta

    Lecce
    21/03/2025 12:18

    Dichiarazione di inefficacia ex art. 144 co.2 CCII

    Buongiorno,
    un cliente ha effettuato il pagamento in contanti (di una fattura emessa il 22 aprile 2024) in data 24.07.2024 rispetto al quale il legale rappresentante della società ha rilasciato apposita quietanza di pagamento.
    Nel mese di febbraio 2025, il cliente riceveva comunicazione con la quale il Curatore della società in liquidazione giudiziale, richiedeva il pagamento della fattura del 22 aprile 2024.
    Prontamente il cliente riscontrava la missiva del Curatore allegando la quietanza di pagamento del 24.07.2024.
    Il Curatore evidenziava che il pagamento era avvenuto nelle mani dell'ex legale rappresentante successivamente alla data di apertura della liquidazione giudiziale (dichiarata in data 15.07.2024) e, quindi inopponibile alla procedura ex art. 144 co.2 CCII, insistendo, pertanto, per il pagamento della fattura.
    Alla luce di ciò Vi chiedo se il cliente, in buona fede, che ha provveduto regolarmente al pagamento della fattura ignaro dell'apertura della liquidazione giudiziale (avvenuta solo 7 gg prima) possa essere chiamato a pagare nuovamente un importo già corrisposto.
    Nel ringraziarvi anticipatamente, porgo distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2025 18:46

      RE: Dichiarazione di inefficacia ex art. 144 co.2 CCII

      L'art. 144, comma 1, c.c.i.i., dispone che "Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori". Si tratta di una inefficacia che opera automaticamente per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale quale conseguenza della indisponibilità del patrimonio a seguito di tale evento, ed opera, quindi, indipendentemente dalla buona o mala fede di chi ha effettuato il pagamento. Né potrebbe essere di aiuto la data della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, che segna la data di conoscenza per i terzi dell'avvenuta dichiarazione di insolvenza, perché nel caso il pagamento è avvenuto in contanti e la prova dello stesso è fornita dalla quietanza, che è stata rilasciata dal legale rappresentante della società, per il quale la sentenza ha effetto dalla data della pubblicazione (art. 49 comma 4).
      Crediamo proprio che non possa esimersi dall'effettuare nuovamente il pagamento a mani del curatore.
      Zucchetti SG srl