Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione al passivo caparra

  • Matteo Matta

    cagliari
    12/04/2023 15:08

    ammissione al passivo caparra

    Gentilissimi,
    Insinuazione al passivo del promissario acquirente per una somma pari al doppio della caparra versata all'atto di stipula del preliminare. Il preliminare non è mai stato registrato e sciolto prima della liquidazione giudiziale. Ritenete corretta l'esclusione del doppio della caparra versata dal creditre ai sensi dell'art. 172 c 4 CCII e l'ammissione al passivo del solo valore della caparra in chirografo, non essendo stato registrato il preliminare di acquisto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/04/2023 18:59

      RE: ammissione al passivo caparra

      L'art. 172, co. 4 ccii riguarda le ipotesi di scioglimento del contratto ad opera della scelta concessa al curatofre , in conseguenza della quale l'altro contraente ha diritto a far valere il credito conseguente al mancato adempimento, ma non il risarcimento del danno; tale norma, pertanto non è applicabile alla fattispecie in esame ove non è il curatore che si scioglie dal contratto ma è l'altra parte che ha effettuato il recesso già prima della apertura della liquidazione giudiziale in capo al promittente venditore. Parliamo di recesso in quanto la parte in bonis chiede la restituzione del doppio della caparra versata, che è appunto l'effetto del recesso contemplato dall'art. 1385 c.c., il cui secondo comma stabilisce che "Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra". In tal caso l'effetto risolutivo del contratto si è verificato al momento in cui il promissario acquirente ha manifestato alla controparte la volontà di recedere dal contratto ed essendo questo evento anteriore all'apertura della procedura concorsuale, il giudice delegato può conoscere, sia pure incidenter tantum, della domanda di ammissione al passivo del credito, conseguente al recesso medesimo, di restituzione del doppio della caparra (Cass. 18/05/2015, n. 10087), per cui ci sembra difficile ridurre la caparra all'importo versato, non avendo, peraltro, il giudice il potere di riduzione del doppio della caparra da restituire perché eccesiva, come invece prevede l'art. 1384 c.c. per la clausola penale.
      Zucchetti SG srl