Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

istanza di chiusura

  • Nicoletta Manto

    Asti
    30/04/2023 18:36

    istanza di chiusura

    buongiorno
    per una procedura di liquidazione giudiziale, per la quale l'attivo è costituito da un saldo i conto corrente pari a 5000 euro e da un complesso di beni, ancora da porre in vendita, ma già periziati a circa 3500 euro, per la quale non sussiste altro attivo accertato né potenzialmente accertabile, essendosi insinuato un dipendente e creditori per già circa 300.000 euro, vorrei chiedere cosa converrebbe fare a vostro parere: chiedere istanza di chiusura della liquidazione per insufficiente attivo o far tenere comunque l'udienza di esame dello stato passivo ? al chiusura anticipata inficerebbe sull'insinuazione del dipendente o sarebbe irrilevante?

    E qualora si chiudesse la procedura l'eventuale attivo in eccedenza al pagamento del compenso del curatore e del custode, a chi sarebbe destinabile? (l'eventuale affitto del locale che contiene i beni, essendovi un contratto ancora in corso con il locatore, sarebbe in prededuzione?)
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/05/2023 15:51

      RE: istanza di chiusura

      Alla previsione di cui all'art. 209 CCII di non far luogo all'ulteriore accertamento del passivo si ricorre quando "risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura". Ammesso anche che riesca a soddisfare i creditori prededucibili (il che sembra difficile considerato che il credito del locatore per il pagamento dei canoni di locazione è in prededuzione), potrebbe fare ricorso alla procedura di all'art. 209, ma rimane il problema della procedura che non può chiudere fin quando non provvede alla liquidazione dei beni, a meno che non rinuncia alla disponibilità degli stessi ai sensi del secondo comma dell'art. 213, dal momento che detta liquidazione le consentirebbe di soddisfare almeno in parte quanto meno i crediti prededucibili. Valuti quindi la convenienza non procedere all'accertamento del passivo e, comunque, affretti la liquidazione dell'attivo in modo da chiudere nel più breve tempo possibile la liquidazione giudiziale ai sensi della lett. c) o d) del primo comma dell'art. 233.
      Zucchetti Sg srl