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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
cessione dell'azione revocatoria
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Salvatore Carratù
Cava De' Tirreni (SA)18/03/2025 21:00cessione dell'azione revocatoria
Buongiorno,
vi sottopongo un quesito.
PREMESSE:
ALFA conferisce ramo d'azienda in BETA.
ALFA, dopo il conferimento, fallisce.
Il Curatore di ALFA propone revocatoria del citato conferimento di ramo d'azienda in BETA, trascrivendo la relativa domanda.
Il citato ramo d'azienda comprende anche un immobile.
Dopo la trascrizione della domanda di revocatoria (anche sull'immobile), un creditore di BETA iscrive ipoteca sul medesimo immobile.
Ad oggi, se la revocatoria venisse accolta, ALFA prevarrebbe sul creditore di BETA, avendo iscritto la propria domanda di revocatoria prima dell'ipoteca.
ALFA, tuttavia, ha ricevuto da GAMMA (terzo) una proposta di acquisto dell'azione revocatoria (art. 106 l.f., oggi art. 215 CCII).
QUESITO:
Se ALFA cedesse a GAMMA l'azione revocatoria di conferimento di ramo d'azienda, e detta azione venisse poi accolta in sede giudiziale, come potrebbe GAMMA "liquidare" il risultato dell'azione?
ALFA venderebbe il bene con una procedura competitiva fallimentare e ripartirebbe il ricavato in favore dei creditori concorsuali (risultanti dallo stato passivo), restituendo l'eventuale eccedenza a BETA (beneficiaria del conferimento). Su detta eccedenza potrebbero soddisfarsi i creditori di BETA (incluso quello ipotecario).
GAMMA che bene dovrebbe vendere?
L'intero ramo d'azienda (con debiti e crediti) o individualmente i beni al suo interno (come l'immobile)?
GAMMA con che procedura potrebbe vendere?
Potrebbe utilizzare la procedura competitiva fallimentare, pur non essendo una Curatela?
Potrebbe avviare una ordinaria procedura esecutiva immobiliare (ove si ammettesse la vendita del solo immobile), senza avere un titolo esecutivo da azionare?
Solo tali procedure avrebbero effetto purgativo dell'ipoteca successivamente iscritta, a beneficio dell'aggiudicatario.
Grazie anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/03/2025 11:55RE: cessione dell'azione revocatoria
La situazione prospettata è facilmente inquadrabile sotto il profilo giuridico ma lascia vari punti oscuri sotto il profilo pratico perché sia la legge fallimentare che l'attuale codice della crisi hanno previsto la cessione delle azioni revocatorie subordinandole all'unica condizione che i relativi giudizi siano già pendenti, senza prendere in considerazione le numerose problematiche connesse al passaggio dell'azione revocatoria dal curatore, che agisce per il ripristino della massa fallimentare, ad un terzo estraneo che persegue un interesse personale.
Dal punto di vista giuridico non vi sono grossi problemi in quanto la cessione dell'azione giudiziaria determina il trasferimento del diritto controverso a titolo particolare, per cui il processo, a norma dell'art. 111 c.p.c., non si interrompe e prosegue tra le parti originarie, , a meno che il cessionario Gamma non intervenga nel processo e chieda l'estromissione dal giudizio del cedente curatore Alfa, nel qual caso la sentenza sarà emessa nei confronti del nuovo titolare della posizione giudiziale attiva. Posto che il cessionario subentra, come detto, nel diritto del cedente Gamma, nel caso in esame, potrà avvantaggiarsi della priorità della trascrizione della domanda rispetto alla successiva iscrizione ipotecaria,
Si è molto discusso, specie in dottrina, sull'oggetto della cessione, ma nella sua essenza, l'oggetto è costituito dal diritto che competeva al curatore, di modo che, poiché l'azione revocatoria, come è noto, non è finalizzata ad ottenere la nullità dell'atto impugnato (nel caso il conferimento) ma la sola inefficacia di tale atto di cui può avvalersi il solo vincitore delle revocatoria,, a seguito della cessione Gamma potrà agire in via esecutiva sui beni oggetto dell'atto revocato quelli costituenti il ramo di azienda conferita, siano essi mobili che immobili) al fine di soddisfare il proprio credito.
E qui sorge il primo problema: quale credito potrà far valere il cessionario? Ancora una volta bisogna muove dal concetto che questi subentra nella stessa posizione del cedente, che era una procedura concorsuale, che faceva valere l'interesse della massa e quindi l'azione era finalizzata a recuperare quanto necessario per soddisfare i creditori nel concorso; riteniamo che lo stesso concetto debba valere anche nel caso di cessione. Tuttavia potrebbe anche dirsi che il credito della procedura è stato pagato con il prezzo della cessione per cui il cessionario Gamma può recuperare tale esborso; tesi che sarebbe più confacente al tipo di contratto intercorso tra cedente e cessionario, configurabile come un contratto aleatorio.
Il cessionario, infatti, paga una certa somma per "acquistare" l'azione revocatoria assumendosi il rischio dell'esito del giudizio e della possibilità di recuperare o non la somma sborsata; a sua volta la procedura incassa il prezzo della cessione e perde ogni diritto ad usufruire degli effetti della revocatoria, che passano al cessionario, per cui, nel suo caso, Alfa non potrà vendere i beni oggetto dell'atto della revocatoria, i quanto ha ceduto i relativi diritti correndo anch'essa il rischio di percepire una somma che potrebbe risultare essere inferiore o superiore a quella che avrebbe potuto ricavare se non avesse ceduto l'azione a Gamma.
Questa linea, al di là di quale sia il credito azionabile da parte del cessionario (su cui non abbiamo trovato alcun precedente) porta però dei problemi difficili da risolvere, tra cui quello fondamentale di come possa il soccombente nella revocatoria ricuperare il suo credito, qualora l'atto revocato era stato a titolo oneroso. specie se nel frattempo il fallimento, che ha completato la liquidazione dei beni e dei diritti, viene chiuso. Altro problema è quello che lei pone di come debba essere effettuata la vendita dei beni da parte del cessionario Gamma e qui riteniamo che il subentro nella posizione del cedente sia utile al fine di stabilire la posizione processuale e gli effetti della decisione, ma una volta raggiunto lo scopo della dichiarazione di inefficacia dell'atto impugnato, il cessionario, come qualsiasi altro privato che avesse esercitato una revocatoria ordinaria, potrà, come già detto rivalersi sui beni oggetto del contratto revocato agendo sugli stessi in via esecutiva secondo le regole ordinarie.
Zucchetti SG srl
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