Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

chiarimenti art 208 ccii

  • Emiliano Capano

    CASTROVILLARI (CS)
    22/11/2023 11:48

    chiarimenti art 208 ccii

    l'art 201 al comma uno prevede la possibilità, nei termini indicati,di presentare domanda di partecipazione al riparto fallimentare delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui .
    l'art 208 invece non prevede dal tenore letterale del comma 1 tale possibilità.
    ho ricevuto domanda in data 19.10.2023 con stato passivo reso esecutivo in data 27.03.2023.
    ho deciso per la non ammissione non ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 208 ccii.
    in caso contrario e quindi in termini di ammissibilità della domanda tardiva si deve tenere conto della sospensione feriale dei termini ?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2023 20:07

      RE: chiarimenti art 208 ccii

      L'art. 201 dispone che si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo "le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui"; conseguentemente viene integrato il contenuto del ricorso prevedendosi, al comma 3, lett. b), che esso deve contenere "la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca"; ed ancora, l'art. 204, nel trattare, al comma quinto, degli effetti del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, stabilisce che questo produce effetti endoconcorsuali "limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui".
      Con queste disposizioni il legislatore ha risolto l'annoso problema riguardante il comportamento del creditore che non vanta un credito nei confronti del fallito ma ha diritto a soddisfarsi su un suo bene per avere questi dato ipoteca a garanzia di un debito altrui e lo ha risolto consentendo a detto creditore di presentare una domanda di insinuazione che, a differenza delle ordinarie domande con cui si chiede di partecipare al concorso sui beni acquisiti all'attivo, si chieder di partecipare alla distribuzione delle sole somme ricavate dai beni oggetto della garanzia; anche se l'istanza ha un contenuto più ridotto rispetto alle ordinarie domande, anche questa del creditore non verso il fallito è una domanda di insinuazione al passivo che va appunto esaminata come le altre domande e entra nello stato passivo che, dichiarato esecutivo, , va immessa nel progetto di stato passivo e acquista, come precisa il richiamato art. 206, efficacia preclusiva endofallimentare.
      Anche questa domanda avente l'oggetto indicato, in quando domanda di insinuazione, può essere presentata in via tempestiva, tardiva o supertardiva , anche se l'art. 208 non riprende l'espressione di cui all'art. 201, proprio perché tutte le domande di ammissione al passivo possono seguire tali modalità.
      Nella fattispecie, poi, essendo lo stato passivo reso esecutivo in data 27.03.2023 la domanda tardiva poteva essere presentata entro il 27.10.2023, giacchè opera la sospensione feriale per il disposto del comma 10 dell'art. 201, per cui la domanda presentata il 19.10.2023 è da ritenere tradiva e non supertardiva.
      Zucchetti SG srl