Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Esdebitazione - esistenza dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego

  • Fiorina Avventuriera

    Belvedere Marittimo (CS)
    31/10/2023 11:12

    Esdebitazione - esistenza dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego

    L'art. 281 comma 3 stabilisce che il curatore debba dare atto, nei rapporti riepilogativi, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego dell'esdebitazione. A vostro parere tra questi fatti rilevanti rientrano anche quelli previsti dalle lettere a, d ed e dell'art. 280? ed eventualmente per dare atto di questi specifici fatti il curatore dovrebbe richiedere certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziario per lett. a e un certificato dalla cancelleria fallimentare per la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. d ed e?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/10/2023 19:05

      RE: Esdebitazione - esistenza dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego

      Il primo comma dell'art. 281 stabilisce che "Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti" e il secondo comma precisa che "Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale".
      In entrambi i casi quindi il tribunale deve verificare, per concedere l'esdebitazione, "la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280", di modo che, quando nel terzo comma del medesimo articolo, si precisa che "Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio", riteniamo che intenda fare riferimento proprio ai fatti che il tribunale deve verificare, ossia la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 278, 279 e 280". Peraltro è indubbio che il curatore debba riferire su eventuali distrazioni dell'attivo o esposizioni di passività insussistenti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 280, come sul comportamento ostruzionistico o rallentativo o sulla completezza delle informazioni fornite si cui alla lett. c) e, non prevedendo l'art. 281 una distinzione tra le varie voci contemplate nell'art. 280, ci sembra che il curatore si tenuto a tutti gli incombenti descritti nelle lettere del primo comma dell'art. 280, a meno che non abbia provveduto direttamente il tribunale, chiedendo d'ufficio, per esempio, il certificato penale.
      Zucchetti SG srl