Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale - avviso di liquidazione imposta registro decreto ingiuntivo

  • Matteo Lorenzo Manfredi

    Bergamo
    02/09/2024 10:57

    Liquidazione giudiziale - avviso di liquidazione imposta registro decreto ingiuntivo

    Un creditore della liquidazione giudiziale ha presentato domanda tempestiva di ammissione al passivo sulla base di un decreto ingiuntivo, non opposto, munito di decreto 647cpc (ante apertura del concorso).
    Il creditore è stato regolarmente ammesso al passivo sulla base del decreto ingiuntivo in quanto opponibile alla procedura.
    Preciso che il termine per le domande tardive è spirato.
    Il creditore, ora, ricevere dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in forza del quale ha ottenuto l'ammissione al passivo e chiede alla Procedura:
    1. Se provvederà al pagamento dell'avviso di liquidazione direttamente la Liquidazione Giudiziale;
    2. Se invece dovrà provvedere direttamente al pagamento il creditore e, poi, procedere ad insinuare al passivo tale credito.
    Quanto al punto 1 trattandosi di decreto ingiuntivo non opposto riterrei che la Procedura, peraltro non destinataria di analoga richiesta da parte di ADE, non sia tenuta al pagamento diretto dell'imposta di registro.
    Quanto al punto 2, essendo spirato il termine per le domande tardive, riterrei che il creditore possa procedere con domanda di ammissione ultratardiva motivata dalla notifica dell'avviso di liquidazione in data successiva allo spirare del termine delle domande tardive.
    Gradirei, se possibile, un Vostro parere in merito.
    Un cordiale saluto,
    Matteo Manfredi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/09/2024 19:56

      RE: Liquidazione giudiziale - avviso di liquidazione imposta registro decreto ingiuntivo

      Il suo ragionamento è ineccepibile. Ai sensi dell'art. 57 TUR le parti in causa sono tenute solidalmente al pagamento dell'imposta di registro del provvedimento giudiziario, per cui, in presenza della solidarietà passiva, il creditore può rivolgersi a chi ritiene dei debitori, come a tutti. Nel caso l'AE si è rivolta a colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, e questi è tenuto al pagamento, salvo poi a rivalersi nei confronti dell'ingiunto. Essendo quest'ultimo assoggettato a liquidazione giudiziale, l'ingiungente, una volta effettuato il pagamento, potrà agire nei confronti del debitore attraverso l'unico mezzo consentito, che è l'insinuazione al passivo. Essendo scaduto il termine per le tardive la domanda di insinuazione sarà da qualificare come supertardiva, con le decadenza per essa prevista dal comma 3 dell'art. 208.
      Zucchetti SG srl