Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    31/07/2023 13:59

    comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

    Gent.mi
    l'art. 10, punto 2. lett. c) prevede la trasmissione della relazione ex art 130 c. 9 ccii al debitore e al legale rappresentante.
    Nel caso di una srl ora in LG, come va intesa tale indicazione? Ritenete in particolare che la comunicazione vada inoltrata al (ex) legale rappresentante E ai soci (intesi quale "debitore")?
    E ancora, in caso di Consiglio di Amministrazione, è sufficiente l'invio all'ex legale rappresentante, anche se non riveste più tale carica dall'apertura della LG, oppure ritenete opportuno inviare la relazione ad ogni componente dell'ex Organo Amministrativo?
    Ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicarmi
    Cordialmente
    Elisa Cattani
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/07/2023 19:29

      RE: comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

      L'art. 10 co. 2 CCII contiene una norma di carattere generale in forza della quale il curatore, ai creditori che non sono tenuti a munirsi di una Pec deve assegnare un domicilio digitale da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la procedura. Lo stesso il curatore deve fare con il debitore sottoposto alla liquidazione giudiziale (quello che in passato si sarebbe chiamato il fallito) assegnandogli un nuovo domicilio anche se in precedenza ne aveva altro e, se il debitore assoggettato alla liquidazione è una società, il domicilio digitale va assegnato al legale rappresentante della stessa.
      Ne segue che quando il legislatore dispone la comunicazione di un atto al debitore, come nel comma nono dell'art. 130 per i rapporti periodici, intende dire che dette comunicazioni vanno effettuate al soggetto fornito della Pec attivata dal curatore, ossia al debitore (liquidato/fallito) persona fisica o al legale rappresentante della società liquidata/fallita.
      In sostanza il curatore, in caso di ammissione alla liquidazione giudiziale di una società, mantiene i rapporti con il legale rappresentante della stessa (che a seguito del l'apertura della procedura mantiene il suo incarico e non diventa ex amministratore, pur se le sue funzioni sono ovviamente modificate) e li mantiene attraverso la Pec assegnatagli, di conseguenza, gli altri membri del CdA e, ancor più i soci, sono esrtanei a detti rapporti.
      Zucchetti SG srl
      • Raffaella Santinelli

        San Severino Marche (MC)
        01/11/2023 18:46

        RE: RE: comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

        Se ho ben compreso la Vs risposta, il Curatore DEVE OBBLIGATORIAMENTE attivare, a norma dell'art. 10 2° comma CCII, una pec all'Amministratore della Società in Liquidazione giudiziale, anche se questi, personalmente, ne detenga una funzionante o, comunque, ne abbia fornita una in sede di interrogatorio. Giusto?
        Il motivo risiederebbe nel fatto che la pec dell'Amministratore non risulterebbe, mai, in quanto persona fisica, all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti? Ma nel caso si trattasse di un professionista che ha l'obbligo di iscrizione ad INI-PEC, il Curatore sarebbe dispensato dall'aprire la pec per l'Amministratore?
        Attendo il Vs chiarimento e ringraziando anticipatamente, invio cordiali saluti.
        RS
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/11/2023 11:37

          RE: RE: RE: comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

          Il tenore del secondo comma dell'art. 10 CCII è tale da far ritenere che il curatore debba comunque assegnare un domicilio digitale all'amministratore della società ammessa alla liquidazione giudiziale in quanto alla previsione di attivazione non sono previste eccezioni, del tipo, salvo che non sia già fornito di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata; la ragione di questo meccanismo, otre che nella valutazione da lei fatta, si trova anche nel fatto che il legislatore vuole la creazione di un domicilio digitale utilizzabile esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura.
          Questa interpretazione è sicuramente rigorosa, ma è preferibile seguirla piuttosto che poi trovarsi l'obiezione della inefficacia delle comunicazioni fatte alla Pec personale dell'amministratore; obiezione superabile in quanto comunque la Pec ha raggiunto il suo scopo, ma, a nostro avviso, è preferibile evitare incertezze e seguire quanto prevede la legge.
          Zucchetti SG srl
          • Carlo Corinaldesi

            ASCOLI PICENO
            11/01/2024 12:35

            RE: RE: RE: RE: comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

            Buongiorno chiedo come debba comportarsi il curatore in merito all'invio della relazione semestrale ex art. 130 co. 9 all'amministratore se, nonostante quest'ultimo sia stato munito di una pec (domicilio digitale fornito dalla procedura) lo stesso non l'abbia però ancora attivata.....il curatore provvede comunque all'invio all'indirizzo fornito con la conseguenza che la comunicazione non verrà consegnata o deve comportarsi in modo diverso (deposito in cancelleria)?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              11/01/2024 18:53

              RE: RE: RE: RE: RE: comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

              Il terzo comma dell'art. 10 CCII dispone: "Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2".
              Di conseguenza, una volta constatato che il domicicilio digitale assehmato non è attivato, le comunicazioni al destinatario vanno eseguite con il deposito in cancelleria, fin quando l'interessato non comunica l'attivazione della pec.
              Zucchetti SG srl
    • Silvia Sarti

      RIMINI
      03/03/2024 18:21

      comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

      Buonasera,
      nel caso in cui il debitore persona fisica in Liquidazione giudiziale ha eletto domicilio presso la PEC del proprio legale, occorre comunque assegnare un domicilio digitale?
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        04/03/2024 19:29

        RE: comunicazione a mezzo pec della relazione ex art. 130 c. 9 CCII al debitore e al legale rappresentante

        Da come è formulato l'art. 10, comma 2, CCII sembra che l'attivazione della Pec nei tre casi indicati sia obbligatoria in quanto, per un verso, la norma non restringe l'attivazione alle ipotesi che i destinatari non siano muniti di una loro Pec personale, e, per altro verso, sembra volere l'attivazione di una Pec dedicata in via esclusiva alle comunicazioni inerenti alla procedura.
        E' una nostra interpretazione non avendo trovato precedenti specifici sul punto.
        Zucchetti SG srl