Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

liquidazione giudiziale nei confronti di soci illimitatamente responsabili

  • Alessandro Civati

    Milano
    19/01/2024 14:38

    liquidazione giudiziale nei confronti di soci illimitatamente responsabili

    Il quesito è il seguente.
    Viene dichiarata la liquidazione giudiziale di una società di persone. Nel provvedimento di apertura della procedura, tuttavia, viene disposta la liquidazione giudiziale nei confronti della sola società, mentre nulla viene esplicitamente detto riguardo ai soci illimitatamente responsabili.
    Vero è che l'art. 256 CCII dispone testualmente che "La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili", il che sembrerebbe prevedere un automatismo, tuttavia un dubbio permane.
    La sentenza che ha disposto la liquidazione della società autorizza il curatore a considerare senz'altro aperta anche la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci oppure ritenete che sia necessaria una pronuncia "integrativa", magari a norma dell'art. 256, 4° c. CCII?
    Si specifica che in sede di procedimento unitario il GI aveva comunque disposto la convocazione dei soci illimitatamente responsabili.
    Ringrazio per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/01/2024 19:56

      RE: liquidazione giudiziale nei confronti di soci illimitatamente responsabili

      La norma di cui al primo comma dell'art. 256 CCII è nuova nella forma in quanto fa riferimento alla liquidazione giudiziale, ma nella sostanza riproduce il pari comma dell'aert. 146 l. fall., per il quale "La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili", e nell'interpretazione di questa non si è mai parlato di fallimento implicito dei soci. La vecchia come la nuova norma, nell'affermare che il fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche il fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci, intendono affermare che il provvedimento nei confronti di costoro è sì una conseguenza dello stesso provvedimento nei confronti della società, ma nel senso che
      non è necessario, nell'istruttoria prefallimentare, alcun accertamento circa la natura imprenditoriale dei soci o circa la loro situazione di insolvenza, perché il fallimento o l'apertura della liquidazione dei soci deriva dalla loro qualità di soci illimitatamente responsabili, ma ciò non toglie che il fallimento personale riguardi, comunque, un soggetto (ed un patrimonio) diverso, sia dalla società che dagli altri soci.
      Ciò comporta, a nostro avviso la necessità di un'esplicita e formale dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale dei singoli soci allorchè venga dichiarato il fallimento della società, anche perché è comunque indispensabile appurare se i soci sui quali si riversa l'insolvenza sociale rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali.
      In ogni caso, prima di ogni mossa, è preferibile avere parlare con il giudice delegato per capire se il tribunale, nell'omettere ogni provvedimento a carico dei soci, sia incorso in un errore o sia stato mosso dalla convinzione della non indispensabilità della dichiarazione, aderendo alla tesi della possibilità del fallimento implicito. Nel primo caso si potrebbe considerare l'errore di natura materiale chiedere la correzione dello stesso, nel secondo caso non vi è da prendere alcun provvedimento, almeno da parte del curatore il quale considererà implicitamente dichiarato aperta la procedura anche nei confronti dei soci.
      Zucchetti Sg srl