Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Fondo garanzia INPS dipendenti ultime 3 mensilità in caso di consecuzione procedure
-
Giovanni Franco Sotgiu
Sassari01/10/2025 15:33Fondo garanzia INPS dipendenti ultime 3 mensilità in caso di consecuzione procedure
L'art. 2 del d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 prevede l'anticipazione da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR, "inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono": a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria; b)-la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)-la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Nel caso che devo affrontare la società, per effetto della consecuzione di procedure, è stata ammessa ad una prima procedura di concordato preventivo in data 01/12/2023 (c.d. concordato prenotativo); poi in data 11/06/2024 ha rinunciato alla precedente domanda e contestualmente ha presentato nuova domanda di concordato col piano attestato; infine in data 03/04/2025 , non essendo stato omologato il concordato, la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale.
Vi sono dei lavoratori, licenziati prima del 01/12/2023 (data della 1^ domanda di concordato) che hanno fatto domanda di insinuazione al passivo, con richiesta delle ultime tre mensilità, maturate nei 3 mesi, compresi nel periodo di 12 mesi antecedente l'ammissione alla prima procedura di concordato.
Qui c'è un caso di consecuzione di procedure. Da quando si calcolano le 3 mensilità? dalla data di ammissione alla prima procedura di concordato preventivo (come sembra più logico) o dalla data di liquidazione giudiziale?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2025 19:51RE: Fondo garanzia INPS dipendenti ultime 3 mensilità in caso di consecuzione procedure
In virtù della norma da lei richiamata i dodici mesi da prendere in considerazione sono, tra gli altri, quelli che precedono "la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria", sicchè sicuramente la data di apertura delconcordato preventivo non può essere indifferente. Tuttavia quando il concordato non va a buon fine e segue l'assoggettamento del debitore alla liquidazione giudiziale la prima data di apertura del concordato diventa rilevante se sussiste un rapporto di continuità tra le due procedure.
Orbene nel caso il debitore ha presentato una prima domanda di concordato prenotativo in data 01/12/2023, cui non ha fatto seguito la presentazione della proposta e del piano quale sviluppo della iniziale procedura, ma il debitor, come lei riferisce, ha rinunciato alla procedura iniziata ed ha presentato in data 11/06/2024 "una nuova domanda di concordato col piano attestato". La rinuncia alla iniziale domanda ha spezzato ogni legame con quella c successiva cronologicamente e probabilmente anche i contenuti, accennati nella richiesta iniziale di concessione del termine, saranno stati diversi altrimenti non si spiegherebbe la rinuncia e la contestuale nuova domanda di concordato pieno.
Questa seconda proposta concordataria non è stata omologata e in data 03/04/2025 è stata aperta la liquidazione giudiziale, per cui la procedura liquidatoria può essere considerata lo sviluppo conseguenziale della domanda di concordato che non ha potuto essere realizzato perché non omologato.
Alla luce di queste considerazioni noi fisseremmo il decorso dei dodici mesi alla data dell'11/06/2024, quando è stata presentata la proposta di concordato pieno non omologato.
Zucchetti SG srl -
Giovanni Franco Sotgiu
Sassari03/10/2025 16:59RE: Fondo garanzia INPS dipendenti ultime 3 mensilità in caso di consecuzione procedure
Ringrazio per la risposta
Preciso che la rinuncia alla domanda del primo concordato presentata in data 11/06/2024, non spezza il legame con la procedura successiva. Infatti: l'insolvenza è la medesima; la bozza di piano presentata nella prima procedura (ma non ancora attestata) è identica al piano presentato nella seconda procedura (contenente l'attestazione), tanto è vero che gli effetti della consecuzione delle procedure (ammissioni al passivo, compensazioni, revocatorie etc) decorrono dalla data della 1^ domanda di concordato (01/12/2023).
Il giudice, nella prima procedura, aveva rinviato all'udienza del 11/06/2024, come ultima data di validità delle misure protettive e cautelari, pur avendo accertato che la società, anteriormente a questa data, aveva consumato tutti i termini di proroga disponibili per il deposito del piano attestato.
Pertanto, seguendo il ragionamento da Voi svolto, sono portato a concludere che, non essendoci soluzione di continuità fra le tre procedure, per il calcolo delle ultime 3 mensilità varrebbe la data più favorevole ai dipendenti: in questo caso quella di ammissione alla prima procedura (01/12/2023). Purtroppo l'INPS non si è pronunciato in merito a questa fattispecie
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2025 13:29RE: RE: Fondo garanzia INPS dipendenti ultime 3 mensilità in caso di consecuzione procedure
Conclusione corretta se si muove dalla premessa della consecuzione tra tutte le procedure, che noi avevamo escluso rispetto alla prima alla luce delle informazioni che all'epoca note, in particolare quanto ali contenuti su cui ci eravamo espressi in termini probbailistici..
Zucchetti SG srl
-
-