Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

applicabilità art. 59 CCII agli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII

  • Marco Colombo

    SEREGNO (MB)
    25/01/2024 16:56

    applicabilità art. 59 CCII agli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII

    Si chiede se sia applicabile l'art. 59 comma 3 CCII agli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento proposto da una società di persone.
    Il predetto comma 3 fa riferimento ad accordi di ristrutturazione, a mio avviso in termini generali, senza alcun specifico rimando agli artt. 57, 60 e 61 CCII. Su tale presupposto potrebbe apparire applicabile all'art. 56 essendo il predetto articolo contenuto nel medesimo Titolo IV capo I "Accordi"
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2024 20:12

      RE: applicabilità art. 59 CCII agli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua costruzione per due motivi.
      In primo luogo i piani attestati di risanamento sono uno strumento di natura strettamente privatistico, carenti di qualsiasi copertura giurisdizionale, tant'è che essi non si articolano attraverso un procedimento né danno luogo ad una procedura concorsuale in quanto non coinvolgono, nei propri effetti, l'intero ceto creditorio in funzione del principio della par condicio, non pongono alcun limite alla libera disponibilità del patrimonio del debitore e non attuano alcuna protezione dalle aggressioni di detto patrimonio da parte dei creditori.
      Nella legge fallimentare tale strumento veniva in considerazione solo ai fini della esenzione da revocatoria degli atti e pagamenti effettuati in esecuzione del piano, nel mentre il nuovo codice ha cercato, con l'art. 56, di definire forma e sostanza dello stesso in modo da definire i requisiti in presenza dei quali il piano può produrre quell'effetto esonerativo dalla revocatorio previsto anche dal nuovo codice. E' chiaro, pertanto, che in un accordo tra una snc e i suoi creditori i soci della prima possono essere presi in considerazione e definita anche la loro posizione, ma in mancanza, essi rimangono responsabili illimitatamente dei debiti societari fino alla loro estinzione. con i creditori; a maggior ragione la responsabilità illimitata dei soci permane per le obbligazioni verso creditori che non hanno aderito al piano.
      Inoltre, le norme che dispongono l'estensione degli effetti della procedura che interessa la società ai soci illimitatamente responsabili hanno carattere eccezionale, insuscettibili di essere applicata analogicamente, sicché non possono spiegare i propri effetti con riferimento a procedure diverse da quelle in cui sono consentite, tanto più se si vuole estendere tale effetto non ad una procedura ma ad un atto dell'imprenditore, attestato da un professionista, il cui utilizzo è collegato ad un accordo con i creditori.
      Zucchetti Sg srl