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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
non acquisizione di autoveicoli e relativi adempimenti ( art.213 comma 2 CCII)
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Silvia Pavanello
Milano18/10/2023 15:34non acquisizione di autoveicoli e relativi adempimenti ( art.213 comma 2 CCII)
Buongiorno.
A seguito di approvazione del programma di liquidazione e di relativa istanza, la procedura di Liquidazione Giudiziale è stata autorizzata dal Giudice Delegato a non acquisire due autoveicoli, intestati alla società insolvente, " con notifica ai competenti uffici per annotazione e comunicazione ai creditori sociali".
A seguito di tale modifica normativa, è stato contattato il PRA, per verificare i termini della notifica e dell'annotazione. L'ufficio automobilistico ha risposto che:1) o non si notifica nulla al PRA ( in quanto bene non acquisto dalla procedura ) , oppure si richiede la perdita di possesso ( che non pare essere la stessa cosa prevista dal nuovo articolo, essendo invece una espressa rinuncia, a seguito della quale i creditori potrebbero potenzialmente acquisire il bene in corso di LG). Come ci si deve regolare in questa nuova ipotesi?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/10/2023 19:03RE: non acquisizione di autoveicoli e relativi adempimenti ( art.213 comma 2 CCII)
Il comma secondo dell'art. 213 CCII- come già il comma ottavo dell'art. 104ter l. fall.- prevede che " Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente" La norma, come si vede, contempla due ipotesi; che la curatela non acquisisca un bene all'attivo fallimentare o che, dopo averlo acquisito, rinunci alla sua liquidazione e lo dismetta; ipotesi che, rapportate ai beni mobili registrati, significano che nel primo caso il curatore non abbia trascritto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale al PRA, come richiede l'art. 197, co. 2 per acquisire tali beni all'attivo della procedura e, nel secondo caso che abbia trascritto la sentenza e acquisito il bene. Pertanto quando il comma 2 dell'art. 213 CCII, dopo la previsione riportata, aggiunge "In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri…", fa chiaramente riferimento alla seconda ipotesi prospettata in cui il curatore abbia trascritto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, nel momento in cui dismette il bene, il relativo provvedimento va annotato nello stesso registro ove è avvenuta la trascrizione in modo che si sappia che quel bene che era entrato nell'attivo della procedura di liquidazione giudiziale ora ne è uscito ed è ritornato nella disponibilità del liquidato, che in ipotesi potrebbe anche venderlo. Questa nuova previsione è molto utile in quanto tende a superare quel vuoto che in precedenza esisteva nulla precedendo in proposito l'art. 104ter l. fall., per risolvere il quale si doveva fare ricorso ad una interpretazione estensiva del secondo comma dell'art. 108 l. fall., per la quale il giudice delegato (e non tutti erano disposti a farlo) disponeva la cancellazione della precedente trascrizione.
Ha ragione quindi il responsabile del PRA quando dice che l'istanza di non acquisizione di bene mobile registrato all'attivo non va annotata e, molto probabilmente, il giudice ha utilizzato un modello standard che contempla la dizione di legge anche perché quella della dismissione del bene già acquisito è l'ipotesi più comune.
Pertanto, conclusivamente, escluso il ricorso alla perdita del possesso, che riguarda fattispecie completamente diversa da quella in esame, il curatore non deve fare nulla in quanto l'annotazione non è necessaria e il PRA non la consente. Potrebbe comunque essere utile riferire al giudice che non è stato possibile effettuare l'annotazione in quanto il responsabile del PRA ne ha escluso la necessità e la realizzabilità trattandosi di provvedimento di non acquisizione e non di provvedimento di dismissione di bene già acquisito con sentenza trascritta.
Zucchetti SG srl
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