Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compensazione ex art. 155 CCI

  • Nicola Soldati

    Modena
    06/09/2024 11:14

    Compensazione ex art. 155 CCI

    Buongiorno,
    esiste un termine, per un creditore già insinuato al passivo, per richiedere la compensazione ex art. 155 CCI a fronte di un sollecito di pagamento ricevuto dalla procedura?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/09/2024 20:02

      RE: Compensazione ex art. 155 CCI

      Sotto il profilo processuale, la compensazione può essere eccepita a dal debitore convenuto in giudizio dal curatore anche se il credito posto in compensazione è stato già oggetto di ammissione al passivo, dato che la possibilità per il creditore di sollevare l'eccezione di compensazione è indipendente dalla posizione che il creditore del fallito ha nell'ambito del procedimento fallimentare, tant'è che il convenuto in causa dal curatore può opporre in compensazione anche il credito non previamente accertato in sede di verifica; e, ai fini dell'esecuzione collettiva, la condizione del creditore che si è estraniato dal concorso e quella del creditore che ha chiesto, con o senza successo, di parteciparvi, sono tra loro equiparabili In entrambi i casi, infatti, processualmente, la compensazione si attua al di fuori della procedura fallimentare, in un giudizio promosso dal curatore non già nell'esercizio di un'azione di massa, ma nella posizione processuale che competeva al fallito in quanto, chiedendo l'adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo, egli fa valere un diritto compreso nel patrimonio del fallito e, quindi, validamente esperito in sostituzione di costui. Se in tale giudizio si accerta che il credito e il debito del fallito non esistevano già prima del fallimento, non si rende ammissibile la compensazione nei confronti della massa (eventualmente in precedenza negata in sede fallimentare), ma si afferma che il credito del fallimento, utilizzato dal creditore del fallito per autosoddisfarsi, è ritualmente uscito dall'attivo fallimentare, prima della dichiarazione di fallimento, e di contro che il creditore in bonis non aveva alcun credito concorsuale da insinuare. Il meccanismo satisfattorio compensativo, infatti, si attua attraverso l'eliminazione di due poste contrapposte, con effetti retroattivi al momento della loro coesistenza anteriore alla dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore-debitore che eccepisce la compensazione non solo non chiede di partecipare alla distribuzione del ricavato in concorso con gli altri creditori, ma, attuando quella forma di autotutela che gli consente di soddisfarsi al di fuori del concorso medesimo, fa sì che, al momento della dichiarazione di fallimento, una posta attiva ed una passiva non facciano più parte rispettivamente dell'attivo, su cui i creditori devono soddisfarsi, nè del passivo con cui devono concorrere; e questo spiega perché l'eccezione di compensazione è proponibile nel processo ordinario, proprio perché la compensazione legale è irrilevante per la massa. (si è parlato di fallimento per semplicità espositiva, ma le stesse argomentazioni valgono nella liquidazione giudiziale).
      Sotto il profilo sostanziale trova applicazione l'art. 1242 c.c. e quindi, con riferimento al decorso del tempo, trova applicazione il comma 2 di detto articolo, per il quale "La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti".
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Nugara

        Parma
        10/09/2024 16:01

        RE: RE: Compensazione ex art. 155 CCI

        OPERATIVAMENTE COME CI SI DEVE COMPORTARE? HO IL CASO DI UN CREDITORE INSINUATO E AMMESSO AL PASSIVO PER 1000, CHE RISULTA ANCHE DEBITORE DEL FALLITTO PER 200. A SEGUITO DELLA MIA RICHIESTA DI RISCOSSIONE DEL CREDITO VANTATO DAL FALLITO, MI HA INVIATO UNA PEC CHIEDENDO LA COMPENSAZIONE EX ART. 155 CCII.
        A QUESTO PUNTO DEVO CHIEDERE AL GIUDICE DI VALUTARE LA DOMANDA IN SEDE DI ESAME DELLE DOMANDE TARDIVE E RICONOSCERE LA COMPESAZIONE? IL GIUDICE DELEGATO PUO' ESPRIMERSI SU TALE FATTISPECIE?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/09/2024 18:56

          RE: RE: RE: Compensazione ex art. 155 CCI

          Premesso che il creditore ammesso al passivo senza aver chiesto la compensazione e senza che questa sia stata eccepita dal curatore in sede di verifica può comunque opporre la compensazione, nel giudizio che eventualmente il curatore promuovesse per ottenere il pagamento del credito della procedura, con il proprio maggio credito insinuato, conviene approfondire la questione della compensazione per capire se ne ricorrono i presupposti (credito e debito entrambi di origine anteriore all'apertura della procedura). In caso positivo, potrebbe convenire con il creditore di effettuare la compensazione con contestuale rinuncia del creditore all'ammissione per la parte compensata, per cui il credito ammesso- senza dover ricorrere a revocazione del credito- si ridurrebbe a 800; riteniamo che per questa operazione diretta ad effettuare la compensazione rientri nell'attività di ordinaria amministrazione del curatore per cui potrebbe compierla senza bisogno di autorizzazioni, tuttavia, per sua tranquillità si faccia autorizzare dal comitato dei creditori a norma dell'art. 132 c.c.i.i..
          Zucchetti SG srl