Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

  • Anna Paladin

    Roma
    17/03/2024 08:44

    amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

    Buongiorno, dalle ricerche effettuate dopo la mia nomina a curarice di una liquidazione giudiziale di una srl ho appurato che il socio unico nonchè amministratore risulta deceduto oltre un anno prima dell'apertura della procedura concorsuale.
    Ho dubbi su come procedere, per esempio chi convocare e come, devo far nominare un curatore speciale? Di certo non potro assegnare un domicilio digitale ad un soggetto deceduto e parimenti come mi devo comportare con la proprietà della società non sapendo chi sono gli eredi e se questi abbiano accettato l'eredità?. Preciso che la procedura è totalmente priva di attivo.
    Grazie a chi mi aiuterà
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/03/2024 11:59

      RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

      Il fatto che il socio unico e amministratore della società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale sia deceduto prima della dichiarazione di insolvenza rende inapplicabile l'art. 35 CCII (che riprende i primi due commi dell'art. 12 l. fall.), ed il fatto che sia deceduto da oltre un anno rende anche superfluo appurare se si siano verificati eventi che estendano al socio della srl unipersonale la responsabilità illimitata.
      In questa situazione il socio unico ovviamente non è più amministratore della società in quanto deceduto, ma non è assoggettato alla liquidazione giudiziale per cui le quote della società detenute dal defunto sono cadute nella sua eredità.
      Lei pertanto dovrebbe individuare gli eredi del defunto e chiedere che provvedano a nominare un amministratore della società in liquidazione, perché lei ha bisogno di interloquire con un soggetto che rappresenti la società in liquidazione. Se questi hanno accettato l'eredità e rifiutano di nominare un amministratore può rivolgersi al tribunale perché provveda in loro sostituzione alla nomina di un liquidatore; se invece non hanno accettato l'eredità, potrà chiedere al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (che è quello dell'ultimo domicilio del defunto) l'apertura della procedura di eredità giacente del defunto e la nomina di un curatore all'eredità giacente.
      Zucchetti SG srl
    • Raffaella Santinelli

      SAN SEVERINO MARCHE (MC)
      02/09/2025 11:16

      RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

      Salve,
      mi inserisco nella discussione, per un caso analogo: socia amministratrice unica deceduta prima (da oltre un anno) dell'apertura della liquidazione giudiziale.
      In qualità di Curatore, ho effettuato le ricerche anagrafiche per individuare i soggetti successibili e pare che non ve ne siano, avendo tutti rinunciato all'Eredità.
      In base alla Vs risposta dovrei rivolgermi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente della defunta e la nomina di un curatore all'eredità giacente.
      La Liquidazione giudiziale, però, non dispone di alcun attivo, perciò, mi sorgono vari dubbi:
      - chi sopporterà le spese della Giacenza, visto che, in genere, tali spese vengono poste a carico della parte richiedente (in questo caso della liquidazione giudiziale)?
      - il curatore, a norma dell'art. 128 CCII, deve chiedere la nomina di un legale perché avanzi, per conto della liquidazione giudiziale, la richiesta di apertura dell'eredità giacente?
      - sia per le spese della giacenza sia le eventuali spese per la costituzione del legale, la liquidazione giudiziale può chiedere l'accesso al gratuito patrocinio?
      Rimango in attesa della risposta, inviando cordiali saluti.
      • Anna Paladin

        Roma
        02/09/2025 11:23

        RE: RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

        nel mio caso ho proceduto, come curatore, a chiedere l'apertura eredita giacente a carico dell'erario, previa autorizzazione del GD e dichiarazione ex art. 144 testo unico spese giustizia.
    • Raffaella Santinelli

      SAN SEVERINO MARCHE (MC)
      02/09/2025 12:19

      RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

      Gentile Collega
      Intanto grazie per la risposta!
      Mi pare di capire che tu abbia chiesto al G.D. autorizzazione per la nomina di un curatore dell'eredità giacente e contestualmente per l'accesso al gratuito patrocinio a spese delle Stato a norma dell'art. 144 TU spese di giustizia.
      Hai anche richiesto la nomina di un legale che a norma dell'art. 128 2° comma CCII ti consentisse, quale Curatore della LG, di avanzare domanda di nomina di un Curatore dell'EG? Oppure hai potuto aprire la giacenza solo con l'autorizzazione da parte del GD della LG?
      Tu sei avvocato? perché io sono dottore commercialista.
      Cordiali saluti

      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        04/09/2025 17:29

        RE: RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

        Trattandosi di un socio unico e amministratore di una srl unipersonale assoggettata a liquidazione giudiziale, l'apertura della eredità giacente si giustifica se sussistono elementi per ritenere che possa essere estesa la procedura anche al socio unico per la violazione delle norme che consentono il mantenimento della responsabilità limitata. Se non ricorre questa possibilità, su cui peraltro incide anche il decesso da oltre un anno, l'eredità giacente potrebbe avere un senso nell'ottica di avere comunque un interlocure con la procedura e anche nell'ottica di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ma la rinuncia all'eredità da parte dei chiamati fa supporre che l'eredità sia negativa. Comunque valuti la consistenza dell'asse ereditario relitto per stabilire se vale la pena agire in responsabilità e aprire , in attesa, una procedura di eredità giacente, visto che non può acquisire quell'eredità alla procedura se non estende la stessa al defunto. Se non conviene, considerate da un lato le spese, anche per un legale, e dall'altro la consistenza ereditaria, anche il fine di avere un interlocutore si potrebbe superare sostenendo che si tratta dei beni del socio non coinvolto nella procedura e comunque , avviare rapidamente la chiusura, visto che la liquidazione è priva di attivo.
        Zucchetti SG srl
        • Raffaella Santinelli

          SAN SEVERINO MARCHE (MC)
          05/09/2025 17:46

          RE: RE: RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

          Non mi è chiaro a quale "socio non coinvolto nelle procedura" si faccia riferimento nella risposta, visto che, si tratta di socio unico.
          In ogni caso, la mia domanda nasceva appunto dall'esigenza di chiudere la procedura, visto che
          - non si ha alcuna intenzione di agire nei confronti dell'amministratore (o chi per lui) per eventuali responsabilità,
          - ho effettuato le ricerche anagrafiche sui soggetti successibili, individuando solo un minore (unico soggetto che non ha rinunciato all'eredità),
          - anche la ricerca sulla consistenza dell'asse ereditario dell'amministratore non ha rivelato la presenza di beni;
          - la procedura non dispone di alcun attivo.
          Ma prima di avviare la fase di chiusura vorrei avere chiaro a chi effettuare la comunicazione dell'avvenuto deposito del rendiconto e della fissazione dell'udienza, a norma dell'art. 231 comma 3 CCII, nonché la notifica del deposito del decreto di chiusura ex art. 235 comma 3 CCII.
          La soluzione da me individuata è la seguente.
          Per quanto riguarda la comunicazione del rendiconto, dal combinato disposto dell'art. 231 comma 3 e art. 10 commi 2-bis e 3 CCII, riterrei che inviare
          1. pec all'indirizzo della società,
          2. raccomandata con ricevuta di ritorno all'ultimo indirizzo del defunto amministratore socio unico e
          3. altra raccomandata agli eredi del defunto amministratore indirizzandola all'unico soggetto successibile, nonché, comunque,
          4. provvedere al deposito in Cancelleria
          possano considerarsi modalità adeguate alla tutela degli interessi della procedura, dei creditori e dell'amministratore unico.
          Per quanto riguarda la notifica ex art. 235 comma 3 CCII, adottare la stessa modalità si ritiene non pregiudichi l'interesse di alcuno.
          In questo modo si eviterebbe di "incartarsi" in procedimenti che possano solo comportare costi per l'Erario.
          Che ne pensate?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            06/09/2025 17:01

            RE: RE: RE: RE: amministratore e socio unico Srl deceduto prima dell'apertura della liquidazione. ( oltre un anno prima!)

            Il "socio non coinvolto nelle procedura" è proprio il socio unico che, come detto nella risposta che precede non è stato assoggettato alla liquidazione giudiziale sia perché non provato che abbia violato le norme sulla responsabilità limitata sia per il decesso ultra annuale.
            Tanto chiarito, la linea da lei indicata è la più garantista per cui non sbaglia se procede seguendo quanto scritto.
            Zucchetti SG Srl