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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Pubblicazione pvp- Notifica avviso di vendita ai creditori iscritti
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Chiara Fabbroni
AREZZO01/09/2024 21:08Pubblicazione pvp- Notifica avviso di vendita ai creditori iscritti
Buonasera,
vengo a porre il seguente quesito.
Come Curatore ho programmato la vendita di vari lotti, alcuni dei quali composti non solo da parte immobiliare (esempio più ricorrente appartamento e garage), ma pure da una modesta componente mobiliare (esempio divano rinvenuto all'interno dell'appartamento e cose similari).
Si consideri che il valore complessivo di tutto il segmento mobiliare, come dislocato nei vari lotti, non supera un valore complessivo di Euro 11 mila circa, e non trattasi di beni mobili registrati.
Ciò detto, è corretto ritenere che per la pubblicazione di ciascun lotto, a prescindere dalla quantità numerica della sua componente mobiliare ed immobiliare, la Curatela debba versare soli Euro 100,00= a titolo di contributo.
Altra domanda che mi pongo attiene la modalità di notifica dell'avviso di vendita ai creditori iscritti; mi chiedo e vi chiedo se per il Curatore valga la stessa disciplina dettata per il Delegato alla Vendita la quale esclude la possibilità di effettuare le notificazioni tramite pec.
E se così fosse, sono a chiedere se sarebbe corretto nominare un avvocato per tale incombente, atteso le rilevanti spese che dovrei sostenere ove dovessi procedere a notificare plurimi e voluminosi avvisi di vendite tramite Unep.
Ringrazio per il Vostro prezioso contributo.
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Zucchetti Software Giuridico srl
03/09/2024 16:16RE: Pubblicazione pvp- Notifica avviso di vendita ai creditori iscritti
Proviamo a rispondere separatamente alle due questioni prospettate.
A proposito della prima, il tema riguarda la individuazione del perimetro di applicazione dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il primo periodo della disposizione prevede che "Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente".
La norma parla di "pubblicazione di ciascun atto esecutivo", utilizzando una formula assai generica, che non distingue la tipologia di negoziazione cui la pubblicazione è destinata.
Il secondo periodo del medesimo comma primo afferma invece che "Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi", alludendo dunque alla vendita".
Da queste norme si evince inoltre che il contributo di pubblicazione:
da un lato, non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore;
dall'altro, è obbligatorio per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore.
Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
Traendo le fila delle considerazioni svolte, possiamo affermare che nel caso prospettato, per ogni esperimento di vendita, sarà dovuto un contributo di pubblicazione per ogni lotto che sia composto anche da beni immobili; viceversa, il contributo non deve essere versato in relazione ai lotti composti da soli beni mobili, qualunque sia il loro valore.
La seconda tematica nasce dalla previsione di cui all'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 216 cci, (che corrisponde al vecchio art. 107, comma terzo, lf), a mente del quale "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene".
In primo luogo, parlando di notificazione (e non già di comunicazione), il legislatore sembra richiedere la necessità di procedere per il tramite di un vero e proprio procedimento notificatorio.
Inoltre, a nostro avviso il curatore non potrà utilizzare il procedimento di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53 per eseguire le notifiche, neppure ove rivesta la qualifica di avvocato. Invero, l'art. 1 di questa legge prevede che "L'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto… può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente". Aggiunge la norma che "Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata".
L'art. 3-bis, comma 5 let. c), a proposito della notifica a mezzo pec prescrive che la relata di notifica debba contenere, tra l'altro, "il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti".
L'art. 11 dispone inoltre che "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
Come si vede, la norma disciplina le notifiche che l'avvocato esegue quale difensore di una delle parti del processo (instaurato o suscettibile di essere instaurato) e richiede la procura ad litem.
Essa dunque non può trovare applicazione per le notifiche eseguite nella diversa qualità di organo di una procedura o di ausiliario del giudice.
Precisiamo, poiché tra i professionisti serpeggia questo dubbio, che a diversa conclusione non può giungersi neppure in forza delle novità introdotte dalla riforma "Cartabia".
L'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b), n. 2), D.Lgs. n. 149/2022) prevede che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione". L'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, dispone che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Secondo la legge delega, le modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio avrebbero dovuto: "a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata … che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Orbene, come si vede, dal contesto normativo sopra richiamato si ricava il dato per cui il curatore non è interessato dalle modifiche sopravvenute.
Invero, il citato ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. nel prevedere che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata" non si riferisce al curatore, ma al difensore di una delle parti, poiché solo in questi casi, secondo la disciplina della legge n. 53/1994 egli può eseguire notifiche in proprio.
Piuttosto, nelle procedure concorsuali troverà applicazione l'art. 149-bis c.p.c., a mente del quale "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82".
Quanto alla possibilità di nominare un avvocato per svolgere questo specifico incombente, osserviamo che, in linea teorica, non vi sarebbero ostacoli normativi, dacché l'art. 1 l. n. 53/1994 sopra richiamata prevede che l'avvocato può eseguire in proprio anche le notifiche di atti stragiudiziali: l'unico elemento richiesto è che egli sia munito di procura ad litem. Ostacoli non vi sarebbero neanche nella cornice del codice della crisi, in quanto l'art. 129, comma primo, cci, prevede che il curatore può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato in caso di mancata costituzione di questo), con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213 (tra i quali dunque non è ricompreso l'avviso di cui all'art. 216). È chiaro che in questo caso (lo prevede lo stesso art. 216) il curatore deve sapere che l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
Quindi, ove si trattasse di eseguire plurime notifiche, il cui costo è considerevole ove eseguito tramite ufficiale giudiziario, il curatore potrebbe, a nostro avviso, rivolgersi al giudice per chiedere l'autorizzazione alla nomina di un difensore, affinché questi provveda.
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