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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
stato passivo LG
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Simona Indiveri
Arezzo10/01/2025 13:04stato passivo LG
pongo un quesito rapido:
in un finanziamento contratto dalla società, la banca procede alla compensazione con le somme che ha nel conto corrente e chiede l'ammissione al passivo per il capitale residuo, gli interessi e le spese calcolate in percentuale dell'estinzione anticipata. Non mi sembra giusto riconoscerle, che ne pensate?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2025 17:57RE: stato passivo LG
L'operazione è possibile trattandosi di un credito della banca pe ril finanziamento e un debito per il saldo attivo del conto corente entrambi intercorrenti tra le stesse parti e avendo origine in rapporti antecedenti alla data di apertura della LG, per cui la compensazione è fattibile.
Zucchetti SG srl -
Simona Indiveri
Arezzo11/01/2025 19:12RE: stato passivo LG
Mi riferivo alle spese conteggiate per la chiusura anticipata del finanziamento che secondo me non sono dovute in quanto è la banca che effettua la chiusura a causa della LG e non la parte che la richiede -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/01/2025 20:13RE: RE: stato passivo LG
Avevamo capito che lei ponesse il problema della compensazione tra il credito della banca per il finanziamento e il debito per il saldo attivo del conto corrente, nel mentre lei vuol sapere se la banca, effettuata la compensazione, può insinuare al passivo il residuo credito per capitale, interessi e spese di chiusura del conto, anzi soltanto se sono dovute le spese di chiusura anticipata del conto.
Lei intende escludere il credito per spese in quanto è la banca che effettua la chiusura a causa della LG e non la parte che la richiede, ma in realtà è l'art. 183, comma 1, c.c.i.iu., che sancisce che "i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti"; ciò perché il liquidato non ha più la disponibilità dei suoi beni e quindi non può effettuare alcuna operazione sul conto.
Posto che è la legge che dispone lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario, indipendentemente dalla richiesta del cliente o di una iniziativa della banca, senza nulla precisare in ordine alle spese di chiusura, riteniamo che la regolamentazione delle stesse vada ricercata nel contratto intercorso, che sicuramente li pone a carico del cliente in quanto le c.d. spese di chiusura più che spese vere e proprie sono competenze dovute e calvcolate al momento della chiusura. .
E' da tenere presente, infatti, che fin dal 2007, la legge Bersani ha abolito tutti i costi aggiuntivi previsti per la chiusura del conto corrente e sono tali tutti i costi e gli oneri ulteriori e diversi da quelli previsti nel contratto iniziale o da specifiche disposizioni di legge. Pertanto costi da pagare al momento della chiusura del conto sono, in linea di massima, le spese di gestione finali (il canone del conto; quello delle carte di pagamento- prepagate, debito e credito-; il costo delle operazioni effettuate come per esempio bonifici e prelievi) e l'imposta di bollo, prevista per le giacenze superiori a 5.000 euro, a meno che non vi siano rapporti collegati al conto corrente, come il deposito di titoli o altri servizi aggiuntivi da disattivare, per i quali potrebbero essere applicati costi ulteriori per la loro liquidazione.
Zucchetti SG srl
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