Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione controllata / finanza esterna

  • Luigi Sica

    Torino
    10/02/2025 15:29

    Liquidazione controllata / finanza esterna

    Il ricorrente riferisce esserci un soggetto disponibile ad intervento esterno che metterebbe a disposizione liquidità per estinguere tutti i debiti , senza falcidia alcuna, al fine di chiudere anticipatamente la procedura . Mi chiedo se sia possibile acquisire tale somma e sopratutto se sia possibile chiuderla prime del decorso del triennio previsto per la liquidazione controllata .
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/02/2025 18:04

      RE: Liquidazione controllata / finanza esterna

      Il nuovo comma 3 dell'art. 272 c.c.i.i. prevede che la procedura di liquidazione controllata rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ma che può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Posto che la chiusura anticipata si pone quale rimedio alla inutilità di proseguire una procedura quando non ve ne è la necessità perché nessun ulteriore vantaggio possono ricavare i creditori, se ne deve dedurre che, a maggior ragione, la procedura possa essere chiusa prima del decorso del triennio, quando tutti i creditori sono stati integralmente pagati.
      A questa norma va collegato il nuovo comma 1 dell'art. 282, per il quale l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura, o anche prima, purchè siano decorsi tre anni dalla sua apertura, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; di modo che quando ricorrono le condizioni per disporre la chiusura della procedura prima del decorso del triennio, il tribunale con il provvedimento di chiusura può pronunciare anche l'esdebitazione.
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Chillo

        Piombino (LI)
        26/03/2025 15:31

        RE: RE: Liquidazione controllata / finanza esterna

        Buongiorno,
        ipotizzando invece che la debitrice stessa apporti la liquidità necessaria per estinguere tutte le posizioni di debito (ed ipotizzando che abbia altre disponibilità in avanzo), credo che propio il co. 3 dell'art. 272 c.c.i. sarebbe ostativo alla chiusura della procedura.
        Escludendo infatti l'inciso che prevede la possibile istanza del liquidatore (data l'esistenza di ulteriori risorse), in ragione del suddetto comma pare che la procedura non possa chiudersi, in ogni caso, prima dei tre anni dalla data di sua apertura. Credo che si tratti di un termine posto a tutela di eventuali insinuazioni tardive.
        Cosa ne pensate?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          30/03/2025 17:59

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata / finanza esterna

          Il termine minimo triennale non è a tutela di eventuali insinuazioni tardive ma per consentire al liquidatore di acquisire eventuali sopravvenienze ex art. 272, comma 3 bis CCII e aumentare il soddisfacimento dei creditori.
          Il comma 3 del citato art. 272 CCII, che consente la chiusura quando non c'è più attivo da liquidare, conferma che l'attesa del compimento del triennio si giustifica solo se è certa l'acquisizione di ulteriori beni, come è il caso di ratei di stipendio o pensione.
          Se tutti i creditori vengono integralmente soddisfatti si deve applicare ila lettera b) del comma 1 dell'art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII e quindi si deve procedere alla chiusura.
          • Gianluca Chillo

            Piombino (LI)
            31/03/2025 09:08

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata / finanza esterna

            Nel mio caso tutti i creditori insinuatisi tempestivamente e tardivamente saranno integralmente soddisfatti.
            Immaginavo fosse applicabile il oc. 1 dell'art. 233 c.c.i.i., ma attendevo vostra gentile conferma.
            Vi ringrazio