Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

presupposti soggettivi per liquidazione - mancato deposito bilanci

  • Silvia Marchese

    Firenze
    25/10/2024 19:12

    presupposti soggettivi per liquidazione - mancato deposito bilanci


    La mia cliente ha un credito di circa 3000 euro nei confronti di una srl semplificata la quale, nei tre esercizi antecedenti (2021-22-23), non ha depositato alcun bilancio.
    Io vorrei richiedere la liquidazione controllata ma sono in dubbio se sia corretto oppure se dovrei chiedere comunque, in tesi, la liquidazione giudiziale e, in ipotesi , quella controllata.
    Dall'ultimo bilancio depositato nel 2000 avrebbe i requisiti per essere qualificata "impresa minore" quindi appare poco probabile che nell'esercizio successivo abbia attivo patrimoniale, ricavi e debiti tali da ritenerla soggetta a liquidazione giudiziale.
    Tuttavia l'onere della prova dell'assenza dei presupposti soggettivi per la liquidazione giudiziale non spetta al creditore, per cui questo mi farebbe propendere per richiedere l'apertura di questa procedura in prima battuta . Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/10/2024 10:33

      RE: presupposti soggettivi per liquidazione - mancato deposito bilanci

      L'art. 121 del nuovo codice della crisi dispone che "Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza", che è come dire, riprendendo la vecchia formula dell'art.1, comma 2, della legge fallimentare, che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali i quali dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d). Il creditore, quindi, può chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di qualsiasi proprio debitore commerciale dimostrando che versa in stato di insolvenza e dovrà essere quest'ultimo a fornire la prova di possedere i requisiti di impresa minore non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.
      Ovviamente se il creditore sa che il debitore è titolare di una impresa minore non chiede l'apertura di una tale procedura; nei casi incerti come quello da lei prospettato, conviene muoversi verso la procedura maggiore in via principale chiedendo in via graduata l'apertura della liquidazione controllata (ricorrendo l'ulteriore requisito di cui al comma 2 dell'art. 268) qualora il debitore dimostri di essere titolare di impresa minore.
      Zucchetti SG srl