Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Dipendenti a contratto determinato agricoli stagionali braccianti agricoli cessazione
-
Andrea Greco
Taranto31/07/2023 07:45Dipendenti a contratto determinato agricoli stagionali braccianti agricoli cessazione
Buongiorno,
sono stato nominato L.G. in data 17.07.2023.
A seguito di informativa, il Centro Territoriale dell'impiego mi comunica che risultano "formalmente assunti" tutta una serie di braccianti agricoli (circa una ventina) ma con contratto di lavoro determinato.
Tuttavia questi contratti sono risalenti nel tempo: 2005 e per 51 giornate di lavoro (i c.d. contratti stagionali). Ritengo improponibile un licenziamento proprio perché contratti a termine che risalgono a quasi vent'anni fa.
Che tipo di comunicazione mi consigliereste di inoltrare all'INPS o al centro dell'impiego per "cancellare" questa "formalità" o per richiederne la cessazione. Riterrei improbabile anche un concetto di subentro nei rapporti di lavoro che riterrei non in corso di esecuzione. Grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/07/2023 19:26RE: Dipendenti a contratto determinato agricoli stagionali braccianti agricoli cessazione
Il primo consiglio che sentiamo di darle è di rivolgersi ad un consulente del lavoro in quanto la materia dei contratti stagionali e quanto mai complessa e la disciplina del lavoro stagionale si rinviene in diverse fonti normative che contemplano svariate deroghe a quella dettata per il contratto a tempo determinato, con differenze per tipo di lavorazione ed anche per soggetti impiegati.
In linea generale ricordiamo che il comma 2 dell'art. 21 del d.lgs 15/06/2015, n. 81 dispone che "Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchè nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi".
Questo è il primo punto da chiarire, perché, se i contratti in questione rientrano effettivamente tra quelli stagionali, la rinnovazione periodica degli stessi anno per anno (che è diversa dalla proroga, che riguarda la continuazione alla scadenza di un contratto a tempo determinato, per il quale si applica il comma 1 dello stesso articolo estensibile anche ai contratti stagionali, che, quindi, non possono superare il tetto complessivo delle 4 proroghe, pena la conversione a tempo indeterminato a partire dalla quinta proroga) non li ha trasformati in contratti a tempo indeterminato.
Questo accertamento, tuttavia, vale prevalentemente per le pretese che i dipendenti possono avanzare piuttosto che per la sorte dei rapporti stessi, dato che anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato trova applicazione la normativa sui contratti pendenti dettata per i contratti a tempo indeterminato; di modo che, posto che la procedura di cui si discute è quella della liquidazione controllata, trova applicazione il comma sesto dell'art. 270 che regola la sorte dei contratti pendenti all'atto dell'apertura di detta procedura.
Il fatto che si tratti di rapporto di lavoro stagionale, impone di valutare due situazioni differenti:
-l'apertura della liquidazione controllata è intervenuta nel momento in cui era in corso il contratto stagionale, ossia nel periodo in cui i dipendenti stagionali stavano lavorando, nel qual caso , a norma del citato comma sesto dell'art. 270, il rapporto è sospeso, con facoltà del liquidatore di scegliere se subentravi e portarlo a termine fino alla scadenza, ovvero sciogliersi. I dubbi in proposito riguardano l'eventuale applicazione della dettagliata normativa sui rapporti di lavoro dettata dall'art. 189 CCII per la liquidazione giudiziale ad integrazione della previsione specifica in materia di liquidazione controllata; dubbio che, a nostro avviso, va risolto in senso positivo in quanto la norma di cui all'art. 270 è unica per tutte le ipotesi di contratti pendenti e detta il principio di base regolatore, per cui, quando lo stesso principio della sospensione e della scelta dell'organo concorsuale è alla base anche della più dettagliata regolamentazione nella liquidazione giudiziale, la stessa può essere applicata anche nella procedura di sovraindebitamento, che si si sostanzia pur sempre in una liquidazione del patrimonio nell'interesse dei creditori da soddisfare. Il liquidatore, pertanto, seguendo questa linea, è tenuto a tutti gli obblighi derivanti dallo scioglimento o prosecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla luce dell'art. 189 CCII.
-l'apertura della liquidazione controllata è intervenuta al di fuori del periodo di operatività del contratto stagionale, nel qual caso il liquidatore ha libertà di scelta se ricorrere ulteriormente al lavoro stagionale, qualora intenda attuare un esercizio provvisori, oppure non riassumere più i dipendenti precedenti o altri stagionali. In questo caso crediamo che il liquidatore non abbia alcun obbligo comunicativo; tuttavia, ripetiamo, data la delicatezza e complessità della materia, è preferibile sentire un esperto della materia del lavoro.
Zucchetti SG srl
-