Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

pignoramento presso terzi debitori della società in procedimento unitario

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    11/10/2023 09:13

    pignoramento presso terzi debitori della società in procedimento unitario

    Buongiorno,
    l'affittuario dell'immobile di proprietà di una società che ha avanzato domando di concordato in bianco (procedimento unitario) si vede notiziare il pignoramento presso terzi da parte dell'ente della riscossione per crediti vantati nei confronti della società in procedura.
    il pignoramento è teso a colpire i crediti delle pigioni ossia del canone d'affitto in corso.
    L'affitturario ha i canoni in scadenza e a tal fine invia adeguata missiva alla società in procedura ribadendo
    al legale rappresentante e al Commissario Giudiziale, la necessaria assunzione di chiarimenti sullo stato della procedura e sulla opponibilità della richiesta al fine di evitare l'incauto pagamento delle somme.
    In risposta dopo circa 20 giorni, riceve informativa dal professionista che assiste la società in procedura con la quale viene confermato il deposito di una istanza di auto liquidazione giudiziale della società in procedimento unitario.
    A tal fine, dovendo il conduttore dare risposta all'agente della riscossione in ordine al questionario allegato con indicazione dei debiti maturati nei confronti della società in procedura, non disponendo dei provvedimenti del GD circa eventuali atti di protettivi e cautelari, considerato quanto sopra indicato, si chiede gentile parere in ordine all'oppoibilità o possibilità di consolidamento del pignoramento presso terzi vs. la società in procedura ed il terzo debitore pignorato.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2023 19:01

      RE: pignoramento presso terzi debitori della società in procedimento unitario

      La società A ha concesso in locazione a B un immobile si sua proprietà e il conduttore paga regolarmente i canoni. Nel corso del rapporto la società A presenta domanda di concordato in bianco, riconducibile, a quanto ci pare di capire, ad epoca successiva al 15 luglio 2022, con conseguente applicazione alla fattispecie del nuovo codice della crisi. Non capiamo bene se prima o dopo tale domanda C, creditore verso A, effettua un pignoramento presso il terzo debitore B, per ottenere il pagamento del proprio credito mediante assegnazione a sé dei canoni di locazione (ossia del credito di A verso B), e nel frattempo A comunica di aver presentato domanda di per l'apertura della liquidazione giudiziale.
      La domanda che si pone è se il conduttore debba pagare A e, per essa il commissario giudiziale, oppure debba versare i canoni a C. La domanda coinvolge una seie di problematiche. In primo luogo l'assegnazione il pagamento all'uno o all'altro non deve essere scelto dalle parti, ma è il giudice dell'esecuzione che assegna il creditore e quoindi stabilisce se i canoni debbano essere versati a C, per cui in mancanza di un tale provvedimento, C nulla può pretendere.
      Ovviamente per stabilire questo il giudice dell'esecuzione deve sapere se la procedura esecutiva presso terzi possa continuare oppure sia sospesa o bloccata dall'acceso alla procedura di concordato con riserva di presentazione documenti (non si prende in considerazione la domanda di auto liquidazione giudiziale in quanto appunto per ora è solo una domanda e non vi è stata ancora la decisione del tribunale).
      A questo punto diventa importante la riconduzione della fattispecie al nuovo codice- nel quale la domanda di concordato in bianco è quella rapportabile all'art.44- giacchè in questo, a differenza di quanto avveniva in applicazione della legge fallimentare, il c.d. blocco delle azioni esecutive non è aut9omatico, ma ma deve essere richiesto dall'imprenditore presentando la domanda di cui all'art. 44 (cfr, art.54, co. 4 CCII), di modo che, se non è stato richiesto non scatta il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive.
      Se una tale domanda è stata formulata e la misura protettiva è stata confermata dal giudice, l'azione esecutiva promossa da C diventa improseguibile e i canoni dovranno essere versati alla procedura, dando per scontato che il le misure protettive abbiano una portata generale che colpisce tutte le azioni individuali esecutive o cautelari anche per i crediti maturati durante la procedura e ricomprende tutte le azioni di carattere esecutivo, sia di pignoramento diretto anche presso terzi sia di esecuzione per consegna e rilascio, sia la procedura esecutiva fiscale nonché l'esecuzione speciale prevista per le sanzioni amministrative, di cui alla l. 689/1981 (in tal senso Trib. Bari 24/02/2016, n.1030 con riferimento all'art. 51 l. fall.). Eguale meccanismo si riproduce nella liquidazione giudiziale quando sarà aperta in forza del comma secondo dell'art. 54 CCII. In ogni caso la sospensione delle azioni esecutive non può durare oltre 12 mesi (art. 8 CCII)..
      Se una domanda protettiva non è stata formulata, il creditore C può proseguire la sua esecuzione presso terzi.
      Qualora invece fosse applicabile la legge fallimentare il divieto opererebbe di diritto (art. 168 l. fall.) e si verificherebbe automaticamente la sospensione dell'azione esecutiva, fino alla fine della procedura, che si salderebbe con l'eguale divieto posto per il fallimento (art. 51 l. fall.).
      Zucchetti SG srl