Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Credito da fatture commerciali

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    22/01/2024 16:38

    Credito da fatture commerciali

    Buongiorno, in una l.g. il creditore ha presentato ammissione al passivo allegando le copie delle fatture e l'estratto del libro giornale.(con firma dell'amministratore)
    L'estratto del libro giornale deve essere notarile?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2024 18:54

      RE: Credito da fatture commerciali

      La disciplina che regola l'onere probatorio nel giudizio di accertamento del passivo è oggi, in linea di massima, la stessa che va seguita nell'ordinario giudizio di cognizione, in cui l'attore deve fornire la prova di quanto sostiene e il convenuto può addurre i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto azionato; concetto che traslato nel giudizio fallimentare significa che il creditore deve fornire la prova del credito insinuato e la collocazione richiesta, e il curatore può sollevare le eccezioni che bloccano l'ammissione, sia nell'an che nel quantum, e la collocazione. Nel giudizio di verifica, vi è da dire, che l'istruttoria è prevalentemente documentale nella fase sommaria e può articolarsi con maggiore estensione nei giudizi di impugnazione, che comunque seguono il rito camerale; in più, il curatore/convenuto è parte processuale, ma è considerato terzo nel rapporto tra il debitore fallito e il creditore che si insinua.
      Alla luce di questa estrema sintesi, si capisce come la fattura non costituisca prova del credito in essa indicato in quanto la fattura è atto unilaterale del creditore e il fatto che la stessa sia registrata nei suoi registri contabili potrebbe eventualmente dare la prova che il credito vantato è sorto prima della dichiarazione di fallimento (e quindi opponibile al curatore terzo), ma non la prova dell'esistenza dello stesso. Anche la fattura tuttavia può essere ritenuta sufficiente per la prova del credito qualora essa trovi riscontro nella documentazione in possesso della curatela o alla quale questa può accedere o nell'inventario; ossia se il curatore trova che la fattura è stata registrata anche nei libri contabili dell'imprenditore assoggettato alla liquidazione giudiziale o la merce di cui alla fattura è stata inventariata, diventa superfluo opporre la mancanza di prova della fornitura effettuata perché quel creditore in sede di opposizione potrebbe agevolmente fornire la prova di quanto sostenuto.
      Quanto al libro giornale, fermo restando che la bollatura e la vidimazione dello stesso e del libro degli inventari presso il Registro delle Imprese o presso il notaio è facoltativa, ma rimane l'obbligatorietà della loro numerazione progressiva e l'assolvimento dell'imposta di bollo prima di essere messi in uso, il problema si sposta anche per essi sulla efficacia probatoria. Invero, anche di recente, la Cassazione ha statuito che " L'art. 2710 c.c. che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa" (Cass. 16 novembre 2022, n. 33728 che continua la linea segnata dalle sezioni unite, Cass. sez. un. 20 febbraio 2013, n. 4213).
      Zucchetti SG srl