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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
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Nicolò Reggio
Alessandria22/03/2023 10:11ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Buongiorno,
stavo redigendo la missiva di convocazione del legale rappresentate della società per l'audizione e mi chiedevo se debba spedirla, come in passato, a mezzo racc A/R ovvero se io debba attribuire allo stesso un indirizzo pec ai sensi di cui all'art. 10 del CCII ed ivi inoltrare la convocazione.
Ringraziando porgo cordiali saluti
Nicolò Reggio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/03/2023 20:04RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Uno dei casi in cui, a norma dell'art. 10 ccii, il curatore deve provvedere ad attivare un domicilio digitale riguarda proprio il debitore o il legale rappresentante della società o ente sottoposti ad una delle procedure disciplinate dal codice della crisi. Riteniamo pertanto che sia corretto procedere a detta attivazione, dandone tempestiva comunicazi9one all'interessato.
Zucchetti SG srl-
Margherita Carré
VERZUOLO (CN)27/03/2023 12:48RE: RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Buongiorno,
ma se il debitore è irreperibile ( infatti non ha ritirato nemmeno la raccomandata inviata al suo domicilio in cui lo convocavo e gli chiedevo di consegnare le scritture contabili) come posso comunicargli il domicilio digitale? E anche qualora lo attivassi già sapendo che non posso portarlo alla sua conoscenza, che valenza avrebbero le comunicazioni effettuate su tale pec?
Ringrazio e ossequio
Margherita Carrè-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2023 17:54RE: RE: RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Noi le abbiamo riportato la norma. E' vero quanto lei dice circa l'improbabilità del ricevimento della comunicazione dell'attivazione del domicilio digitale, ma tale attivazione, comunicata la prima volta con raccomandata con ricevuta ritorno, le consente poi - anche se la raccomandata non è ritirata- di effettuare ogni successiva comunicazione al legale rappresentante della società dichiarata insolvente mediante deposito in cancelleria (comma 3 art. 10 ccii).
Zucchetti SG srl -
Francesco Russotto
Prato19/07/2023 16:48RE: RE: RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Nella risposta avete scritto che l'attivazione del domicilio digitale anche se poi non portato a conoscenza del debitore permette il deposito in cancelleria. Qualcosa non mi è chiaro.
Se ho ben compreso, il domicilio digitale verrebbe attivato per il debitore anche se irreperibile e comunicato con una raccomandata.
In questo caso le successive PEC verrebbero poi regolarmente "consegnate" (e legalmente date per "lette") e di conseguenza non dovrei fare il deposito in cancelleria.
1) In sostanza, l'attivazione del domicilio digitale, non dovrebbe proprio essere alternativa al deposito in cancelleria?
2) L'irreperibilità del debitore, non dovrebbe essere di per sé sufficiente a non attivare il domicilio digitale ed effettuare i depositi in cancelleria?
Grazie per il vostro supporto.
Dott. Francesco Russotto-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/07/2023 16:15RE: RE: RE: RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Cerchiamo di ricostruire il sistema ideato dal legislatore. Questo prevede che tutte le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle
procedure siano effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice INI-PEC. Poichè non tutti hanno l'obbligo di fornirsi di una Pec, il secondo comma dell'art. 10 impone agli organi di cui al comma 1 di attivare, "dandone tempestiva comunicazione agli interessati", un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura, per i soggetti che elenca.
Pertanto il primo compito del curatore o di un commissario è appurare se il creditore (o più in generale il soggetto) cui deve fare una comunicazione sia fornito o meno di un domicilio digitale e, dove appuri che s tratti di soggetti che non hanno l'obbligo di avere un domicilio digitale o perché privati e non imprese o perché residenti all'estero ecc., deve attivate per costoro un domicilio digitale e comunicarlo. Ovviamente questa prima comunicazione non può essere tramite pec perché il destinatario nulla sa del nuovo domicilio creato, per cui avviene con la tradizionale raccomandata. Normalmente a questo punto si scopre che il destinatario è irreperibile, ma anche se si è già a conoscenza della sua irreperibilità la forma di comunicazione non cambia dato che anche l'irreperibile può venire a conoscenza delle raccomandate a lui inviate.
Nel caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, trova applicazione il comma 3 dell'art. 10, per il quale, in tal caso, le comunicazioni vanno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria (come abbiamo detto anche nella precedente risposta). Ovviamente il comma 3 fa riferimento alla mancata consegna del messaggio elettronico perché si riferisce alla ipotesi generale dei destinatari forniti di Pec, ma quando alla fine dispone che "Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2", si deve intendere che il deposito in cancelleria va utilizzato anche quando non venga recapitata la raccomandata che comunica l'attivazione del domicilio digitale ai soggetti di cui al secondo comma; diversamente, infatti, non si saprebbe come comunicare con costoro.
Come abbiamo già detto in precedenza, è poco probabile che l'irreperibile venga a conoscenza della iniziale comunicazione cartacea dell'attivazione del domicilio digitale e delle successive comunicazioni depositate in cancelleria, ma questo è il prezzo che l'interessato paga alla sua irreperibilità.
Zucchetti SG srl
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Margherita Carré
VERZUOLO (CN)27/03/2023 19:07RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Grazie per il cortese e sollecito riscontro
MC
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