Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione Giudiziale, fideiussori, eredità e ingiunzione

  • Franco Gliatta

    Cortona (AR)
    29/12/2024 18:20

    Liquidazione Giudiziale, fideiussori, eredità e ingiunzione

    In data 01.03.2023 una banca creditrice, in relazione ad un mutuo con tre rate mensili scadute, chiedeva al Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale (titolare di ditta individuale) e dei tre fideiussori (padre, madre e coniuge dell'imprenditrice).
    In data 30.03.2023 veniva, su proposta della banca, sottoscritto dalla debitrice principale un piano di rientro, con una rata mensile e una durata provvisoria di 10 mesi, durante i quali il debitore avrebbe dovuto procedere alla alienazione dell'immobile commerciale (sede della ditta) ed estinguere il debito (in alternativa veniva prevista anche la possibilità di realizzo per alienazione di beni da parte dei fideiussori).
    Nel frattempo, in data 30.05.2023, veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale in data 21.04.2023, fondandone le ragioni sul sopravvenuto accordo.
    In data 17.07.2023 si verificava il decesso del padre della debitrice principale la quale, figlia unica, in assenza di testamento, risultava chiamata all'eredità assieme alla madre, pariteticamente.
    L'eredità del defunto, come attivo, si compone della quota (50%) di un immobile adibito ad abitazione sia della sua famiglia (l'altro 50% risulta di proprietà del coniuge superstite) che della figlia e del genero (questi ultimi hanno tre figli, uno dei quali vive assieme a loro).
    In data 07.09.2023 si apre la Liquidazione Giudiziale nei confronti della debitrice principale che, in data 11.09.2023, rinuncia, dinanzi a notaio, all'eredità paterna.
    In data 30.11.2023 il Giudice dichiara, a causa della Liquidazione Giudiziale, l'interruzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
    In data 06.02.2024, facendo seguito ad istanza dei fideiussori superstiti (madre e coniuge della debitrice principale), il Giudice fissa per il 22.05.2024 udienza per la prosecuzione del giudizio di opposizione di cui sopra.
    In data 20.07.2024 il Giudice emette Ordinanza concedendo la provvisoria esecutività dell'ingiunzione e chiede all'opposta l'attivazione del procedimento di mediazione, rinviando all'udienza dell'11.12.2024 (da svolgersi secondo le modalità ex art. 127 ter cpc), con termine perentorio all'11.12.2024 per il deposito di note scritte delle parti.
    A seguito della provvisoria esecutività la banca iscriveva ipoteca su tutto l'immobile di abitazione di cui sopra (che, come detto era di proprietà, in parti uguali, dei genitori/fideiussori).

    Mi chiedevo se la banca ha agito correttamente nell'iscrizione dell'ipoteca e quale sia la corretta situazione dell'eredità lasciata dal padre della debitrice principale (composta nel lato passivo dalla fideiussione e da quello attivo dalla comproprietà dell'immobile abitativo).
    In particolare, rileverei che la rinuncia della debitrice principale, effettuata dopo l'apertura della Liquidazione Giudiziale, sia inefficace nei confronti di quest'ultima (la curatela, al momento, non ha posto in essere atti particolari, limitandosi a rinunciare al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; la banca, da parte sua, si è insinuata nel passivo della procedura concorsuale per il credito afferente al mutuo a suo tempo concesso).
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/12/2024 18:39

      RE: Liquidazione Giudiziale, fideiussori, eredità e ingiunzione

      Crediamo che nulla possa essere imputato alla banca giacchè questa si è ritualmente insinuata al passivo della liquidazione giudiziale della ditta individuale debitrice principale ed ha agito nei confronti dei fideiussori, coobbligati solidali, ottenendo decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente, in forza del quale ha iscritto ipoteca sull'immobile estraneo alla procedura di liquidazione giudiziale. Tale immobile era infatti di proprietà dei genitori fideiussori della liquidata e, a seguito della morte del padre, la quota di costui della metà di detto immobile sarebbe spettata alla figlia che però ha rinunciato all'eredità; la rinuncia intervenuta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale è inefficace rispetto alla massa ai sensi dell'art. 144 c.c.i.i., ma questa, a mezzo del curatore, finora non ha preso, come lei ci dice, alcuna posizione in proposito, né contestando, né impugnando la rinuncia, né dichiarando di voler accettare a sua volta con beneficio di inventario, di modo che, allo stato, l'intera eredità del defunto padre della liquidata si è devoluta in favore della moglie, che ha anche un diritto di uso dell'immobile in quanto casa di abitazione della famiglia.
      Stando così le cose, il bene immobile in questione, essendo estraneo all'attivo della procedura, poteva essere oggetto di iscrizione ipotecaria ed anche di esecuzione da parte della banca, che vanta un credito nei confronti dell'attuale proprietaria, in quanto fideiussore del soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl
    • Franco Gliatta

      Cortona (AR)
      30/12/2024 19:13

      RE: Liquidazione Giudiziale, fideiussori, eredità e ingiunzione

      grazie mille!