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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONTRATTO DI LEASING
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Luciano Bonomo
Verona31/01/2025 18:23LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONTRATTO DI LEASING
In una liquidazione giudiziale di cui sono curatore una società di leasing si insinua per il credito da canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere e penale.
Il contratto non ha data certa.
Contestualmente propone rivendica del bene mobile concesso.
Il primo quesito riguarda l'opponibilità alla procedura delle clausole del contratto, privo di data certa, relative alla penale, ai canoni sino alla scadenza ed al saggio degli interessi di mora
In secondo luogo chiedo se per l'eventuale credito che sarà ammesso allo stato passivo sia possibile evidenziare la riserva di deduzione di quanto sarà recuperato dalla società di leasing una volta allocati i beni sul mercato
Grazie
Luciano Bonomo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/01/2025 19:41RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONTRATTO DI LEASING
Sul primo punto, a norma dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di una scrittura nei confronti dei terzi è fornita dalla registrazione, da una serie di altri elementi elencati nella norma e "infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". In tal modo, la certezza della data e la sua computabilità nei confronti dei terzi viene rimessa ad un accertamento di fatto da effettuare caso per caso sulla base degli elementi disponibili. Ad esempio, il pagamento dei canoni alla società di leasing da parte del debitore ora in liquidazione giudiziale è un chiaro sintomo della esistenza del rapporto di locazione finanziaria antecedente all'apertura della procedura (quello che interessa, infatti, è l'anteriorità della formazione del documento all'apertura della liquidazione giudiziale e non la data esatta della stipula del contratto), egualmente la presenza del bene locato presso il debitore e così via). Ci sembra, in sostanza difficile escludere l l'esistenza della data certa in casi del genere.
Sul secondo punto la precisazione indicata è superflua in quanto la deduzione dal credito di quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene è previsto dalla legge (art. 177, comma 2 c.c.i.i.). In ogni caso una precisazione del genere, seppur superflua, è possibile farla nello stato passivo, ma non sotto forma di riserva (che evoca una figura tecnica non compatibile con la fattispecie) ma aggiungendo dopo l'ammissione, una frase del tipo fermo restando che dal credito ammesso sarà detratto quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
Zucchetti Sg srl-
Luciano Bonomo
Verona03/02/2025 15:28RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONTRATTO DI LEASING
Ringrazio della risposta.
Chiedo, però, una precisazione circa la opponibilità alla Procedura delle clausole del contratto di leasing privo di data certa con particolare riguardo agli interessi moratori ed alla penale.
In altri termini se valga o meno la eadem ratio dei rapporti bancari in cui, qualora mancante la data certa del contratto, gli interessi debitori applicabili sono quelli legali e non convenzionali
Grazie
Luciano Bonomo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2025 17:26RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CONTRATTO DI LEASING
Se manca la data certa del contratto, lo stesso, così come formulato nel documento prodotto di data non certa, non è opponibile alla massa e, di conseguenza le clausole in esso contenute non possono trovare applicazione.
Zucchetti SG srl
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