Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

esecuzione immobiliare

  • Barbara Tampieri

    forli (FC)
    22/11/2024 14:44

    esecuzione immobiliare

    Liquidazione giudiziale in cui rientra un immobile per il quale è già in corso un'esecuzione immobiliare da parte di creditore ipotecario (non fondiario). Qualora il curatore intervenga nell'esecuzione, le spese per le pubblicità e per il perito vengono anticipate dal creditore ipotecario procedente per poi essere detratte, una volta venduto l'immobile, dal suo realizzo? Alla liquidazione giudiziale competerà pertanto solo il residuo, una volta pagate le spese prededucibili della procedura di esecuzione immobiliare ed il credito del procedente?
    La liquidazione giudiziale può chiedere, come spese prededucibili da detrarre dal realizzo dell'esecuzione, il rimborso dell'Imu pagata dalla liquidazione giudiziale per il periodo fallimentare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/11/2024 16:59

      RE: esecuzione immobiliare

      Se come lei dice il creditore esecutante non è un creditore fondiario, il procedimento esecutivo non può proseguire per il divieto disposto dall'art. 150 c.c.i.i., che facendo salve diverse disposizioni di legge, esenta, in via eccezionale, dal divieto delle azioni esecutive i crediti fondiari in quanto l'art. 41 TUB prevede che questi possano essere portati in esecuzione anche in pendenza del fallimento ed ora della liquidazione giudiziale.
      In questa situazione trova applicazione l'art. 216 comma 10, per il quale, "Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori". Lei pertanto ha due possibilità : o chiede al giudice dell'esecuzione di dichiarare improcedibile l'esecuzione, nel qual caso lei vende il bene in sede concorsuale e il creditore esecutante potrà chiedere l'insinuazione al passivo del suo credito e anche per le spese sostenute per l'esecuzione, eventualmente, per queste ultime, con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.; oppure può subentrare lei nella esecuzione, nel qual caso non si tratterebbe di un intervento (come accade quando il creditore fondiario continua l'esecuzione) bensì di una sua sostituendosi al creditore procedente, che viene estraniato dalla stessa, per cui il bene pignorato viene venduto nella sede esecutiva e l'intero ricavato, detratte le spese sopportate dalla procedura, va acquisito all'attivo della stessa, nel mentre il creditore procedente potrà far valere il suo credito e le relative spese dell'esecuzione in sede fallimentare mediante insinuazione. E' chiaro che il subentro è opzione da prendere in considerazione quando ad esempio la procedura esecutiva è in stato avanzato, sono state già eseguite le perizie, eventualmente anche un primo tentativo di vendita o già effettuata una aggiudicazione, in modo da non rendere vane le spese già sostenute o da avvantaggiarsi dei risultati già acquisiti o in via di acquisizione.
      Zucchetti SG srl