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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
RENDICONTO EX ART 130 C. 4
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Francesco Baietta
PESARO (PU)04/09/2023 14:14RENDICONTO EX ART 130 C. 4
Buongiorno,
in relazione all'art. 130 c. 4 CCII ed al seguente inciso "..il curatore allega il bilancio dell'ultimo esercizio….. nonché il rendiconto di gestione di cui all'art.2487 bis CC, apportando le opportune rettifiche" , quale significato deve al rendiconto di gestione.
Si tratta di un bilancio "ante" apertura della liquidazione giudiziale, il cui periodo decorre dal 01.01.202X alla data iscrizione in CCIIA del provvedimento di liquidazione giudiziale ?
Grazie, cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2023 13:04RE: RENDICONTO EX ART 130 C. 4
Non esattamente.
La disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 130 co. 4, è la seguente: "Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'art. 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'art.2487 bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate"; il secondo comma dell'art. 198 dispone a sua volta che "Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39".
Dal combinato disposto delle due norme riportate, a nostro avviso, il curatore deve allegare alla relazione da depositare entro 60 giorni dalla esecutività dello stato passivo non il bilancio relativo al periodo tra l'inizio dell'anno e la data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, bensì il bilancio dell'ultimo esercizio se presentato dal debitore, con le opportune modifiche da lui apportate, oppure, qualora il debitore non abbia provveduto alla deposito del bilancio, quello redatto dal curatore, con la limitazione che deriva dalla disponibilità della documentazione necessaria per la predisposizione di un tale documento. Il bilancio relativo al periodo che va dall'1 gennaio sino alla data della apertura della procedura è rilevante ai fini fiscali.
Questa è la nostra opinione, ma facciamo presente che è è diffusa anche la tesi che interpreta l'art. 198 CCII, come in passato l'art. 89 l. fall., nel senso di limitare il bilancio al periodo da lei indicato.
Zucchetti SG srl-
Gian Piero Bellinato
Forli (FC)11/03/2024 17:05RE: RE: RENDICONTO EX ART 130 C. 4
buonasera,
un chiarimento sulla risposta da Voi fornita; con "bilancio dell'ultimo esercizio" intendete quello del anno precedente l'apertura della LG? quindi, se ben capisco, per fare un esempio, se la LG è stata dichiarata alla fine del 2023, il bilancio da allegare alla relazione 130 c. 4 non è quello del periodo 2023 ante ma quello del 2022, ovvero l'ultimo approvato dal debitore ? (che effettivamente nel mio caso aveva approvato e regolarmente depositato);
e per relazione sulla gestione da allegare s'intende sempre quella allegata al bilancio 2022?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2024 18:37RE: RE: RE: RENDICONTO EX ART 130 C. 4
Corrette entrambe le deduzioni.
Zucchetti SG srl-
Pierpaolo Basile
Legnano (MI)04/04/2024 11:08RE: RE: RE: RE: RENDICONTO EX ART 130 C. 4
Buongiorno,
torno su questo argomento perchè mi sto arrovellando sugli allegati alla relazione partcolareggiata.
Premessa:
- SRL soggetta a LG aperta nel 2023.
- la società non ha depositato il bilancio 2022 (oltre che i due precedenti), ma ha fornito tutta la documentazione contabile e ho a disposizione un prospetto di bilancio (SP+CE) 2022 predisposto dalla società
Quesiti:
1. dal tenore letterale dell'art. 130+art. 198 (...alla redazione provvede il curatore...), alla relazione devo allegare un bilancio (2022) redatto secondo gli art. 2423 (... redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ...) e ss., comprensivo qundi di nota integrativa. Ma ha senso? Che criteri dovrei adottare nella predisposzione di una nota integrativa al 31/12/22 alla luce della procedura in corso?
2. l'art. 198 prescrive che "Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati....". Queste rettifiche dovranno essere necessariamente integrate nel bilancio 2022 se lo redigo io, ma le rettifiche ai bilanci precedenti dovrebbero trovare posto nella relazione? Come coordino i due documenti?
Proposta di soluzone
1. ai fini del bilancio da allegare, provvedo a fornire i prospetti di SP e CE rif 2022 consegnati dal debitore. Senza nota integrativa.
2. in sede di predisposizione de "il rendiconto di gestione di cui all'art.2487 bis CC", che ritengo si riferisca al periodo 1/1/202x - data apertura LG, predispongo un prospetto che riepiloga le rettifiche apportate sia all'ultimo bilancio che ai precedenti.
3. in relazione riporto le conclusioni presenti nel rendiconto di gestione, rinviando allo stesso per ulterori dettagli.
Nel caso si voglia fare rifermento alla prassi locale, il trib. di riferimento è Busto Arsizo.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2024 19:23RE: RE: RE: RE: RE: RENDICONTO EX ART 130 C. 4
Quando l'art. 198 CCII dispone che il curatore può apportare le rettifiche necessarie ai bilanci presentati dal debitore non intende che il curatore intervenga materialmente sui tali bilanci correggendoli, ma che vengano presentati dal curatore nuovi stati patrimoniali e conti economici con le rettifiche evidenziate da lui effettuate, con i chiarimenti necessari, che dovrebbero fungere da nota integrativa in quanto serve a fornire informazioni complementari a quelle contenute nello SP e CE, idonee a spiegare le rettifiche apportate.
Le modalità di intervento da lei indicate vanno bene, ma sarebbe meglio completarle nel senso detto.
Zucchetti SG srl
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