Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

istanza di insinuazione ultratardiva dell'Agenzia delle Entrate

  • Monica Bino

    PONTE NELLE ALPI (BL)
    21/03/2025 18:00

    istanza di insinuazione ultratardiva dell'Agenzia delle Entrate

    Buongiorno, espongo qui di seguito il caso al fine di valutare l'ammissibilità di un'istanza di insinuazione ultratardiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    Liquidazione giudiziale aperta in data 22/02/2024, Stato passivo esecutivo in data 11/06/2024. Termine per l'insinuazione delle domande tardive (+6 mesi tenendo conto del periodo di sospensione feriale) 11/01/2025.

    L'Agenzia delle Entrate, alla quale è stata comunicata senza indugio l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 200 ccii, è intervenuta tempestivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2022 (periodo d'imposta 2021).

    In questi giorni (marzo 2025), e dunque oltre il termine per le domande tardive, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione presenta domanda di insinuazione al passivo per il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi e irap per l'anno d'imposta 2022, trasmesse dalla società ancora in bonis il 31/11/2023 e dunque nei termini di legge. L'importo risulta iscritto a ruolo nel 2024, in pendenza di procedura.
    La medesima domanda di insinuazione al passivo contiene inoltre il debito fiscale portato dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2023 e alla prima frazione dell'anno 2024 trasmesse dal Curatore il 01/10/2024 (più di 3 mesi prima della scadenza per le domande tardive).
    Nell'istanza di insinuazione l'Ufficio non giustifica in alcun modo la tardività dell'insinuazione.

    Sarei per escludere il debito risultante dai dichiarativi per il periodo d'imposta 2022, in quanto già alla data di apertura della procedura (febbraio 2024) l'Ufficio era a conoscenza dell'importo a debito come risultante dai modelli dichiarativi trasmessi dalla società ancora in bonis. La ritardata insinuazione è a mio parere imputabile all'Ufficio.
    Ho invece qualche dubbio in più sui debiti fiscali del periodo d'imposta 2023 e 2024, anche con riguardo alle sanzioni (il debito relativo alle sanzioni diviene definitivo solo una volta scaduti i termini per il ricorso successivi alla notifica della cartella da parte dell'agente per la riscossione).

    Attendo un Vostro parere.
    Grazie molte.
    Monica Bino

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2025 18:48

      RE: istanza di insinuazione ultratardiva dell'Agenzia delle Entrate

      E' chiaro che la nuova domanda è da classificare come super tardiva e, poiché, come lei dice, l'AER non ha detto nulla circa il ritardo, applicheremmo la disposizione del terzo comma dell'art. 208 c.c.i.i., per la quale "Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda".
      Zucchetti SG srl