Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    27/06/2023 09:21

    trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

    Buongiorno, dalle verifiche preliminari (PRA e visura catastale) è emerso che la società fallita possiede degli immobili.
    La trascrizione della sentenza in conservatoria deve essere fatta dopo l'inventario oppure immediatamente?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/06/2023 18:57

      RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

      Il secondo comma dell'art. 197 dispone che "Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri" ed è attraverso questa trascrizione che si "inventariano" i beni immobili e mobili registrati in quanto attraverso la trascrizione della sentenza di apertura della procedura si rende noto a terzi che quel bene fa parte dell'attivo della procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto prima si fa tale operazione, meglio è.
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Fabbroni

        AREZZO
        28/06/2023 21:04

        RE: RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

        Mi permetto di inserirmi nella discussione per precisare quanto segue.

        secondo il disposto dell'articolo 197 ccii, si dovrebbe notificare la copia dichiarata conforme e regolare all'imposta di bollo, a mezzo PEC all'indirizzo della DP . In tal caso l'ufficio che riceve si occupa di redigere nota di trascrizione senza indicazione dei beni (circ. 3/2003) predispone un conteggio delle somme dovute e lo comunica al Tribunale che restituisce copia del prospetto compilato con dichiarazione di presa in carico (mod. 30) e si occuperà poi di curare la riscossione.

        Altrimenti si può procedere con modalità tradizionale: copia conforme della sentenza regolare all'imposta di bollo presentata in Conservatoria, nota predisposta con UNIMOD (chi la redige potrà inserire anche i beni).

        Quale delle due opzioni è più corretta e conforme?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          07/07/2023 09:14

          RE: RE: RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

          L'art. 197 CCII dispone chiaramente che "il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici", quindi riteniamo che la prima delle modalità proposte sia quella che rispetta la lettera della norma.

          Nulla vieta peraltro che alla PEC vanga allegato il modello Unimod con l'indicazione degli immobili o altro prospetto riportante i dati degli immobili, così da poter identificare i beni, eventualmente ottenerne la trascrizione e meglio adempiere alla loro inventariazione.
          • Andrea Salerno

            Modena
            14/07/2023 13:05

            RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

            Buongiorno, mi inserisco nel dibattito per testimoniare la prassi della Conservatoria di Modena.

            A fronte della notifica ex art. 197, co. 2 CCII, effettuata via PEC dal Curatore, la Conservatoria scrive che per la trascrizione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale è necessaria una copia conforme all'originale in formato cartaceo ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis DL 179/2012 della sentenza (con sottoscrizione della conformità in originale), unitamente alla nota in formato xml su chiavetta usb o CD e una busta preaffrancata con indicazione del destinatario al quale rispedire la chiavetta e la ricevuta per lo scarico del duplo. In alternativa, se il Curatore richiede la trascrizione d'ufficio, in ottemperanza alla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 3/2003, la nota viene redatta, ma senza indicazione degli immobili.

            A questo punto non comprendo quali effetti possa avere la trascrizione d'ufficio SENZA indicazione sugli immobili: vi sono dei maggiori rischi che si assume la Curatela nel limitarsi alla notifica ex art. 197, co. 2, senza produrre la nota UNIMOD, in ragione del fatto che la Conservatoria non indica nulla sugli immobili?

            Grazie per il contributo
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              17/07/2023 15:05

              RE: RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

              Non vi è dubbio che il modo migliore per procedere è collaborare con il conservatore comunicando la nota con l'indicazione dei beni e dei dati già a conoscenza. Tuttavia, il secondo comma dell'art. 197 CCII- che riprende il pari comma dell'art. 88 l. fall.- richiede soltanto che il curatore notifichi un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
              Quale siano i compiti del Conservatore è stato oggetto di ampio dibattito, tale da indurre l'Agenzia del Territorio a prendere posizione sul punto e questa con la circolare m. 3 del 2003 aveva concluso che "qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la Conservatoria competente, ma si limiti a notificare al Conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art. 88, secondo comma, della legge fallimentare, gli Uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale:
              1. compilazione d'ufficio delle note di trascrizione su supporto informatico, utilizzando il codice residuale 600, senza indicazione dei beni immobili (in tale caso, infatti, la deroga a quanto previsto dall'art. 2659 c.c. in tema di contenuto obbligatorio della nota di trascrizione, va ricondotta alla peculiare natura della trascrizione della sentenza di cui trattasi);
              2. esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione, con prenotazione a debito dei tributi complessivamente dovuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
              Con specifico riferimento alla procedura appena descritta, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nella parte conclusiva del parere innanzi citato, ha ritenuto di dover precisare che "…la cooperazione dei curatori fallimentari potrà essere eventualmente richiesta dai Conservatori Immobiliari nei casi in cui occorra acquisire specificamente e in concreto, attraverso gli atti del fallimento, singoli dati da utilizzare nell'iter procedimentale della trascrizione che non siano ricavabili direttamente dal titolo notificato.".
              Pertanto la trascrizione senza indicazione degli immobili equivale a rifiuto della trascrizione in violazione delle norme di legge e delle stesse circolari dell'Ente, per cui, qualora il conservatore non segua il quanto indicato nella citata circolare, che applica la legge, può o collaborare o anche impugnare il provvedimento del conservatore e fare presente tale comportamento in una relazione al P.M., per valutare eventuali elementi di reato.
              Zucchetti SG srl
    • Chiara Fabbroni

      AREZZO
      14/07/2023 18:40

      RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

      Condivido i dubbi del collega ed infatti io procedo alla trascrizione della sentenza presentando direttamente la nota con tutti i beni.
      Del resto la norma è simile a quella della legge fallimentare e non vi sono differenze in punto di costi.
    • Loretta Zannoni

      Faenza (RA)
      18/07/2023 10:24

      RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

      Mi inserisco nella discussione.
      Il debitore liquidato alla data di apertura della procedura era intestatario dell'usufrutto su un immobile per il quale il creditore fondiario aveva già promosso procedura esecutiva, cui era stata riunita l'esecuzione immobiliare a carico della titolare della nuda proprietà.
      La sottoscritta è stata autorizzata ad intervenire nella procedura:
      Devo trascrivere la sentenza di fallimento alla Conservatoria ?
      Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti..
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        18/07/2023 13:14

        RE: RE: trascrizione sentenza liquidazione giudiziale

        L'art. 197 CCII usa la terminologia "omnicomprensiva" del possesso ("Se il debitore possiede immobili ..."), nella quale rientra certamente anche l'usufrutto; riteniamo quindi che nel caso in esame sia dovuta la notifica dell'estratto della sentenza prevista da tale articolo.