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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Circolarizzazione posizioni creditorie, lettera di compensazione ex art. 1241 c.c., opponibilità
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)19/10/2023 10:51Circolarizzazione posizioni creditorie, lettera di compensazione ex art. 1241 c.c., opponibilità
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, significo quanto segue.
Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, nella qualità di Curatore, pur in assenza delle scritture contabili (non depositate dal Legale Rappresentante) e, comunque, sulla base delle informazioni aliunde acquisite, ho avviato una procedura di circolarizzazione al fine di cercare di riscuotere "eventuali" posizioni creditorie vantate dalla società.
Ora, in riscontro ad una missiva, una società evidenzia di non essere debitore della società in quanto, giusta scrittura ex art. 1241 c.c., datata 28.07.2021 e sottoscritta dal Legale Rappresentante della società in liquidazione giudiziale, è stata operata una compensazione tra crediti e debiti.
Siccome si tratta di importi considerevoli, mi chiedevo se la prefata scrittura, ancorchè non registrata, fosse opponibile alla procedura concorsuale e, in ogni caso, se sussistono i presupposti per procedere con la riscossione del credito vantato dalla società prescindendo dall'operata compensazione e fermo restando il diritto della società terza d'insinuarsi al passivo per la riscossione della rispettiva posizione creditoria.
Resto in attesa di ricevere ogni ulteriore indicazione che possa ritornare utile alla fattispecie evidenziata.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/10/2023 17:37RE: Circolarizzazione posizioni creditorie, lettera di compensazione ex art. 1241 c.c., opponibilità
La scrittura 28.7.2021 sebbene non registrata, potrebbe egualmente essere opponibile alla procedura ove risulti, anche in altro modo la certezza della data e, in particolare che la stessa è stata stipulata prima dell'apertura della liquidazione giudiziale (art. 2704 c.c.). Questa è una indagine di fatto (la certezza potrebbe derivare da una annotazione nei registri contabili, in una spedizione postale con timbro sulla copia, in una citazione della stessa in un atto a sua volta fornito di data certa, ecc.) per cui può svolgerla soltanto lei con la conoscenza concreta dei fatti.
Nel caso si abbia la prova della data certa, detta scrittura è opponibile alla procedura per cui il curatore deve tenerne conto e non può prescindere dalla operata compensazione, a mano che non venga in qualche modo "eliminata" detta scrittura; usiamo un termine volutamente generico e improprio per far capire se solo eliminando la validità della scrittura (nullità o annullamento, ecc.) o l'efficacia della stessa, il curatore può agire per la riscossione del credito.
Ovviamente in sede concorsuale l'ipotesi più vicina è quella della revocatoria che tende a privare la scrittura della sua efficacia, e qui sorge il problema della revocabilità della compensazione. Per costante giurisprudenza né la compensazione legale, che opera automaticamente l'estinzione dei contrapposti crediti e debiti ove ne ricorrano tutti i presupposti (crediti contrapposti, liquidi, omogenei ed esigibili), né la compensazione giudiziale, in quanto frutto di un provvedimento giurisdizionale, sono revocabili in quanto, la compensazione, quale fenomeno estintivo del credito ammesso dalla legge anche nel concorso, non può essere di per sé oggetto di revocatoria, ma sono revocabili i soli atti preparatori di tale fenomeno estintivo. Nel caso, però, è intervenuta una compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) che "può essere revocata nei limiti in cui il fallito, ricorrendo a tale modo di estinzione delle obbligazioni, estingue (non solo un proprio debito ma anche) un proprio credito, che viene sottratto al suo patrimonio e quindi ai suoi creditori" (Cass. 05/03/2014, n.16983).
Temiamo, tuttavia che nel caso sia decorso il periodo sospetto di sei mesi, (art. 166, co. 2 CCII). E' vero che nel nuovo codice (lei parla di liquidazione giudiziale), il periodo sospetto inizia a decorrere non più dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale ma "dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale", ma l'atto in questione risale al 28 luglio 2021 per cui la domanda di apertura della liquidazione giudiziale che ha determinato la sentenza sarebbe dovuta intervenire entro il 28 gennaio 2022, epoca in cui non era ancora in vigore il nuovo codice, per cui sicuramente la domanda introduttiva in questione va collocata dopo il 15 luglio 2022, ben oltre, quindi i sei mesi dal compimento dell'atto che dovrebbe essere oggetto di revocatoria.
Zucchetti SG srl
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