Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Poteri di indagine del curatore

  • Gennaro Di Martino

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    03/01/2024 08:37

    Poteri di indagine del curatore

    Chiedo un vostro parere su quali siano le attività che il curatore debba svolgere nel caso in cui l'ex amministratore della società in liquidazione giudiziale non si presenti all'invito di convocazione.
    In precedenza era possibile l'accompagnamento con la forza pubblica.
    Possono rifiutarsi di comparire anche tutti i soggetti esterni all'azienda che possono fornire utili informazioni al curatore (come ad esempio, a titolo puramente esemplificativo il commercialista, un dipendente, un fornitore)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/01/2024 19:27

      RE: Poteri di indagine del curatore


      L'accompagnamento con la forza pubblica del fallito è stato abolito già con la riforma del 2006 e, a maggior ragione non è possibile l'accompagnamento forzato dei soggetti estranei all'impresa. Eguale meccanismo vige nel nuovo codice che, in compenso, ha ampliato i poteri di indagine del curatore in quanto con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale può autorizzare quanto elencato nella lett. f) del comma 3 dell'art. 49, ossia, 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
      Inoltre il secondo comma dell'art. 130 (che tratta delle relazioni e dei rapporti del curatore) prevede che quando il debitore non ottempera agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione; aggiungendo al terzo comma che "Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso".
      Zucchetti SG srl